Italian Supreme Court dismisses appeal against court costs due to lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed an opposition to enforcement regarding court costs for a criminal conviction. The appellant argued that technical expert consultations were unnecessary because the alleged crime occurred after the first consultation, but the court found his arguments too generic. The decision rests on the requirement for specific factual references to challenge the lower court's finding that the consultations were necessary for the crime's investigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal lacking specific factual references to the case file and insufficient to logically challenge the lower court's findings on the necessity of expert consultations is inadmissible.
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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Pasqualina A. P. CONDELLO Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 06 / 10/2022 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 8537 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8537del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da CAMERIN Vittorio Mario(C.F.: CMR VTR 54E12 Z326C ) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocatiUmberto Richiello (C.F.:
RCH MRT 68S2 7 H501K) e Aldo L. Peronaci(C.F.: PRN LLR 67T21 H501A) -ricorrente- nei confronti di nonché MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: non indicato ), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 981/2019, pubblicatain data 23 aprile 201 9 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Vittorio Mario Camerin ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione gli ha intimatoil pagamento della somma di € 6.936,78 per il recu- pero di spese di giustizia relative ad un processo penale. Il Tribunale di Grosseto ha rigettato l’opposizione. Ric. n. 8537/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Camerin, sulla base di duemotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.con riferimento all’art. 360 n.4 c.p.c.». Il motivo è infondato. La corte di appello ha ritenuto che le spese di giustizia il cui pagamento è stato intimato al Camerin fossero da questi do- vute, trattandosi di spese relative all’espletamento di consu- lenze tecniche necessarie al fine dell’accertamento del reato (il- lecita influenza sull’assemblea) per il quale lo stesso Camerin, in concorso con altri soggetti (Priori e Fiacchi), era stato con- dannato in sede penale,con pronuncia passata in giudicato (an- che in relazione all’addebito delle spese processuali), e ciò seb- bene le indagini fossero state inizialmente avviate a carico del solo Priori ed il reato contestato, in concorso con lo stesso, an- che al Camerin, fosse emerso solo successivamente all’espleta- mento delle predette consulenze (e anzi fosse stato commesso dopo la prima di esse).
Si tratta di una motivazione adeguata, non apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico, a giudizio di questa Corte: di conseguenza la censura di cui al motivo di ricorso in esame, con cui si deduce l’assenza di una effettiva motivazione a sostegno della decisione impugnata, risulta infondata.
2. Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 535, I e II comma, c.p.p. nel testo vigente nel 2008 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., perché le spese richieste non sono da Ric. n. 8537/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 riferire al reato cui è stato condannato il Camerin in concorso con il Priori, e per inesistenza di una connessione qualificata tra i reati contestati al solo Priori e quello contestato in concorso tra Priori Camerin e Fiacchi». Il motivo è inammissibile. La corte di appello ha accertato, come già chiarito, che le con- sulenze tecniche svolte nel corso delle indagini avviate a carico del Priori erano state necessarie anche al fine dell’accertamento del reato per cui è stato condannato il Camerin, in concorso con lo stesso Priori e con altro soggetto, sebbene i relativi fatti fos- sero emersi solo successivamente e fossero , anzi, stati com- messi dopolo svolgimento della prima delle due consulenze.
Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata mo- tivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. Inoltre, il ricorso, sotto il profilo in esame, difetta di specificità e viola, pertanto,l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. In esso, infatti, non è richiamato adeguatamente il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio dai quale sarebbe possi- bile evincere la fondatezza dell’assunto di fatto sostenuto dal ricorrente, in ordine alla totale estraneità dell’oggetto delle con- sulenze tecniche in discussione rispetto al reato per cui egli ri- sulta condannato (anche con riguardo alle spese processuali) con sentenza definitiva.
In sostanza, il ricorrente stesso si limita ad affermare che il reato per cui è stato condannato sarebbe stato commesso dopo l’espletamento della prima consulenza tecnica e che la seconda consulenza sarebbe stata solo diretta a fornire alcuni chiari- menti rispetto alla prima, ma tali generiche affermazioni non sono di per sé sufficienti, anche sul piano logico, a porre in di- scussione gli accertamenti di fatto della corte di appello sulla necessità delle consulenze tecniche espletate rispetto all’accer- tamento di quel reato, soprattutto in mancanza dei necessari Ric. n. 8537/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 puntuali riferimenti al concreto contenuto delle stesse ed alle specifiche condotte che hanno portato all’accertamento della responsabilità penale degli imputati nel procedimento conclu- sosi con la loro condanna per una serie di reati certamente tra loro collegati.
Altrettanto è a dirsi con riguardo alle considerazioni operate dal ricorrente in ordine alla insussistenza di una connessione qua- lificata tra i predetti reati, questione che, a causa del già rile- vato difetto di specificità del ricorso, non è neanche possibile per la Corte valutare in modo adeguato. 3.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli enti intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso .
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui