Italian Supreme Court dismisses appeal as abuse of process and orders costs for filing legally groundless litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by multiple parties against administrative decisions, ruling it manifestly unfounded in law. The court noted that the legal arguments were already definitively settled by a prior decision issued over a year earlier, which the appellants failed to acknowledge. Consequently, the court characterized the continued litigation as an abuse of process and ordered the appellants to pay both procedural costs and an additional fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96, comma 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002: An appeal is dismissed as an abuse of process when the legal grounds are already definitively settled by prior jurisprudence and the appellant knowingly persists in infounded arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Raffaele FRASCA Presidente RESP . CIVILE P.A. MANCATA ATTUAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE dott. Enrico SCODITTI Consigliere dott. Francesco Maria CIRILLO Consigliere dott. Emilio IANNELLO Consigliere A d. 21 / 09/2022 C . C . dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore R.G. n. 22717 /201 8 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22717del ruolo generale dell’anno 2018, proposto 1.ABETE ANDREA BTANDR63E12I262K 2.ACCARDO MARIA GRAZIA CCRMGR60P47G273T 3.ACQUAFRESCA MANLIO CQFMNL62T12E507S 4.ADDUCI ANGELO DDCNGL53S09C717K 5.AGNELLO ANTONELLA GNLNNL58M61I535C 6.AJI FRANCESCO JAIFNC54C20B481G 7.AL-OMARI MOHAMMAD AHMAD KALAF LMRMMM61S01Z220X 8.ALBARANO LOREDANA LBRLDN60D51G812Y 9.ALBERO ANTONELLA LBRNNL59B61F138I 10.
A LBERTI GIUSEPPINA LBRGPP56R42M082V 11. ALOIA ANTONIO LAONTN62H01Z614J 12. AMATO GIOVANNA MTAGNN61S52B990R 13. AMISTA' PIETRO MSTPTR57M02A438O 14. AMOROSO ERNESTO MRSRST52L13B515U 15. ANDERLINI EUGENIA NDRGNE58E65F257M 16. ANDREAZZOLI ANDREA NDRNDR58E22F023Q 17. ANDREELLA PAOLA OLGA NDR- PLG61H67A757V 18. ANGELI EDOARDA NGLDRD50A41F023Z 19. ARMATO ENRICO RMTNRC60E31L736A 20. ARMENIA ANNA ROSA RMNNRS56T63H294Z 21. AUGUSTI ANTONIO GSTNTN55R19E202T 22. AVIGO LUCIA VGALCU58C61B157E 23. BACCARO CECILIA BCCCCL58A53H579D 24. BAIOCCHI STEFANO BCCSFN58P12A006T Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 25.
BALDI SONIA BLDSNO61E52D612Z 26. BALESTRIERE LUIGI BLSLGU60L07C129A 27. BANDIERA GIORGIO BNDGRG59H17H501N 28. BARABINO ALESSANDRO BRBLSN58B15D969J 29. BARALDI VALERIO BRLVLR55M15A944R 30. BARBAGLI VIVIANA MARIA BRBVNM54B64D969X 31. BARBARA ENRICO BRBNRC62A28E625J 32. BARBERA ANNA RITA BRBNRT58B58H294C 33. BARBIERI CRISTINA BRBCST60H52F257U 34. BARCHETTI MARCO BRCMRC64C07F257N 35. BARONTI ALESSANDRO BRNLSN57E06B590F 36. BARRESI PIETRO BRRPTR62L10G273P 37. BARTOLETTI ANTONELLA BRTNNL51M65D704Z 38. BARTOLI LAURA MARIA STELLA BRT- LMR57S50G713Q 39. BAYON IACOPO BYNCPI62C23D612I 40.
BDAIR HUSNI BDRHSN52T19Z226L 41. BELLINI MASSIMO BLLMSM58B08B950P 42. BELLUARDO ALBERTO BLLLRT55H22M088F 43. BENEDETTI PATRIZIA BNDPRZ55C66E715R 44. BENUCCI FRANCA BNCFNC61D53F458O 45. BIAGINI MARIA ROSA BGNMRS61P43A851O 46. BIAGIOLI MAURIZIO BGLMRZ56P30L219P 47. BIANCHI ERICA MARIA BNCRMR65P51I625G 48. BIANCHI ROSA MARGHERITA BNCRMR54P58A515L 49. BILLI ANTONELLA BLLNNL54B44C529X 50. BIONDO SEBASTIANA BNDSST55S64C130Q 51. BISIOLI GIOVANMARIO ADRIANO BSLGNM54D28E987Z 52. BITTI GIUSEPPINA BTTGPP63A69F520U 53. BOCCIA CARLA BCCCRL61B66H931S 54. BONADIA ANTONIO BNDNTN50S20C129J 55.
BONOMELLI MAURO BNMMRA55B04A060I 56. BORGOGNONI FRANCESCO BRGFNC60R02G478Y 57. BORZONI REMO BRZRME48H17F174W 58. BOSCOLO MASSIMO NATA BSCMSM56M02C638K 59. BOTTIGLIERI P OMPEA BTTPMP63P68B492V 60. BOTTO GIOVANNI LUCA BTTGNN60D22I480X 61. BRACALENTE GABRIELLA BRCGRL59S49I324C 62. BRANDIMARTE ENZO SANTE BRNNSN56S01F585P 63. BRUNETTI LUIGI BRNLGU56C13G713Q Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 64. BUONGIORNO GIUSEPPE BNGGPP64E28D643A 65. BUOSI CARLA BSUCRL53L67F994M 66. CABRIOLI ALFR EDO CBRLRD58B22E654T 67.
CACACE LUIGI CCCLGU63M10L845N 68. CACCHIARELLI MASSIMO CCCMSM56D01H501Q 69. CACIALLI ROBERTA CCLRRT59B53D969K 70. CALARCO NICOLA CLRNCL53B18H224I 71. CALLEA LEONARDO CLLLRD53D01D086O 72. CALVANI ANGELO BENVENUTO CLVNLB55B20G257U 73. CAMERINI GIOVANNI CMRGNN60M29A326O 74. CAMICI GIULIA CMCGLI60T52G702D 75. CAMMELLI DANIELE CMMDNL51P21D612I 76. CAMPANA MARIA CRISTINA CMPMCR54A64F979L 77. CAMPANIELLO CARMINA CMPCMN61H41F839I 78. CAMPETELLA SILVIA CMPSLV63D54F2 05V 79. CAMPI CLAUDIO CMPCLD54C30E715M 80. CAMPINOTI GRAZIANO CMPGZN54R24B950W 81. CANALE DOMENICO CNLDNC57L06F158L 82.
CANALI GUIDO CNLGDU64B19L781C 83. CANDELA GIOVANNI ROSARIO CND- GNN62L21I471H 84. CANDIANI ROBERTO CNDRRT56T20Z401J 85. CANESTRINI CARMINE FELICE CNSCMN56C13F924C 86. CANTORE ROBERTO CNTRRT59D07H703X 87. CAPASSO FABIO CPSFBA65E04D789U 88. CAPUZZO ROBERTO CPZRRT51R19D969A 89. CARAFA IRENE CRFRNI61S65D612V 90. CARAFFINI BRUNO CRFBRN56B08B157O 91. CARATOZZOLO MARCELLO CRTMCL58M23H501C 92. CARDINAL E MICHELE CRDMHL56R29F628Y 93. CARELLI FABIO CRLFBA53T18F205A 94. CARLI SIMONA CRLSMN57H61H570Q 95. CARLINO ANNA CRLNNA59H50B157X 96. CARMAGNINI MARCO CRMMRC57E12C552S 97.
CARNESECCHI ALFREDO CRNLRD53C31F839G 98. CARUNCHIO CARLO CRNCRL57T18D803Q 99. CASABLANCA MARIO CSBMRA61P0 2D704S 100. CASAGRANDE CINCOLANI MAURO CSGMRA63S25H501T 101. CASALI LUISA CSLLSU57P66H501E 102. CASIGLIA EDOARDO CSGDRD53L14H620D 103. CASSETTARI GIORGIO CSSGRG51B06L736A Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 104. CASTELLI GIOVANNI CSTGNN63H11I628A 105. CATALDI BRIGIDA CTLBGD57L54L103Z 106. CATAPANO FRANCO CTPFNC54M24D005N 107. CAVALLUCCI ENRICO CVLNRC61H30C632L 108. CAVESTRO CINZIA CVSCZL64A66A010O 109.
CAVICCHI MARIA CHIARA CVCMCH62S61G825A 110. CECCARELLI MONICA CCCMNC61R47A390E 111. CECCARINO RAFFAELE CCCRFL61L23F839A 112. CERBO ROSA MARIA CRBRMR61L68G620N 113. CERO NI ANNA MARIA CRNNMR63L41H501G 114. CERRACCHIO ANGELO CRRNGL56T08C976K 115. CERZA STEFANO CRZSFN60A03H501C 116. CETANI PIETRO CTNPTR55C14L418H 117. CHIARITO MICHELE CHRMHL46E27I138D 118. CHIOMINTO ALESSANDRO CHMLSN62M19I804D 119. CHIRCO ANTONINA CHRNNN58E55E974Z 120. CIAMPALINI GIORGIO CMPGRG58E04L781L 121. CIAPPARONI VALERIA CPPVLR63A71H501H 122. CICOGNANI ALESSANDRA CCGLSN63H60D704Z 123.
CIOCCA MARCO CCCMRC62M15A462Z 124. CIRILLO IGNAZIO CRLGNZ58B04C129C 125. CIRRI ROBERTA CRRRRT61C69D403L 126. CITONI RITA CTNRTI64E41H501F 127. COBELLIS LUIGI CBLLGU63D18L628S 128. COCCAGLIO ROMANA CATERINA CCCRNC53L53G264F 129. COCCIA MARIA ELISABETTA CCCMLS60B42D653W 130. CONFALONE DARIO CNFDRA59E01F839R 131. CONDEMI ANTONINO CNDNNN52T19F839O 132. CONIGLIO VINCENZO CNGVCN57R01G273V 133. CONSOLINO MARIA LUCIA CNSMLC55H46C351M 134. CONSOLMAGNO ELENA MARIA CNSLMR58A58G447C 135. CONVALLE ALESSANDRO CNVLSN61L17L833M 136. COPERTI MAURO CPRMRA59P25H628B 137.
CORBASCIO DOMENICO CRBDNC63R10F257D 138. CORTESE AGNESE MARIACRTGSM59P50D863C 139. COSTA FRANCESCO CSTFNC57M21G 702C 140. CRISTAUDO ALFIO CRSLFA57H18C351Z 141. CURTI PIERPAOLO CRTPPL59L09A393F Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al ricorso, dall’avvocato Marco Tortorella (C.F.: TRT MRC 68P23 H501S) -ricorrenti- nei confronti di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: 80188230587) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore(C.F.: 80242250589) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: 80255230585) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore(C.F.: 80207790587) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Gener ale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 497/2018, pubblicatain data 23 gennaio 201 8 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 settembre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo.
Rilevato che I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti,deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la frequenza di corsi di spe- cializzazione universitaria, hannoagito in giudizio (unitamente ad altri)nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.
Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma , che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio. LaCorte d’Appello di Roma , in riforma della decisione di primo grado, le ha invece accolte,condannando in solido le ammini- strazioni resistenti al pagamento, in favore dei ricorrenti, di una somma pari ad € 20.141,82, per i medici che avevano Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 conseguito la specializzazione triennale, ad € 26.855,76, per i medici che avevano seguito corsi di specializzazione quadrien- nali, e ad € 33.855,75,per i medici che avevano corsi di spe- cializzazione quinquennali, oltre interessi legali dalla domanda.
È stato proposto ricorso per revocazionein relazione alla sen- tenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., rigettato dalla Corte d’Appello di Roma. Avverso tale ultima decisione ricorrono i medici indicati in epi- grafe quali ricorrenti, sulla base di un unico motivo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .
Considerato che 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazionedegli artt. 2, 3 e 95 Cost., nn. 1223, 1226, 1227, 2909 e 2056 c.c., dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs. n. 275/91, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria mo- tivazionein punto di liquidazione del danno in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.e in relazione all’art. 395 n. 5 c.p.c.». Iricorrenti fanno presente che la corte di appello aveva accolto ledomande di tre degli originari attori anche per voci di danno ulteriori rispetto alla sola mancata remunerazione della fre- quenza della scuola di specializzazione ( segnatamente per il mancato paritario riconoscimento del titolo di studio e del pun- teggio: per tali ulteriori voci sarebbe stato attribuito l’importo di € 4.028,36 in favore diciascuno dei tre suddetti altri attori), disponendo, invece, un prosieguo di istruttoria in relazione a quelle proposte dagli attuali ricorrenti.
In tal modo, essasi sarebbe peraltro già definitivamente pro- nunciata in merito alla fondatezza del danno risarcibile, all’ac- certamento della tipologia dei danni oggetto di ristoro e alla loro Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 quantificazione.Onde, non essendo stata impugnata quella de- cisione dalle amministrazioni condannate, né essendo stata fatta riserva di gravame da parte di esse, sul punto si sarebbe formato il giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., anche in rela- zione alle loro posizioni.
Di conseguenza, risulterebbe erroneo il rigett o del l ’istanza di revocazione, avvenutosul presupposto che, trattandosi di po- sizioni scindibili, le statuizioni riguardanti il risarcimento del danno nei confronti di solo tre degli appellanti non determina- vanoalcun giudicato nei confronti degli altri. Il ricorso è manifestamente infondato. Va,in primo luogo, osservato che s ulla questione che pongono i ricorrentiquesta Sezione ha avuto già modo di pronunciarsi, in sede di impugnazione per cassazione della sentenza di me- rito, con l’ordinanzan. 10036 del 15/04/2021 (cui si fa rinvio, per quanto possa occorrere), escludendo che si possa ritenere configurabile un giudicato in relazione alle domande degli at- tuali ricorrenti sulla base della decisione di accoglimento che aveva avuto ad oggetto esclusivamente le posizioni di tre di- versi attori.Segnatamente, è stato affermato , in proposito (cfr. la decisione appena richiamata, in motivazione, pag. 9):
«non può formarsi un giudicato sul merito deciso solo per i tre coap- pellanti, visto che la rimessione sul ruolo quanto a tutti gli altri ha precluso la stessa configurabilità di qualunque decisione nei loro confronti e che, per la diversità dei presupposti (o, per quel che qui rileva, in difetto di analitica adduzione di elementi quanto all’assoluta identità diquelli), non può predicarsi un’esi- genza di parità di trattamento tra soggetti aventi posizione pro- cessuale soltanto analoga o connotata da causa petendi simile; del resto, la sentenza intercorsa in corso di causa è da definirsi tecnicamente parziale (anziché non definitiva) e del tutto defi- nitiva per le sole posizioni dei medici cui si riferì, avendo dato atto della previa separazione dei relativi giudizi cumulati dagli Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 altri, sicché la decisione non riguardò in alcun modo gli attuali ricorrenti, che non s e ne possono avvalere o giovare in alcun modo».
Tali considerazioni vanno integralmente condivise e ribadite an- che nella presente sede. D’altra parte, il giudizio ab origine introdotto cumulativamente dai medici attori costituisce , ai sensi dell’art. 103, comma 1 , ultima parte, c.p.c., un giudizio sulledistinte situazioni giuridi- che riferibili a ciascuno di essi, conconnessione esclusivamente sul piano dell’identità di “questioni” inerenti ad una parte dei fatti costitutivi. Un grado di connessione, cioè,privo di collega- mento fra le situazioni giuridiche sul piano sostanziale, in par- ticolaresotto il profilo della identità dei fatti costitutivi sotto il profilo storico.
Ne consegue che in nessun caso il cumulo pro- cessuale poteva dare luogo, nemmeno pereffetto di una solle- citazione di parte, ad una decisione comune, cioè riferibile in termini di estensione soggettiva del giudicato ad ogni medico, restando il giudicato derivantedalla decisione totale o – come nella specie –parziale – distinto ed autonomo per ciascun me- dico. La prospettazione dei ricorrenti e, dunque, la tesi che fosse con- figurabile un giudicato comune per effetto della prima decisione della corte di appello è, anche sotto tale aspetto, manifesta- mente insostenibilein diritto.
Le considerazioni che precedono impongono la dichiarazione di manifesta infondatezza del presente ricorso: nella decisione im- pugnata, è stata infatti, coerentemente con quanto appena chiarito e, quindi, del tutto correttamente in diritto, esclusa la sussistenza del preesistente giudicato invocato dai ricorrenti ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.. 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 Ritiene la Corte che sussistano,altresì, i presupposti per la con- danna degli stessi ricorrenti al pagamento di una ulteriore somma ai sensi della disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..
Il ricorso, infatti, risulta manifestamente i nfondato in diritto, non solo per le ragioni già chiarite alle parti da questa Corte con larichiamata decisione n. 10036/2021, pubblicata oltre un anno fa, che ha definito la controversia di merito(e della quale, peraltro, gli stessi ricorrenti non hanno neanche dato atto nel presente giudizio, in vista dell’odierna adunanza camerale), ma anche per quelle ulteriori esposte in motivazione e che risultano di immediata e palese evidenza giuridica. Dunque, la proposizione della presente impugnazione (oltre che la sua ulteriore coltivazione,sino all’esito finale) costituisce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricor- renti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi per- cepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.:cfr.
Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 – 01) , sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che for- nisce, la circostanza di perorare tesi infondate e , comunque , una impugnazione di legittimità non suscettibile di accogli- mento. La Corte stima equo contenere tale condanna, in favore delle amministrazioni controricorrenti,nella complessiva misura di € 10.000,00(importo pari a quello liquidato per le spese proces- suali). La condanna al pagamento delle spese, nonché dell’ulteriore somma dovuta in base all’art. 96, comma 3, c.p.c., è disposta in solido a carico di tutti i ricorrenti, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., in considerazione del loro interesse comune al ricorso, deri- vante dall’identità delle questioni sollevate, nonché dalla Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 convergenza dei relativi atteggiamenti difensivi (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20916del 17/10/2016, Rv. 642932 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 10/04/2018, Rv. 648716 –01; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Rv. 651335 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04 /2019, Rv. 653446 –01; Sez. 1 , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 , Rv. 663943 -02). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i , in solido , a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore delle amministrazionicontro- ricorrenti, liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito; - condanna , inoltre, i ricorrent i , in solido , a pagare , in fa- vore delle amministrazioni controricorrent i , l’ulteriore complessiva somma di € 10.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulterior