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Ordinanza Interlocutoria — n. 31357/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against postal service due to missing necessary co-defendants in the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31357/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the integration of necessary co-defendants who were absent from the appellate proceedings. The appellant, Leonardo Lavacchi, challenged a lower court decision against Poste Italiane Spa without including these missing parties. Consequently, the appeal was dismissed and the case remanded for a new hearing to ensure all necessary parties could participate.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: An appeal is inadmissible if necessary co-defendants are omitted, requiring the court to order their integration before proceeding.

Parole chiave

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necessary co-defendants omission of parties admissibility of appeal remand for new hearing procedural defect licenziamento per motivi economici perdita dell'impiego annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 103 c.p.c.
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Testo completo

NTERLOCUTORIA sul ricorso 32771/2019 proposto da: Lavacchi Leonardo, elettivamente domiciliato in Roma Via G. Avezzana 1 presso lo studio dell'avvocato Manfredini Ornella che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bellandi Elena e Scripelliti Nino; -ricorrente - contro Poste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale Europa 190 presso l'Area Legale Territoriale Centro Poste studio e rappresentata e difesa dagli avvocati Improta Fabiola e Ursino Anna Maria Rosaria; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1652/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal consigliere SCODITTI ENRICO;

Rilevato che il ricorso non risulta proposto anche nei confronti delle parti contumaci in appello, terzi chiamati nei cui confronti ricorre il litisconsorzio necessario processuale; dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti contumaci nel grado di appello nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il giorno 28 sett