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Ordinanza Interlocutoria — n. 32405/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding litigation costs in administrative tax penalty cases under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32405/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's request to transfer the case to the Second Civil Section for review of litigation costs. The appellant challenged the lower court's award of expenses in a dispute over administrative tax penalties, arguing the new law applied retroactively. The court determined the matter concerns the recovery of administrative penalties, which falls under the jurisdiction of the Second Section, and ordered the file's transmission for assignment.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973; § 43 delle tabelle di organizzazione del triennio 2020-2022: Matters concerning the recovery of administrative penalties are devolved to the Second Section of the Court of Cassation.

Parole chiave

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administrative penalties litigation costs jurisdictional transfer ius superveniens tax collection agency risoluzione delle controversie sanzioni pecuniarie diritto dello sport

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
− il ricorso ( concernente la sola quantificazione delle spese di lite in un giudizio soggetto allo ius superveniensdell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, norma applicabile anche ai giudizi pendenti sino alla loro definizione, come statuito da Cass., Sez.
§ 43 delle tabelle di organizzazione del triennio 2020-2022

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6089/2020R.G. proposto da FEDERICO CARMELINO, rappresentatoe difeso dall ’ avv. Gianluca Fon- tanella, presso il cui studio in Roma, via della Pineta Sacchetti 201, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata - avversola sentenza n. 20323 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata in data 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; C ONSIDERATO CHE : − c on ricorso del 5/11/2018 Federico Carmelino proponeva opposizione avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamentoderivanti dal mancato incasso di sanzioni amministrative, atti dei quali «veniva casualmente a conoscenza a seguito di un personale accesso presso gli uffici del concessionario per la riscossione»;

− i l Giudice di Pace di Roma accoglieva l ’ opposizione e condannava l’agente alla rifusione delle spese di lite, quantificate in Euro 450,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi); − il Carmelino proponeva appell o, lamentando la violazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014; − i l Tribunale di Roma respingeva l ’ appello con la sentenza n. 20323 del 21/10/2019; − avverso la menzionata decisione Federico Carmelino proponeva ricorso per cassazione (basato su due motivi); − Agenzia delle Entrate - Riscossione non svolgeva attività difensive nel giudizio di legittimità;

− il ricorso ( concernente la sola quantificazione delle spese di lite in un giudizio soggetto allo ius superveniensdell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, norma applicabile anche ai giudizi pendenti sino alla loro definizione, come statuito da Cass., Sez. U,Sentenza n. 26283 del 06/09/2022) attiene a l recupero di crediti relativi a «sanzioni amministrative», materia devoluta alla Sezione Seconda di questa Corte ai sensi del § 43 delle tabelle di organizzazione del triennio 2020- 2022; p.q. m. dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l ’ even- tuale assegnazione del procedimento alla Seconda Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Se