Italian Supreme Court dismisses appeal for pre-trial legal fees due to procedural defects and lack of factual basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements under Article 366 of the Civil Procedure Code. The appellant's brief lacked a summary of facts, contained a name error, and failed to specify which documents were submitted to the court. Furthermore, the court rejected the claim because the appellant did not demonstrate that the pre-trial activities warranted separate compensation beyond standard legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks a summary of facts, contains internal contradictions, fails to specify submitted documents, or does not substantiate the claim with specific facts distinguishing pre-trial activities from standard litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RECUPERO SPESE STRAGIUDIZIALI. ORDINANZA sul ricorso n. 29122/2019 proposto da: Francesco Tinelli, legalmente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Lattarulo; - ricorrente - contro DARAG Italia s.p.a., Angela Spina e Angelo Vaccaro; - intimati - avverso la sentenza n. 1901/2019 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.FATTI DI CAUSA 1. Francesco Tinelli convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Taranto, Angela Spina e Angelo Vaccaro, rispettivamente proprietaria e conducente, e la Darag Italia s.p.a., già Ergo Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni patiti all'auto di sua proprietà a seguito del sinistro stradale con la vettura della Spina, condotta nell'occasione dal Vaccaro.
Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, espletata prova per testi, dichiarò la concorrente responsabilità dei due conducenti, rigettò la domanda dell'attore sul rilievo che il pagamento già eseguito dalla società di assicurazione in sede stragiudiziale fosse sufficiente al risarcimento dei danni subiti dalla vettura del Tinelli e compensò le spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dal Tinelli e il Tribunale di Taranto, con sentenza del 17 luglio 2019, ha rigettato il gravame e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello. Ha osservato il Tribunale, ai limitati fini che interessano in questa sede, che il motivo di appello avente ad oggetto il mancato riconoscimento del rimborso delle spese stragiudiziali doveva essere rigettato, perché l'attività svolta dal difensore dell'appellante prima dell'inizio del giudizio di primo grado non poteva ritenersi autonoma rispetto a quella poi svolta nel giudizio. Il difensore, infatti, aveva inviato alla società di assicurazioni una richiesta di risarcimento danni e di trasmissione e acquisizione di documenti, oltre a rispondere all'invio di un'offerta risarcitoria, attività che potevano considerarsi rientranti nelle spese giudiziali liquidate in sede processuale.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Taranto propone ricorso Francesco Tinelli con affidato ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1223, 2056 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in punto di spese legali stragiudiziali. Osserva il ricorrente che dagli atti di causa risulterebbe che il rimborso delle spese in esame fu chiesto fin dall'atto di citazione in primo grado e che l'esistenza di tali spese legali non era contestata.
La società assicuratrice, infatti, a fronte di un incidente verificatosi il 31 dicembre 2014, aveva inviato la propria offerta solo il 18 febbraio 2015, cioè dopo il decorso dello spatium deliberandi fissato dalla legge. La società Darag era l'assicuratrice del ricorrente, trattandosi di causa svoltasi in regime di indennizzo diretto; non risulterebbe dagli atti alcuna prova del fatto che essa si sia attivata per una piena realizzazione del diritto al risarcimento dei danni, mentre l'attività svolta dal difensore in sede stragiudiziale era stata indicata nelle circostanze di cui alle lettere g), j), k), I), n) e q) dell'atto di citazione, senza contestazioni della controparte.
Tale attività, connessa con la promozione del giudizio, sarebbe incontestabile e meritevole di essere rimborsata. 1.1. Il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. Osserva il Collegio, innanzitutto, che il ricorso manca totalmente dell'esposizione sommaria dei fatti (art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), per cui dalla sua lettura non è dato comprendere quale sia stata effettivamente l'attività stragiudiziale svolta della quale il difensore reclama il rimborso in aggiunta a quanto già liquidato. Oltre a ciò, il ricorso contiene un evidente errore testuale, perché alla pag. 1 l'attore viene indicato come Castri Francesco anziché come Tinelli Francesco; esso lamenta che un'offerta, da parte della società di assicurazione, sia avvenuta tardivamente, quando è lo stesso ricorrente ad affermare che il sinistrò si verificò il 31 dicembre 2014 e che l'offerta ebbe luogo soltanto il 18 febbraio successivo.A tali intrinseche contraddittorietà si affiancano, poi, ulteriori ragioni di inammissibilità, perché il ricorso, violando la previsione dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., richiama una serie di atti di causa senza indicare se e dove essi siano stati messi a disposizione della Corte.
Il ricorso, inoltre, si limita ad invocare una serie di principi generali sul diritto al rimborso che possono essere anche astrattamente condivisi, ma che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale è pervenuta alla conclusione secondo cui l'attività stragiudiziale svolta non aveva nulla di diverso rispetto a quella giudiziale. Com'è noto, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell'art. 150, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale, per l'ipotesi di accettazione della somma offerta dall'impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore (sentenze 29 maggio 2015, n. 11154, e 19 febbraio 2016, n. 3266).
Ma il ricorso non dà conto in alcun modo dell'effettiva sussistenza di una delle indicate situazioni che legittimano la richiesta dell'ulteriore rimborso.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Co