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Sentenza — n. 31707/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 31707/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31707/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 12319/20 proposto da: -) Michele Pezzuto, elettivamente domiciliato a Roma, v. Filippo Civinini n. 11, difeso dagli avvocati Virginio Nista e Vittorio Nista in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato a Roma, v. Crescenzio n. 17/A, difeso dall'avvocato Michele Clemente in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Foggia 12 novembre 2019 n. 2611; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott.

Regesto Legislator

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art. 650 c.p, art. 617 c.p, articolo 615 c.p, articolo 650 c.p; Sentenza — n. 31707/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo il ricorrente propone in sostanza la medesima censura già oggetto del primo motivo, illustrandola con ulteriori argomenti. Deduce, in particolare, che non avrebbe potuto proporre - al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale - alcuna opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo, in quanto l’opposizione tardiva è consentita soltanto quando l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto “per nullità della notifica”, mentre nel caso di specie la notifica era inesistente e non nulla. 2.1. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte con riferimento al primo motivo.

Parole chiave

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procedura di sfratto delega del possesso notificazione di atti protezione degli inquilini cognome coniugale notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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art. 650 c.p
Oggetto:decreto ingiuntivo -contestazione della ritualità della notifica -modalità - opposizione all’esecuzione - esclusione -opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
art. 617 c.p
Michele Pezzuto propose opposizione (qualificata dal Tribunale come) agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo di non avere mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, e sostenendo la falsità della firma formalmente a lui riferibile, apposta sull’avviso di ricevimento della notifica del decreto.
articolo 615 c.p
articolo 650 c.p
Oggetto:decreto ingiuntivo -contestazione della ritualità della notifica -modalità - opposizione all’esecuzione - esclusione -opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 12319/20 proposto da: -) Michele Pezzuto, elettivamente domiciliato a Roma, v. Filippo Civinini n. 11, difeso dagli avvocati Virginio Nista e Vittorio Nista in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato a Roma, v. Crescenzio n. 17/A, difeso dall'avvocato Michele Clemente in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Foggia 12 novembre 2019 n. 2611; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Anna Maria Soldi che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la parte ricorrente, l'Avvocato Avvocato presente in udienza?. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2013 la società Allianz s.p.a. chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di Michele Pezzuto. Il decreto venne notificato all’intimato in modo apparentemente rituale. Persistendo la mora del debitore, nel 2017 la Allianz iniziò l’esecuzione forzata avvalendosi del suddetto decreto.

Oggetto:decreto ingiuntivo -contestazione della ritualità della notifica -modalità - opposizione all’esecuzione - esclusione -opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - necessità. Michele Pezzuto propose opposizione (qualificata dal Tribunale come) agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo di non avere mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, e sostenendo la falsità della firma formalmente a lui riferibile, apposta sull’avviso di ricevimento della notifica del decreto.

2. Il Tribunale di Foggia con sentenza 12 novembre 2019 n. 2611 rigettò l’opposizione, così argomentando: -) se il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione forzata non sia mai stato notificato, l’opponente deve avvalersi del rimedio di cui all’articolo 615 c.p.c.; -) se il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione forzata sia stato notificato in modo affetto da nullità, l’opponente deve avvalersi del rimedio di cui all’articolo 650 c.p.c. Nel caso di specie ricorreva la seconda ipotesi, perché il decreto ingiuntivo era stato notificato alla residenza anagrafica del debitore, e formalmente da questi ricevuto.

3. La sentenza è stata impugnata per cassazione da Michele Pezzuto con ricorso fondato su tre motivi. La Allianzha resistito con controricorso. Il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto “nulla”, invece che “inesistente”, la notifica del decreto ingiuntivo. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Il decreto ingiuntivo è stato notificato nella residenza anagrafica del debitore, e la relata di notifica reca una sottoscrizione formalmente imputabile al destinatario.

Sicché, anche ad ammettere in ipotesi che la relata di notifica fosse stata sottoscritta da persona diversa dall’opponente, in ogni caso essendo avvenuta la consegna dell’atto al domicilio del debitore, tanto bastava a qualificare la notifica come “nulla” e non “inesistente”, così come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, a composizione dei precedenti contrasti sul punto, ed alla cui motivazione può qui rinviarsi (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016).

2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo il ricorrente propone in sostanza la medesima censura già oggetto del primo motivo, illustrandola con ulteriori argomenti. Deduce, in particolare, che non avrebbe potuto proporre - al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale - alcuna opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo, in quanto l’opposizione tardiva è consentita soltanto quando l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto “per nullità della notifica”, mentre nel caso di specie la notifica era inesistente e non nulla. 2.1. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte con riferimento al primo motivo.

3. Il terzo motivo di ricorso. Col terzo motivo il ricorrente censura la sentenza di merito nella parte in cui non ha autorizzato la proposizione della querela di falso avverso la relata di notifica. Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che la relata di notifica redatta dall’ufficiale postale è un atto pubblico, e che pertanto la sua istanza di querela di falso era ammissibile. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza. Il Tribunale, infatti, ha rigettato l’istanza di querela di falso non perché irrituale, ma perché irrilevante.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che, anche se la sottoscrizione della relata di notifica fosse risultata falsa, l’intimato avrebbe comunque dovuto proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 650 c.p.c., e dunque l’accertamento d’una eventuale falsità non avrebbe evitato il giudizio di inammissibilità dell’opposizione. Tale ratio decidendi non viene censurata dal ricorrente, il quale si sofferma ad illustrare le ragioni della ammissibilità della sua istanza, ma non sfiora il problema della rilevanza, che come si è detto venne posto dal Tribunale a fondamento della decisione qui impugnata.

4. Le spese. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Michele Pezzuto alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camer