Sentenza — n. 31706/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 10268/20 proposto da: -) Marco Miceli , elettivamente domiciliato a Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica n. 3 (c/o avv. Ciufolini), difeso dagli avvocati Olga Durantee Monica Inzillo in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a all'indirizzo PEC del proprio difensore (francotassoni@ordineavvocatiroma.org), difeso dall'avvocato Franco Tassoni in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano 24 settembre 2019 n. 20656; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31706/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il giudice dell’esecuzione mobiliare con ordinanza 11 settembre 2015 ordinò la sospensione della procedura esecutiva, sul presupposto che l’efficacia esecutiva del titolo era stata sospesa nel separato giudizio di opposizione a precetto. 4.A gennaio 2017 Marco Miceli depositò un’istanza di riassunzione della procedura di espropriazione del credito, che come s’è detto era rimasta sospesa. Il giudice dell’esecuzione con ordinanza 3.7.2017, rilevato che il separato giudizio di opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., ancora pendeva in appello, ribadì la sospensione della procedura esecutiva.
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unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 10268/20 proposto da: -) Marco Miceli , elettivamente domiciliato a Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica n. 3 (c/o avv. Ciufolini), difeso dagli avvocati Olga Durantee Monica Inzillo in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a all'indirizzo PEC del proprio difensore (francotassoni@ordineavvocatiroma.org), difeso dall'avvocato Franco Tassoni in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano 24 settembre 2019 n. 20656; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Anna Maria Soldi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Oggetto:opposizione all’esecuzione - pignoramento presso terzi - terzo pignorato -qualità di litisconsorte -necessità.
2. Nell’aprile del 2015 Marco Miceli iniziò l’esecuzione forzata nei confronti della società UnipolSai assicurazioni s.p.a.. Prima notificò il precetto, e un mese dopo eseguì un pignoramento presso terzi. La UnipolSai propose opposizione al precetto (ex art. 615, primo comma, c.p.c.), e poi opposizione all’espropriazione di crediti (ex art. 615, secondo comma, c.p.c.).
3. Il giudice dell’esecuzione mobiliare con ordinanza 11 settembre 2015 ordinò la sospensione della procedura esecutiva, sul presupposto che l’efficacia esecutiva del titolo era stata sospesa nel separato giudizio di opposizione a precetto. 4.A gennaio 2017 Marco Miceli depositò un’istanza di riassunzione della procedura di espropriazione del credito, che come s’è detto era rimasta sospesa. Il giudice dell’esecuzione con ordinanza 3.7.2017, rilevato che il separato giudizio di opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., ancora pendeva in appello, ribadì la sospensione della procedura esecutiva.
5. Marco Miceli propone opposizione ex 617 c.p.c. avverso tale ordinanza. Il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria del giudizio di opposizione, dopo essersi riservato di provvedere all’udienza del 15.12.2017, con ordinanza del 14.1.2019 (comunicata alle parti il 15.1.2019) “confermò la sospensione” della procedura esecutiva.
6. Marco Miceli introdusse allora la fase di merito del giudizio di opposizione, ed a tal fine: -) eseguì la notifica il 12.4.2019; -) iscrisse a ruolo la causa in pari data.
7. Con sentenza 24.9.2019 n. 20656 il Tribunale di Bologna dichiarò “improcedibile” l’opposizione, per tardività della riassunzione. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sul seguente ragionamento: -) l’introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi deve rispettare la seguente sequenza: dapprima si deve notificare la citazione, solo dopo si deve iscrivere la causa a ruolo; -) nel caso di specie l’opponente ha notificato la citazione lo stesso giorno in cui ha iscritto la causa a ruolo (e cioè il 12 aprile 2019), “con conseguente ed erronea inversione dell’ordine temporale delle prescritte attività e conseguente superamento, di fatto, dei perentori 90 giorni” per l’introduzione della fase di merito.
8. La sentenza è stata impugnata da Marco Miceli con ricorso fondato su quattro motivi. La UnipolSai ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare rileva il Collegio, d’ufficio, che nel presente giudizio non risultano essere stati convenuto i terzi pignorati, e cioè le società Unicredit s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a., Unipol Banca s.p.a. e Banco Popolare Società Cooperativa. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente affermato che nei giudizi di opposizione esecutiva avverso una procedura di espropriazione di crediti vi è sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 18422 dell’8.6.2022;
Sez. 3, Ordinanza n. 18333 del 7.6.2022; Sez. 3, Sentenza n. 18113 del 6.6.2022; Sez. 3, Sentenza n. 18096 del 6.6.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19.5.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 -01). La mancata citazione dei terzi pignorati è causa di nullità dell’intero giudizio, e comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
2. Al fine di prevenire ulteriore contenzioso, reputa comunque doveroso il Collegio rilevare come l'iscrizione a ruolo della causa, quando venga introdotta la fase di merito d’un giudizio di opposizione esecutiva, è un mero adempimento amministrativo, la cui funzione è rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione (Sez. 3- , Sentenza n. 24224 de l 30/09/2019, Rv. 655174 - 01). Pertanto che tale iscrizione a ruolo avvenga prima, contestualmente o dopo la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito è circostanza irrilevante ai fini del giudizio di tempestività dell’introduzione della suddetta fase. Sicché, così come la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l’improcedibilità della fase di merito del giudizio oppositivo, a fortiori l’iscrizione a ruolo della causa contestualmente alla notifica della citazione in riassunzione non può produrre l’improcedibilità del giudizio di opposizione.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bologna, in persona d’altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della