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Ordinanza — n. 31872/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against dismissal for prescription due to violation of procedural principles regarding implicit judgment formation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31872/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the State and medical professionals against a lower court's decision to reject their claims for adequate remuneration based on prescription. The appellants argued that the first-instance judge had implicitly recognized the existence of the qualifying fact by rejecting the claim on prescription grounds, thereby creating an implicit res judicata that the appellate court violated by re-examining the evidence. The court held that because the first-instance judgment explicitly rejected the claim for prescription after finding the actors had proven attendance at specialization courses, no implicit judgment on the constitutive fact existed to bind the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 329, 324, 112, 360 c.p.c.; The appellate court violates procedural principles when it re-examines a fact constitutive element that the first-instance court has already implicitly or explicitly determined in a judgment dismissing the claim for prescription, thereby creating an implicit res judicata.

Parole chiave

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prescription period implicit res judicata procedural violation specialization courses medical remuneration appellate review judgment formation perizia medica superata

Disposizioni normative citate

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Art. 329 c.p.c.
Passando al ricorso proposto da Lucia Lo Sicco, Filippo D’Angelo, Michele Costanza, Michele Gulizzi, Rosalba Rita Sapienza, Narcisa Maxhuni e Domenica Maura Cassata, con il primo ed il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod.
Art. 324 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
art. 1224 cod. civ
artt. 115 cod. proc. civ
Passando al ricorso proposto da Massimo Alagna, con il primo motivosi denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ.
art. 329 cod. proc. civ
Passando al ricorso proposto da Lucia Lo Sicco, Filippo D’Angelo, Michele Costanza, Michele Gulizzi, Rosalba Rita Sapienza, Narcisa Maxhuni e Domenica Maura Cassata, con il primo ed il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 11799 del 2017
Cass. Sez. U. n. 12065 del 2014
Aggiunge che, come affermato da Cass. Sez. U. n. 12065 del 2014, l’impossibilità di attribuire efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà impone di avere riguardo al comportamento processuale della controparte sotto il profilo della non contestazione.
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Testo completo

ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 1916 /201 9 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentat a e difesa ope legis dall’ Avvocatura Generale d ello Stato , domiciliat a in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - R icorrente e controricorrente – contro CARECA SILVANA, PORRELLO PINO, GAMBINO GIOVANNA MARIA, MARLETTA GIUSEPPA, LO SICCO LUCIA, MUCCIOLI PATRIZIA, TOMASELLO SALVATORE, MARIO MARCELLO, VANADIA FRANCESCA, SANTANGELO GIUSEPPE, COSTANZA MICHELE, GULIZZI MICHELE, SAPIENZA ROSALBA RITA, DI MARCO FRANCESCO, MAXHUNI NARCISA, FILPI MARIA SANTINA, DI GRISTINA EMILIO, D'ANGELO FILIPPO, ALAGNA MASSIMO, CASSATA DOMENICA MAURA, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, MINISTERO DELLA SALUTE - Intimati - ALAGNA MASSIMO, rappresentato e difeso dall’Avv.

Giuliana Ardito, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE CASSAZIONE- Ricorrente – contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, LO SICCO LUCIA , MUCCIOLI PATRIZIA,TOMASELLO SALVATORE, MARCELLO MARIO , VANADIA FRANCESCA, SANTANGELO GIUSEPPE , CARECA SILVANA, PORRELLO PINO , COSTANZA MICHELE , GULIZZI MICHELE, SAPIENZA ROSALBA RITA, GAMBINO GIOVANNA MARIA , DI MARCO FRANCESCO, M ARLETTA GIUSEPPA , MAXHUNI NARCIAO, FILPI MARIA SANTINA, DI GRISTINA EMILIO, D'ANGELO FILIPPO, ALAGNA MASSIMO , CASSATA DOMENICA MAURA , MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA , MINISTERO LAVORO SALUTE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, UNIVERSITÀSTUDI PALERMO - Intimati - LO SICCO LUCIA, D’ANGELO FILIPPO,COSTANZA MICHELE, GULIZZI MICHELE, SAPIENZA RITA ROSALBA , MAXHUNI NARCISA , CASSATA DOMENICA MAURA , rappresentati e difesi dall’Avv.

Stefano Polizzotto, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE- Ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELLA SALUTE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, CARECA SILVANA, PORRELLO PINO, GAMBINO GIOVANNA MARIA, MARLETTA GIUSEPPA, MUCCIOLI PATRIZIA, TOMASELLO SALVATORE, MARIO MARCELLO, VANADIA FRANCESCA, SANTANGELO GIUSEPPE, DI MARCO FRANCESCO, FILPI MARIA SANTINA, DI GRISTINA EMILIO, ALAGNA MASSIMO - Intimati - Avverso la sentenza n. 202 7 /201 8 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/10/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere Relatore, Dott. ENRICO SCODITTI. Rilevato che: Lucia Lo Sicco ed altri medici convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo lo Stato Italiano, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nonché l’Università degli Studi di Palermo, chiedendo il riconoscimento del diritto ad un’adeguata retribuzione per l’attività svolta presso i corsi di specializzazione medica ed il conseguimento della relativa specializzazione negli anni accademici dal 1982 al 1992, ed in subordine la condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale adito rigettò la domanda, con riferimento alla parte prevalente di attori, per il decorso della prescrizione quinquennale. Avverso detta sentenza proposero appello, per quanto qui rileva, gli originari attori la cui domanda era stata disattesa per prescrizione, deducendo il mancato decorso della prescrizione decennale. Con sentenza di data 10 ottobre 2018 la Corte d’appello di Palermo, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e dell’ente universitario, accolse l’appello limitatamente a Silvana Careca, Pino Porrello, Giovanna Maria Gambino e Giuseppe Marlotta, con condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 26.855,76 in favore di ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo, rigettando per il resto l’impugnazione.

Osservò la corte territoriale che tempestiva era la domanda notificata in data 22 aprile 1999 sotto il profilo dell’interruzione della prescrizione decennale, ma che con riferimento a quei medici i quali, in luogo del certificato rilasciato dall’Università degli studi, attestante la frequenza al corso di specializzazione, l’anno di iscrizione e l’effettivo conseguimento del diploma di specializzazione, avevano prodotto la copia fotostatica di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000, era rilevabile d’ufficio il difetto di titolarità del diritto per carenza di valore probatorio della detta dichiarazione.

Aggiunse che, come da istanza degli appellanti, spettavano la rivalutazione e gli interessi legali, in conformità a Corte giust. cause riunite C-616/16 e C-617/16 ed a quanto chiarito da Cass. Sez. U. n. 9147 del 2009. Ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un motivo. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione Massimo Alagna sulla base di due motivi e resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Hanno poi proposto per cassazione Lucia Lo Sicco, Filippo D’Angelo, Michele Costanza, Michele Gulizzi, Rosalba Rita Sapienza, Narcisa Maxhuni e Domenica Maura Cassata sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria da Massimo Alagna. Considerato che: va previamente disposta la riunione delle impugnazioni. Muovendo dal ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive 78/686/CEE, 78/687/CEE, 75/362/CEE e 75/363/CEE, nonché degli artt. 117 Cost, 11 l. n. 370/1999, 1218, 1224 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la somma riconosciuta agli appellanti ha natura di debito di valuta e non di valore, per cui la Corte avrebbe dovuto riconoscere esclusivamente gli interessi legali dalla domanda e non anche la rivalutazione, atteso che i creditori, pur onerati in tal senso, non hanno fornito la prova di avere subito un maggior danno. Il motivo è fondato. Benché in motivazione, con il richiamo a Cass. Sez. U. n. 9147 del 2009, la sentenza impugnata pare aver posto a presupposto del riconoscimento di rivalutazione monetaria ed interessi legali la natura di debito di valore dell’importo riconosciuto, la decorrenza fissata in dispositivo di tali accessori del credito dalla data della domanda comporta che il credito sia stato trattato alla stregua di debito di valuta, soggetto alla disciplina di cui all’art. 1224 cod. civ..

Tale trattamento è conforme a diritto poiché il legislatore, dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive, ha palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art.

11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, oltre il maggior danno ove provato (Cass. 6 novembre 2014, n. 23635; 9 febbraio 2012, n. 1917; 17 gennaio 2013, n. 1157; 24 gennaio 2020, n. 1641;

Cass. Sez. U. 27 novembre 2018, n. 30649). Nonostante i l corretto trattamento alla stregua di debito di valuta, la rivalutazione è stata tuttavia riconosciuta in via automatica. Secondo la disciplina dei danni delle obbligazioni pecuniarie, dalla mora conseguente all'inadempimento del debitore discende la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che il creditore dimostri ilmaggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, come allorquandoil creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (da ultimo, fra le tante, Cass. n. 20547/2019).

La presunzione semplice di maggior danno presuppone l’allegazione e prova del relativo fatto noto. Il giudice del merito ha riconosciuto il maggior danno, corrispondente alla rivalutazione monetaria, senza fondarlo su una presunzione, o altra mezzo di prova, ma in via automatica, violando in tal modo il suddetto principio di diritto. Dovrà pertanto il giudice del merito valutare se vi è prova, anche presuntiva, del maggior danno. Passando al ricorso proposto da Massimo Alagna, con il primo motivosi denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha violato il principio di non contestazione perché le Amministrazioni dello Stato hanno contestato esclusivamente la sussistenza dei requisiti previsti dal d. lgs. n. 257 del 1991, il che è da intendere riferito all’obbligatorietà dell’attività a tempo pieno, all’incompatibilità con altre attività libero-professionali, all’adeguatezza dell’ordinamento didattico, così ammettendo il fatto costitutivo del conseguimento del titolo rilasciato dalla scuola di specializzazione. Aggiunge che, come affermato da Cass.

Sez. U. n. 12065 del 2014, l’impossibilità di attribuire efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà impone di avere riguardo al comportamento processuale della controparte sotto il profilo della non contestazione. Il motivo è fondato. La trascrizione dello specifico contenuto delle difese della parte convenuta in primo grado in sede di comparsa di costituzione (quale unico atto difensivo in primo grado), unitamente al deposito del documento indicato sub 2 e sub 3 in calce al ricorso all’interno del fascicolo processuale allegato, consente di ritenere integrato l’assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ..

Peraltro la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri rileva che nella comparsa di risposta si era eccepita l’insussistenza dei requisiti previsti dal d. lgs. n. 257 del 1991. L’oggetto della contestazione, come risulta dall’esame della comparsa di costituzione, atto del processo di merito cui il Collegio può accedere stante la natura processuale della violazione denunciata e l’assolvimento dell’onere di cui sopra, è così limitato alla sussistenza dei richiamati requisiti. Ciò significa che le Amministrazioni dello Stato non hanno contestato la frequentazione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo, ma il possesso da parte del corso in questione dei requisiti previsti dalla legge.

Frequentazione del corso e rilascio del titolo non erano pertanto controversi ed erano fuori del thema probandum. Ritenendo la circostanza non provata, perché documentata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, il giudice di appello ha violato il principio di non contestazione (operante anche prima della modifica intervenuta con la legge n. 69 del 2009 –cfr. fra le tante Cass. n. 10864 del 2018 e n. 5429 del 2020). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa ap plicazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato perché il thema decidendum e ra circoscritto all’accertamento o meno della prescrizione. Aggiunge che, avendo il giudice di primo grado implicitamente riconosciuto la sussistenza del fatto costitutivo per avere rigettato la domanda per prescrizione, in ordine all’esistenza del fatto costitutivo si è formato il giudicato implicito. L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo. Passando al ricorso proposto da Lucia Lo Sicco, Filippo D’Angelo, Michele Costanza, Michele Gulizzi, Rosalba Rita Sapienza, Narcisa Maxhuni e Domenica Maura Cassata, con il primo ed il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che non è stata impugnata l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui gli attori avevano documentalmente comprovato di avere frequentato i corsi di specializzazione, cui poi era seguito il rigetto della domanda per prescrizione, per cui sulla suddetta statuizione si era formato il giudicato. Aggiunge che il giudice di appello ha violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato perché il thema decidendum era circoscritto all’accertamento o meno della prescrizione. Osserva ancora che, avendo il giudice di primo grado implicitamente riconosciuto la sussistenza del fatto costitutivo per avere rigettato la domanda per prescrizione, inordine all’esistenza del fatto costitutivo si è formato il giudicato implicito.

I due motivi, trattati dalla parte ricorrente congiuntamente, sono fondati. Come illustrato nel ricorso, in assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. (pag. 10 del ricorso), il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per prescrizione dopo avere accertato che gli attori avevano provato di avere frequentato i corsi di specializzazione. Tale accertamento non è stato oggetto di specifica impugnazione mediante appello incidentale condizionato, come era richiesto dallo svolto accertamento di merito (cfr. Cass.

Sez. U. n. 11799 del 2017), per cui rigettando la domanda per la mancata prova della frequentazione del corso di specializzazione il giudice di appello ha violato gli artt. 329 e 324 c.p.c. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha violato il principio di non contestazione perché le Amministrazioni dello Stato hanno contestato esclusivamente la sussistenza dei requisiti previsti dal d. lgs. n. 257 del 1991, il che è da intendere l’obbligatorietà dell’attività a tempo pieno, l’incompatibilità con altre attività libero-professionali, l’adeguatezza dell’ordinamento didattico, così ammettendo il fatto costitutivo del conseguimento del titolo rilasciato dalla scuola di specializzazione.

Aggiunge che, come affermato da Cass. Sez. U. n. 12065 del 2014, l’impossibilità di attribuire efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà impone di avere riguardo al comportamento processuale della controparte sotto il profilo della non contestazione. L’accoglimento dei precedenti motivi determina l’assorbimento del motivo. P.Q.M accoglie il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; accoglieil primo motivo del ricorso proposto da Massimo Alagna, con assorbimento del secondo motivo; accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto da Lucia Lo Sicco, Filippo D’Angelo, Michele Costanza, Michele Gulizzi, Rosalba Rita Sapienza, Narcisa Maxhuni e Domenica Maura Cassata, con assorbimento del terzo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;