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Ordinanza Interlocutoria — n. 31360/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and remands case for public hearing due to lack of jurisdictional clarity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31360/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by F.I.R.A. against the Second Instance Court's judgment ordering payment to International Factors Italia. The Second Instance Court had declared the Pescara U.S.L. lacking passive standing and awarded damages to the contractor. The Supreme Court found the procedural posture unclear and ordered the case to be retried in public session.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When the lower court's decision on jurisdictional issues creates ambiguity regarding the proper forum or the necessity of public hearing, the Supreme Court may dismiss the appeal and remand the case for public trial to clarify the procedural path.

Parole chiave

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public hearing requirement passive standing defect remand for retrial contractor payment claim procedural clarity rimborso delle spese azione di responsabilità risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

sul ricorso 25156/2019 proposto da: FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE (F.I.R.A) SPA unipersonale in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Nizza, 63 presso lo studio dell'avvocato Croce Marco, rappresentata e difesa dall'avvocato De Monte Manuel; - ricorrente - contro p INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA in persona del direttore generale, elettivamente domiciliata in Roma Via Sardegna 50 presso lo studio dell'avvocato Giovanni Desideri che la rappresenta e 202 Z Ric. 2019 n. 25156 sez. 53 ud. 28-09-2022 6o-A difende unitamente agli avvocati Claudio Bova, Paola Ranieri, Tommaso Spinelli Giordano; - controricorrente - nonchè contro AZIENDA U.S.L.

DI PESCARA; - intimata - nonchè da AZIENDA U.S.L. DI PESCARA in persona del direttore generale e legale rappresentante, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Angiolelli Dante; - ricorrente incidentale - contro FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE (F.I.R.A) S.P.A., INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA; - intimate - avverso la sentenza n. 197/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 31/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal consigliere dott.

SCRIMA ANTONIETTA. Rilevato che: la Finanziaria Regionale Abruzzese (F.I.R.A.) S.p.a. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 197/2019, depositata il 31 gennaio 2019, con la quale la Corte di appello di L'Aquila, accogliendo gli appelli (rispettivamente principale e incidentale) proposti da A.S.L. di Pescara e International Factors Italia S.p.a. (in breve Ifitalia S.p.a.) Ric. 2019 n. 25156 sez. 53 - ud. 28-09-2022 -2- avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 674/2017 del 26 aprile 2017, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della A.S.L. di Pescara, ha condannato «la F.I.R.A. s.p.a. al pagamento in favore della società International Factors Italia s.p.a. della somma di C 181.765,15 oltre interessi al tasso di cui al cl.lgs. 231/2012 (nel testo pre vigente alle modificazioni introdotte con d.lgs. 192/2012) con decorrenza dal 60^ giorno successivo alle singole fatture (art. 3 comma 5^ d.lgs. citato), secondo la ricostruzione contabile svolta dal c.t.u., oltre interessi al tasso legale sugli interessi scaduti da almeno sei mesi a decorrere dalla domanda giudiziale (notificazione del decreto ingiuntivo)» e ha compensato integralmente le spese dei due gradì del giudizio di merito, comprese quelle di c.t.u. come liquidate dal Tribunale di Pescara; l'Azienda U.S.L. di Pescara ha resistito con controricorso, contenente pure ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo e illustrato da memoria; con distinto controricorso ha resistito pure International Factors Italia S.p.a.; considerato che: anche alla luce delle eccezioni proposte( è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza,

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre