Decreto — n. 32071/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 31779-2019 proposto da: DEL MONTE DANIEL, difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21; - ricorrente contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, rappresentata e difesa dell'avvocato DORA DE ROSE; - controricorrente- 2022 avverso la sentenza n. 5968/209 del TRIBUNALE di 73 ROMA, depositata il 19/03/2019;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 86 c.p; Decreto — n. 32071/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 31779-2019 proposto da: DEL MONTE DANIEL, difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21; - ricorrente contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, rappresentata e difesa dell'avvocato DORA DE ROSE; - controricorrente- 2022 avverso la sentenza n. 5968/209 del TRIBUNALE di 73 ROMA, depositata il 19/03/2019;
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ente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 31779-2019 proposto da: DEL MONTE DANIEL, difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21; - ricorrente contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, rappresentata e difesa dell'avvocato DORA DE ROSE; - controricorrente- 2022 avverso la sentenza n. 5968/209 del TRIBUNALE di 73 ROMA, depositata il 19/03/2019;
R.G.N. 31779/2019 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dal ricorrente, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. - depositato telemal:icamente in data 20 settembre 2022; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene notificata ritualmente, non è stata accettata dalla controparte Poste Italiane S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016;
Dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 7.e .f .e.(p? t