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Ordinanza Interlocutoria — n. 31354/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders referral to Supreme Court Sections on jurisdiction over school disciplinary exclusions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31354/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered its transmission to the First President for assignment to the Supreme Court's Sections. The Ministry and the school argued that the lower court erred in denying administrative jurisdiction because the student's exclusion from a trip was a discretionary educational or disciplinary act. The court rejected this, noting that the specific question of jurisdiction had already been definitively resolved by the Court of Appeal in the same proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, 10 co. n. 1 c.p.c.; Art. 374, 1° co. c.p.c.: When a cassation appeal raises a jurisdictional issue already definitively settled in the same proceedings by the court of appeal, the appeal is inadmissible and must be transmitted to the Supreme Court Sections for assignment.

Parole chiave

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jurisdictional dispute school disciplinary action administrative vs ordinary court definitive resolution inadmissible appeal Sections assignment educational exclusion diritto all'istruzione primaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 10 co. n. 1 c.p.c.
Begay», in riferimento all'art. 360, 10 co.
Art. 374, 1° co. c.p.c.
Va pertanto ex art. 374, 1° co., c.p.c.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37765/2019 proposto da: Liceo Città di Piero di Sansepolcro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 80185250588, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro 1 L Begaj Endri, elettivamente domiciliato in Sansepolcro, presso lo studio ) dell'avvocato Enrico Cerulli, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1847/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/4/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO; / SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24/7/2019 la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del gravame interposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché dal Liceo Città di Piero di Sansepolcro e in parziale riforma della pronunzia Trib.

Firenze n. 2/11/2015, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione al Tribunale di Firenze, in ordine alla domanda nei confronti dei predetti proposta dal sig. Endri Begaj di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell'esclusione dalla «partecipazione ad un viaggio di istruzione organizzato dalla scuola e per aver, in seguito, ostacolato la sua permanenza nell'istituto». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Liceo Città di Piero di Sansepolcro propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il Begaj.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti denunziano «erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di risarcimento proposta dal sig. Begay», in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 1, c.p.c. Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che «controparte abbia inteso fondare la proposta domanda risarcitoria sulla asserita illegittimità dei provvedimenti del Consiglio di classe e del Dirigente scolastico d'Istituto di non accettazione della domanda di partecipazione al viaggio d'istruzione ad Amsterdam del 15 marzo 2007 e di successiva non ammissione alla frequentazione delle lezioni, censurati «quali ipotesi di cattivo uso o esercizio del potere amministrativo afferente alla somministrazione e fruizione di un servizio pubblico quale il servizio di istruzione scolastica».

Va pregiudizialmente osservato che risulta dagli odierni riproposta la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Essi deducono che a quest'ultimo la giurisdizione spetta «sia che i provvedimenti di non accettazione della domanda di partecipazione al viaggio d'istruzione si configurino come scelte didattiche dell'Istituzione scolastica in funzione di un recupero scolastico dell'allievo in gravissimo deficit formativo, sia che ... si configurino invece come esercizio di un potere disciplinare», vertendosi «comunque in materia di provvedimenti discrezionalmente adottati nell'esercizio di una potestà autoritativa della Istituzione scolastica», in quanto l'«adozione di misure disciplinari da parte dell'istituzione scolastica nei confronti dello studente presuppone inevitabilmente da parte dell'istituzione scolastica l'esercizio di un tasso di discrezionalità valutativa con riguardo alle scelte educative ritenute più opportune con riguardo al singolo alunno».

Lamentano ulteriormente che «se per quanto ritenuto dalla stessa Corte d'Appello di Firenze l'esclusione dell'attore dal viaggio di istruzione ad Amsterdam sarebbe stato il frutto non di una sanzione disciplinare, ma di una scelta discrezionale didattica del Consiglio di classe, pare evidente che la situazione giuridica sia quella di interesse legittimo azionabile avanti al Giudice 4 amministrativo e non avanti al Giudice ordinario»; e che «in subordine, dovrebbe essere ritenuta comunque la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.

c) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104», operando comunque «il principio codificato all'art. 7, comma 7, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104», l'«attribuzione della cognizione della causa al Giudice amministrativo» risultando «infine confermata dall'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 104/2010». Va pertanto ex art. 374, 1° co., c.p.c. disposta la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per la relativa assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per la relativa assegnazione alle Sezioni Unite. Roma, 7/4/2022 ident9 /e-