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Ordinanza — n. 31680/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize facts as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31680/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a clear summary of the facts. The appellant argued for a review of the lower court's decision, but the summary omitted essential procedural details. Consequently, the court ruled that without a complete factual exposition, the appeal could not be evaluated on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 3 c.p.c.; The cassation appeal must contain a clear and complete summary of the facts, both substantive and procedural, to allow the court to understand the grounds of the complaint without needing external sources.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility summary of facts requirement procedural facts exposition art 366 cpc formal requirement of appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 3 c.p.c.
Giacomo Travaglino, la Corte osserva: Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal giudice di appello - appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per mancata esposizione del fatto.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art.
Art. 1-bis dello stesso articolo 13
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 11653 del 2006
Cass. sez. un. n. 2602 del 2003
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sidi SISSIE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Marco Lanzilao, del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.38. - ricorrente - contro IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 800141309:28), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4955/2019, pubblicata il 17/7/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino, la Corte osserva: Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal giudice di appello - appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per mancata esposizione del fatto. Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. - e considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma dell'atto di gravame - deve consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fatto sostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui si chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Ca:ss. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito di ammissibilità del ricorso, pertanto, risponde non già ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Alla luce di tale funzione, al fine di soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, la chiara esposizione della vicenda processuale di cui si chiede la rivalutazione alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1