Cassation appeal dismissed as untimely filed in forced execution proceedings under Article 327 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the six-month statutory deadline for filing a cassation petition in forced execution proceedings had expired. The appellant filed the request on a Saturday in November 2019, well after the deadline set by the law in force at the time of the first-instance judgment. The court ruled that the special suspension of deadlines applicable to ordinary civil litigation does not apply to forced execution cases, rendering the late filing invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 375, 380 bis.1 c.p.c.: In forced execution proceedings, the six-month appeal period under Art. 327 c.p.c. runs strictly without suspension of deadlines, and appeals filed after this period are inadmissible.
Parole chiave
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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente ESECUZIONE FORZATA OPPOSIZIONE dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere A d. 29 / 09/2022 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 892 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 892 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da ALLENA Giovanni Paolo (C.F.: LLN GNN 53H09 G203Q) avvocato costituito personalmente in giudizio, ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di PALERMO Gabriella (C.F.:
PLR GRL 61C58 F979Q) rappresentata e difesa, giusta procura in calce allegata in calce al controricorso, dagli avvocati Lorenzo Palermo (C.F.: PLR LNZ 53E30 F979F) e Giuseppe Stara (C.F.: STR GPP 44B26 I452Q) -controricorrente- nonché BANCO DI SARDEGNA S.p.A. (P.I.: 01577330903), in persona del legale rappresentante pro tempore COMUNE DI OLBIA (C.F.: 91008330933), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca- gliari –Sezione distaccata di Sassari n. 203 /201 9, pubblicata in data 29 aprile2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 settembre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Ric. n. 892/2020 –Sez. 3 – A d. 29 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Gabriella Palermoha proposto opposizione all’esecuzione, nel corso di una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti da Giovanni Paolo Allena. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Tempio Pausania. La Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha confermatola decisione di primo grado, rigettando gli appelli proposti siadall’Allena, in via principale, che dalla Palermo, in via incidentale. Ricorre l’Allena, sulla base di un unicomotivo.
Resiste la Palermo con controricorso. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memori e ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissi- bilità del ricorso (peraltro oggetto di espressa eccezione di parte controricorrente). La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 29 aprile 2019. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2015.
Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorsoè quindi sca- duto in data 29 ottobre 2019. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materiadi esecuzione forzata (ex plu- rimis: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Ric. n. 892/2020 –Sez. 3 – A d. 29 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 Rv. 657017 – 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 –01;Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16 989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 8137 del08/04/2014, Rv. 630934 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 171 del11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 9998 del27/04/2010, Rv. 612770 – 01;
Sez. 3 , Sentenza n. 4942 del02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 12250 del25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 2708 del10/02/2005, Rv. 579852 – 01 ) . Il ricorso risultanotificato, a mezzo P.E.C., in data 30 novem- bre 2019(sabato). Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile (e tale sa- rebbe stato, in effetti, anche a prescindere dall’applicabilità del regime della sospensione feriale dei termini). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.800,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Ric. n. 892/2020 –Sez. 3 – A d. 29 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso ar