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Ordinanza — n. 31873/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses State's appeal, extending EU directive compensation to pre-1982 medical specializations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31873/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the State's appeal against a lower court ruling awarding damages to a medical specialist. The applicant argued she was ineligible for compensation because she began her specialization before January 29, 1982, while the State contended only post-1982 entrants qualified. The court rejected this distinction by citing recent European Court of Justice rulings, which established that compensation applies to all specialists whose training started before the directive's entry into force but continued after the transposition deadline.

Regesto Legislator

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Art. 2 para. 1 lett. c), Art. 3 paras. 1 and 2, Annex of Directive 75/363/EEC; The right to compensation for non-compliance with EU directives extends to medical specialists who commenced training prior to the directive's entry into force, provided the training continued after the transposition deadline.

Parole chiave

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EU directive non-compliance medical specialization compensation transposition deadline European Court of Justice state liability damages risarcimento per errore giudiziario spese mediche restituzione speciale

Disposizioni normative citate

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Directive 75/363/EEC
Directive 82/76/EEC
Directive 75/362/EEC
Article 380 bis.1 of the Code of Civil Procedure
E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581
Cass. 31 maggio 2018 n. 13773
Cass. Sez. U. 19 luglio 2018 n. 19107
Cass. Sez. U. 20278 del 2022
Corte di Giustizia C-590/202
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Testo completo

igliere hapronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20657/2019proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentat a e difes a ex leg e dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliat a in Roma Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrent e principal e - contro Zerella Maria, - intimata – avverso la sentenza n. 867/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il 06/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 daENRICO SCODITTI; Rilevato che:

Maria Zarellaconvenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno per mancato recepimento della direttiva comunitaria in materia di remunerazione per l’attività relativa alla formazione di medico specializzando. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’attrice. Con sentenza di data 6 febbraio 2019 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 11.794,00, oltre interessi legali dalla domanda.

Osservò la corte territoriale che la domanda dell’appellante, iscrittasi alla scuola di specializzazione quadriennale in pediatria nell’anno 1980-1981, è fondata limitatamente a nove mesi dell’anno accademico 1982-1983 e all’anno 1983-1984. Ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il motivodi ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive 82/362/CEE, 75/363/CEE e 75/362/CEE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che hanno diritto all’indennizzo i medici iscrittisi dopo il 29 gennaio 1982 ma non, come affermato da Cass. n. 1065 del 2019, coloro che si sono iscritti prima della detta data. Il motivo è infondato. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust.24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Conformemente al dictum del giudice euro - unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez . U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, ha affermato quanto segue:

“l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”.

Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE.

Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso a tutti coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in mancanza della partecipazione della parte intimata. Trattandosi di Amministrazione dello Stato, non trova applicazione l'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui