Life insurance claim dismissed due to one-year prescription period applicable at death date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the beneficiary's appeal against a lower court ruling that declared the life insurance claim prescribed. The beneficiary argued for a two-year prescription period based on a later statutory modification, but the court found the one-year term applicable because the insured had died before the law changed. Consequently, the court held that the prescription period began at the date of death and could not be extended by invoking good faith or the insurer's lack of notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2952, second comma, cod. civ.; Art. 2936 cod. civ.; The prescription period for life insurance claims is determined by the law in force at the time the right arises (death), and parties cannot alter this statutory limitation through good faith arguments.
Parole chiave
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DECORSO DELLA PRESCRIZIONE. ORDINANZA sul ricorso n. 28371/2019 proposto da: Ida Domenicone, legalmente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Cirillo; - ricorrente - contro Poste Vita s.p.a., in persona del Procuratore generale alle liti, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scialoja 3, presso lo studio dell'avvocato Giorgio Grasso che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gabriele Cosenza; - controricorrente - avverso la sentenza n. 891/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 02/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.FATTI DI CAUSA 1.
In data 26 maggio 2005 Antonietta D'Oda stipulò con Poste Vita s.p.a. una polizza vita con data di scadenza al 26 maggio 2015, indicando come beneficiaria la nipote Ida Domenicone. Il 20 maggio 2008 Antonietta D'Orta venne a mancare. Alla scadenza della polizza, e cioè esattamente in data 26 maggio 2015, la beneficiaria Ida Domenicone si recò in agenzia allo scopo di riscattare la polizza, ma la società Poste Vita le rispose, con lettera del 24 giugno successivo, rilevando che il diritto alla liquidazione era da ritenere prescritto. A seguito di tale dichiarazione la Domenicone convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Marano di Napoli, la Poste Vita s.p.a., chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma portata dalla polizza suindicata.
Si costituì in giudizio la parte convenuta, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto della domanda. Rilevò la società che la morte della stipulante era avvenuta prima che l'art. 2952, secondo comma, cod. civ., fosse modificato nel senso di rendere biennale il termine di prescrizione per l'esercizio dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione, per cui nella specie il termine applicabile era quello di un anno. Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò la parte convenuta al pagamento della somma di euro 3.476,24, oltre interessi e con il carico delle spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla convenuta soccombente e il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 2 aprile 2019, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha revocato le statuizioni di condanna contenute nella stessa, ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione avanzata da Poste Vita s.p.a. e ha condannato l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.Ha osservato il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, che nel contratto di assicurazione sulla vita il dies a quo della prescrizione del relativo diritto è quello della data della morte, e ciò in base alla previsione dell'art. 2952, secondo comma, citato.
Nel caso di specie, nessuna contestazione vi era stata in ordine al fatto che il termine di prescrizione fosse quello di un anno, applicabile ratione temporis; per cui, essendo venuta a mancare la D'Orta in data 20 maggio 2008, il diritto della beneficiaria ad ottenere la liquidazione del capitale maturato in base alla polizza vita si era prescritto già in data 20 maggio 2009, tanto più che l'art. 2936 cod. civ. stabilisce la nullità di ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. Ha aggiunto il Tribunale che, mentre la società Poste Vita non poteva essere a conoscenza della morte dell'assicurata, la beneficiaria sicuramente lo era, in virtù dello stretto rapporto di parentela, per cui il mancato tempestivo esercizio del diritto non poteva che essere imputato a sua incuranza della disciplina legale.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord propone ricorso Ida Domenicone con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la Poste Vita s.p.a. con controricorso affiancato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sostenendo che il comportamento della società stipulante sarebbe contrario a buona fede e correttezza. Osserva la ricorrente che le indicazioni contenute nella polizza di assicurazione sulla vita non erano certamente idonee né esaustive a dimostrare alla beneficiaria quali fossero le modalità e i termini di attivazione per la riscossione della polizza.
L'unico soggetto informato in tal senso era la stipulante D'Orta la quale, in caso di avveramento dell'evento morte, certamente nulla avrebbe potuto fare né per sé né per la beneficiaria. Nel comportamento della società convenuta, quindi, dovrebbe ravvisarsi violazione dei principi invocati di buona fede e correttezza. 1.1. Rileva la Corte che il ricorso, inammissibile sotto certi profili, è comunque privo di fondamento. Ed invero la motivazione della sentenza impugnata è costruita intorno alla questione dei termini della prescrizione e della data di esordio della medesima, rimanendo il profilo della buona fede e della correttezza del tutto marginale.
Ne consegue che l'invocazione, da parte della ricorrente, della violazione proprio della buona fede appare come una censura non del tutto pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza. Ciò premesso, la decisione del Tribunale è corretta in diritto e si sottrae alle censure del ricorso. Osserva il Collegio che il regime della prescrizione applicabile nella specie era quello annuale, posto che l'introduzione del termine biennale - conseguente alla modifica dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ./ avvenuta con il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modifiche, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166 - ebbe luogo quando la D'Orta era già deceduta, per cui è chiaro che il termine applicabile doveva essere individuato in quello vigente al momento dell'insorgenza del diritto fatto valere (v. in tal senso l'ordinanza 25 agosto 2020, n. 17672).
Il contratto di assicurazione sulla vita propria è un contratto a favore del terzo, in relazione al quale il Tribunale ha correttamente affermato che la prescrizione comincia a decorrere dalla data della morte della stipulante ovvero da quella della scadenza, ma questa seconda ipotesi sussiste solo se il decesso dell'assicurato non si sia verificato prima (com'è invece accaduto nel caso odierno). E poiché la disciplina legale della prescrizione non è modificabile ad iniziativa delle parti, data l'espressa sanzione di nullità prevista dall'art. 2936 cod. civ., è evidente che la mala fede o la scorrettezza non possono essere invocate dall'odierna ricorrente, posto che nessun onere informativo poteva gravare su Poste Vita in relazione alla beneficiaria.È appena il caso di ricordare, d'altra parte, che il contratto in esame è strutturato nel senso che lo stipulante può modificare in ogni momento il beneficiario (art. 1920, secondo comma, cod. civ.); e questa Corte ha già affermato che i doveri di correttezza e buona fede non impongono al debitore di avvertire il creditore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del suo credito (ordinanza 26 settembre 2018, n. 23069).
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dov