Cassation court remands air passenger delay case to public hearing regarding moral damages under Montreal Convention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a public hearing rather than issuing a final judgment on the merits. The passengers argued that moral damages for a 58-hour delay should be recognized without requiring proof of specific non-pecuniary loss, while the airline contended that such damages were not foreseeable or that the delay was caused by force majeure. The court decided to defer the decision because the lower court's reasoning regarding the application of the Montreal Convention and the assessment of moral damages required further examination by a full bench.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The Court of Cassation may remand a case to a public hearing when the lower court's reasoning on the application of international conventions and the assessment of moral damages requires further deliberation by a full bench.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17438/2019 R.G. proposto da: DI DIO MARCELLO, ZUFFETTI SERENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIBULLO, 10, presso lo studio dell'avvocato COLLAVINI FABIO (CF: CLLFBA71R09H5010) che li rappresenta e difende — Ricorrente — Contro AMERICAN AIRLINES INC, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 187, presso lo studio dell'avvocato GIORDANO MASSIMO (CF: GRDMSM63P26F158M) che la rappresenta e difende — Controricorrente — avverso la sentenza del TRIBUNALE di CREMONA n. 635/2018 2JD.2.2. depositata il 28/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal ALDO 8 Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. RITENUTO CHE:
1. Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione regolarmente notificato, i Sig.ri Di Dio e Zuffetti convenirono davanti al Giudice di pace di Crema la compagnia aerea American Airlines, denunciando di essere stati abbandonati per oltre due giorni (58 ore), senza alcuna assistenza e informativa, presso l'aeroporto di New York, a seguito della arbitraria cancellazione del volo AA 1263 diretto a Las Vegas in data 5 marzo 2015. Richiamando i principi che disciplinano nel nostro ordinamento la tutela del passeggero in caso di cancellazione e ritardo aereo (Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, di seguito: "Convenzione di Montreal", e Reg. Ce n. 261/04), veniva richiesta la somma complessiva di euro 4.788,07 in favore di ciascun attore (di cui: euro 600,00 ciascuno, prevista dal Reg. Ce 261/2004 ed euro 3.500,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; euro 288,07 a titolo di danno patrimoniale ed euro 400,00 ciascuno a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza).
2. La sentenza di primo grado. Con sentenza n. 4/2017, il Giudice di Pace di Crema, confermando la responsabilità della American Airlines, accolse parzialmente la domanda proposta, condannando il vettore aereo al pagamento dell'importo di euro 3.788,07 in favore di ciascun attore, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale per il grave ritardo di 58 ore, ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal.
3. Il giudizio di secondo grado. La Compagnia aerea American Airlines impugnò la sentenza n. 4/2017 del Giudice di pace di Crema, chiedendo la riforma integrale della stessa e, per l'effetto, la condanna alla restituzione delle somme liquidate in primo grado da parte dei Sig.ri Di Dio e Zuffetti, ribadendo la sussistenza di una causa di forza maggiore (violenta bufera di neve).
4. La sentenza di secondo grado. Con sentenza n. 635/2017, depositata in data 28 novembre 2018, il Tribunale di Cremona, pur confermando la responsabilità di American Airlines con riferimento al grave ritardo di oltre 58 ore denunciato dai passeggeri, ha accolto il gravame proposto da American Airlines, sul presupposto che gli attori non avrebbero fornito la prova del danno connesso agli oltre due giorni di costrizione in aeroporto. A detta del giudice del gravame, l'applicazione dei principi risarcitori previsti nella Convenzione di Montreal sarebbe subordinata, per espresso richiamo di quest'ultima, alla disciplina dell'ordinamento interno esistente in ciascuno degli Stati aderenti. Veniva pertanto negato ogni diritto risarcitorio ai Sig.ri Marcello Di Dio e Serena Zuffetti, disponendo la restituzione delle somme loro versare da parte del vettore statunitense.
5. Il ricorso per cassazione. Avverso tale sentenza Di Dio e Zuffetti propongono ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, con cui si deduce: (1) in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c., sotto il profilo del vizio del ragionamento inferenziale con riferimento al riconoscimento nell'ordinamento italiano del danno morale da ritardo aereo, solo in caso il passeggero fornisca la prova dello stesso". (2) In relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1°comma, n. 3, c.p.c. sotto il profilo dei Principi e delle Finalità della Convenzione di Montreal". (3) In relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione o falsa applicazione di norme di. diritto ex art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c. sotto il profilo del vizio del ragionamento inferenziale con riferimento al danno morale da ritardo aereo previsto per legge". (4) In relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c. sotto il profilo della non previsione del danno da ritardo e della sua ascrivibilità alla sfera di meri fastidi o disagi".
American Airlines ha proposto controricorso.6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
7. Parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva in data 6-5-2002.
8. Il Collegio ritiene opportuno rimettere il presente ricorso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del presente ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma il 17