Cassation appeal dismissed as withdrawn; plaintiff renounced appeal without acceptance, extinguishing proceedings per Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished due to the plaintiff's formal renunciation before the chamber hearing. Daniel Del Monte withdrew his appeal against the lower court's inadmissibility ruling of his opposition to execution acts, while Poste Italiane did not accept the withdrawal. The court ruled that such renunciations automatically terminate proceedings regardless of the opposing party's stance, thereby ending the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: The renunciation of a cassation appeal extinguishes the proceedings even without the opposing party's acceptance, as the act is not conditional and the interest to contest the judgment ceases upon withdrawal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Pasqualina A. P. CONDELLO Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 06 / 10/2022 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 6677 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6677del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da DEL MONTE Daniel(C.F.: DLM DNL 72M06 H501M) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di POSTE ITALIANE S.p.A. (C.F.: 97103880585), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocatoAnna Maria Rosaria Ursino (C.F.:
RSN NMR 57E41 H224U) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Giudice di Pacedi Roma n. 21589/2019, depositata in data 6 agosto 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Nel corso di una procedura di esecuzione forzata promossa, nelle forme del pignoramento presso terzi, da Daniel Del Monte nei confronti di Poste Italiane S.p.A., il creditore procedente ha proposto opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati emessa dal giudice dell’esecuzione.
Dopo la Ric. n. 6677/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 fase sommaria dell’opposizione, ha instaurato il giudizio di me- rito davanti al Giudice di Pace di Roma, che, qualificatala do- mandacome opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’ha dichiarata inammissibile. Ricorre il Del Monte, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato,prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla contro- parte.
Ragioni della decisione Parte ricorrente ha depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla contro- parte e al suo difensore. La rinuncia, regolare ai sensi dell’art. 390 c.p.c., non risulta peraltro accettatadalla società controricorrente. Secondo l’indirizzo di questa Corte, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali)e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione» (Cass., Sez. 6 -L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015, Rv. 634622 – 01;
Sez. 3 , Ordinanzan. 21894 del 15/10/2009 , Rv. 610642 – 01; Sez. 5 , Sentenzan. 9857 del 05/05/2011 , Rv. 617942 – 01 ; Sez. U , Ordinanzan. 7378 del 25/03/201 3 , Rv. 625641 – 01) ; Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione. Per quanto riguarda le spese del giudizio, la Corte non ritiene sussistere motivi tali da giustificare una pronuncia di condanna della parte che ha dato causa all’estinzione, ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c., anche tenuto conto della condotta Ric. n. 6677/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 processuale delle parti e del contenuto della decisione impu- gnata, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal ricorrente sulla base del rilievo della propria incompetenza per materia sulla stessa. per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia .
Così deciso nella camera di consiglio