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Sentenza — n. 30734/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 30734/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30734/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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da un lato, che la sentenza rescindente di legittimità avesse escluso l'esistenza di danni risarcibili per le operazioni di investimento anteriori al luglio del 1994 e, 2) dall'altro, che il giudizio di rinvio fosse estensibile, in relazione alle operazioni di investimento successive al luglio del 1994, alla prova dei danni subiti dagli investitori, senza limitarsi, come stabilito dalla Corte di cassazione, al solo accertamento dell'esistenza del nesso causale tra le omissioni della Consob e le perdite, già accertate, subite dagli attori.

Regesto Legislator

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articolo 2697 c.c, art. 391-bis c.p, art. 2704 c.c, art. 115 c.p, art. 111 Cost; Sentenza — n. 30734/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con sentenza n. 32665 del 9/11/2021, la stessa Corte di cassazione, decidendo su due ricorsi per correzione di errore materiale e per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. proposti dalla Consob avverso la sentenza n. 9067/18 della medesima corte di legittimità, ha disposto la correzione degli errori e delle omissioni contenuti in detta sentenza, con particolare riguardo all'integrazione dei nominativi delle parti omessi nell'intestazione e all'estensione dell'accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla Consob anche al nono motivo originariamente non menzionato.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi contributi di previdenza impagati rimborso dei contributi restituzione dell'assistenza sociale omissione della contabilità omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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articolo 2697 c.c
art. 391-bis c.p
32665 del 9/11/2021, la stessa Corte di cassazione, decidendo su due ricorsi per correzione di errore materiale e per revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
art. 2704 c.c
Con il terzo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2704 c.c.
art. 115 c.p
Marco Dell'Utri nonché dell'art. 115 c.p.c.
art. 111 Cost
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso r.g. n. 2086/2021 proposto da: SEZ. A ARIENZO GABRIELLO, ATTENA GIANCARLO, CANTORE GIUSEPPE, CALVANESE SALVATORE, BATTINELLI LUCIA, COSTAGLIOLA DI POLIDORO MADDALENA, CIBELLI MARIA PIETÀ, CIBELLI CONCETTA, MIGLIACCIO PASQUALE, SILVESTRI ANGELA quale erede di CACCAVALE ANTONIO, ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ, RASULO ANGELA in proprio e quale erede di RASULO ANNA a sua volta unica erede di RASULO GIACOMINA, RASULO MARIA CONSIGLIA, RASULO VIVIANA queste ultime due in qualità di eredi di RASULO GUIDO e di MAZZOLI IONE, CUCINELLA ALBERTO, CUCINELLA VINCENZO, D'ANTONIO GIUSEPPE, Zoz.2.

PANDOLFI BRUNO, PANDOLFI CHIARA quale erede di -A02,t0 SELLITTO MARIA TERESA già erede di SELLITTO ALBERTO e di GALANTE ANNA, P_ANETTA GIOVANNA, DE LUCA DAMA, DE LUCA SERENA queste ultime due in qualità di eredi di PAGNOZZI ANNAMARIA e di DE LUCA PIETRO, GIANNATT.ASIO PIETRO quale erede di ELVIRA GIANN_ATTASIO, MACCHIAROLI LUCIANO, ROSITO CECILIA, ROSITO GIUSEPPINA queste ultime due rispettivamente in proprio e nella qualità di eredi di ROSITO _ANTONIO e di PAPA MARIA, ROSITO ROBERTO in qualità di erede di ROSITO ANTONIO, CALV_ANESE LORETTA quale erede in ragione del 50% di CIAPPA CALVANESE ELVIRA, M_AGRASSI LORENZO PIETRO, MAGRASSI MARCO questi ultimi due rispettivamente in proprio e nella qualità di eredi in ragione del 25% ciascuno di CIAPP_A CALV_ANESE ELVIRA, MORELLI FRANCESCO, MANZI MARIA ANTONIETTA, DI BIASE SALVATORE, DI BIASE MAURIZIO, DI BIASE LOREDENA, DI BI_LASE VITTORIA questi ultimi quattro nella qualità di eredi di ORECCHIO AMALIA e di DI BIASE PASQUALE, PORCELLI CAROLINA quale erede di PORCELLI GIUSEPPE e di PAESANO CARMELA, PORCELLI MARIA LUISA quale erede di PORCELLI GIUSEPPE e di PAESANO CARMELA nonché quale erede di PAESANO JOLANDA, PETRONCELLI FLAVIA, PETRONCELLI MARIA, PETRONCELLI ELVIRA queste ultime tre nella qualità di eredi di VAGLIASINDI ILLUMINATA, PICARDI ALESSANDRO quale unico erede di PICARDI FRANCESCO a sua volta erede di MINICI MARIA, PICARDI MARIO quale erede di MINICI MARIA, PONTA ANNA-MARIA, TORROMACCO COSTANTINO, TORROMACCO MARIA ROSARIA, TORROMACCO GIANP_AOLO, VELONA R.G.N. 2086/2021 — Udienza pubblica del 21/06/2022 CORRADO, VELONA LOREDANA, ALBANO FLORA quale erede di PICEDA UMBERTO, ALBANO FRANCESCO, ALBANO SALVATORE in proprio e quale erede di ALBANO LUISA e ALBANO VIRGINIA, PICEDA ALESSANDRA in proprio e quale erede di ALBANO LUISA e ALBANO VIRGINIA, PICEDA DONATELLA in proprio e quale erede di ALBANO LUISA e ALBANO VIRGINIA nonché quale erede di TRIGILIO PAOLO, TRIGILIO SILVIO quale erede di TRIGILIO PAOLO, GHERGHI STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Nizza n. 59, presso lo studio associato Di Amato, rappresentati e difesi dagli avvocati DI AMATO ASTOLFO, DI AMATO SERGIO, DI AMATO ALESSIO e GALLI PIERPAOLO;

SEZ. B ATTA ILDA in proprio e quale erede di ATTA VERA rappresentata da D'AVENIA SILVANA nella qualità di amministratore di sostegno, BENDONI LINA GIOVANNA rappresentata da ZECCHINA MONICA nominata amministratore di sostegno della madre, COZZOLINO GRAZIA, D'AVENIA EUGENIO, D'AVENIA MARIO, MANDUZIO MARIA TERESA quale erede di NICASTRO ANTONIETTA, QUARTA MARGHERITA in proprio e quale erede di D'AMATO EDUARDO, D'AMATO MARIA PAOLA quale erede del 50% di GLEJESES ADRIANA, elettivamente domiciliafi in ROMA Via Nizza n. 59 presso lo studio associato Di Amato, rappresentati e difesi dagli avvocati DI AMATO ASTOLFO, DI AMATO SERGIO, DI AMATO ALESSIO e PISTONE GIUSEPPE;

SEZ. C 3 R.G.N. 2086/2021 — Udienza pubblica del 21/06/2022 GRAZI_ANI OSCAR in proprio e quale coerede di WANDA GRAZIANI quale coerede di VITTORIO GRAZIANI nonché quale coerede di BIANCA SORRENTINO elettivamente domiciliato in ROMA, Via Nizza n. 59 presso lo Studio dell'avvocato DI AMATO ASTOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G-RAZIANI OSCAR difensore di sé medesimo e dagli avvocati DI AMATO SERGIO e DI AMATO ALESSIO, GRAZIANI MARIA PIA quale coerede di GRAZIANI WANDA quale coerede di GRAZI_ANI ALBA quale coerede di GRAZIANI VITTORIO quale coerede di SORRENTINO BIANCA, GRAZIANI VITTORIO quale coerede di GRAZI_ANI ALBA, GRAZIANI ENRICO quale coerede di GRAZI_ANI ALBA, DELL'OGLIO ANTONIO, ESPOSITO EMILIA, PIERANTONI MARINA, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Nizza n. 59 presso lo studio dell'avvocato DI AMATO ASTOLFO che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI ANIMO SERGIO, DI AMATO ALESSIO e GRAZIANI OSCAR;

SEZ. D MASUCCI MARIA ALESSANDRA, MASUCCI FABRIZIO, MASUCCI CARMINE questi ultimi tre quali aventi causa dagli eredi di ANGIOLETTI LUCIA, DINI LUIGI, CEC_ARO SILVIA, BERUSCHI GIULIANA, IZZO PAOLO, MASUCCI PAOLA, BELLI ROBERTA, BELLI PATRIZIA queste ultime due in proprio e quali eredi di ZENZO OLGA, NONNO MONICA, NONNO RENATO MARIA, NONNO VIOLANTE questi ultimi tre quali eredi di NONNA PASQUALE nonché della loro madre ZAMPARELLI VIRGINIA, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Nizza n. 59 presso lo studio associato Di Amato, rappresentati e difesi dagli avvocati DI R.G.N. 2086/2021 — Udienza pubblica del 21/06/2022 AMATO ASTOLFO, DI AMATO SERGIO, DI AMATO ALESSIO e MASUCCI CARMINE;

SEZ. E MILONE FABIO, CECCOLI STEFANIA quale erede di CAPONNETTO CONCETTA che era titolare in proprio per il credito di cui all'atto introduttivo e quale (co)erede del germano CAPONNETTO SANTO nonché (co)erede di CAPONNETTO MATILDE che a sua volta era (co)erede di CAPONNETTO SANTO, PESSETTI MARIA erede di PESSETTI SALVATORE e di CAPONNETTO LILIANA (co)erede di CAPONNETTO SANTO nonché erede di CAPONNETTO MATILDE che era coerede del fratello CAPONNETTO SANTO, FLAMMIA LUIGINA, (co)erede di FLAMMIA CARMELA, PASQUALE GIOVANNA, PASQUALE ANNALUISA, quali eredi di GRASSO FILOMENA a sua volta erede di FLAMMIA CARMELA, GRASSO ANNA MARIA (co)erede di FLAMMIA CARMELA, GRASSO MARIALUISA (co)erede di GRASSO AUGUSTO già erede di FLAMMIA CARMELA, GRASSO GIUSEPPE (co)erede di GRASSO AUGUSTO già erede di FLAMMIA CARMELA, GRASSO ALESSANDRO, GRASSO MASSIMO, CHIANCA ROSA, CHIANC.A OTTONE, CHIANCA GIUSEPPE, CHIANCA PATRIZIA questi ultimi quattro tutti quali eredi di FLAMMIA ANTONIA già erede di FLAMMIA CARMELA, DI GRUTTOLA GIOVINA coerede di GRASSO RAFFAELE già erede di FLAMMIA CARMELA elettivamente domiciliati in ROMA, Via Nizza n 59 presso lo studio di Amato, rappresentati e difesi dagli avvocati DI AMATO ASTOLFO, DI AMATO SERGIO, DI AMATO ALESSIO e ZEFELIPPO FRANCESCO;R.G.N. 2086/2021 — Udienza pubblica del 21/06/2022 SEZ F DELLA MAGNA NIASSIMO, CHIAROLANZA CRISTIANA, LUPOLI VITTORIO, AURIEMMA GIANCARLO, AURIEMMA GIUSEPPE questi ultimi due in qualità di eredi di PETRINI LUCIANA, LUPOLI GIOVANNI, TANCREDI CHIARINA, STANGA ANDREA, elettivamente domiciliati in Roma Via Nizza n. 59 presso lo studio associato Di Amato, rappresentati e difesi dagli avvocati Di AMATO ASTOLFO, DI AMATO SERGIO, DI AMATO ALESSIO e STANGA DOMENICO; - ricorrenti principali - contro CONSOB-COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Largo Sarti n. 4 presso lo studio dell'avvocato CAPPONI BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMICO FRANCESCO, BIAGIANTI FABIO, MANTO GIULIANA; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, QUAGLIARELLA ANGELINA, GENGHI MARINA, GENGHI MARCO, questi ultimi due quali eredi di D'AMELIO ANNA, SCHIATTARELLI CARLO, TERENZIO GERARDA, MILONE UBALDO; - intimati - avverso la sentenza n. 5470/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/11/2020;R.G.N. 2086/2021 — Udienza pubblica del 21/06/2022 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

MARCO DELL'UTRI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE che ha chiesto l'accoglimento del primo sub- motivo del primo motivo del ricorso nonché il secondo e il terzo motivo, con rigetto del secondo sub-motivo del primo motivo di ricorso e assorbimento dei restanti motivi; accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo; udito l'avvocato ALESSIO DI AMATO; udito l'avvocato PIERPAOLO GALLI; udito l'avvocato DOMENICO STANGA; udito l'avvocato BRUNO CAPPONI; udito l'avvocato FRANCESCO AMICO; udito l'avvocato GIULIANA MANTO.R.G.N. 2086/2021 — Udienza pubblica del 21/06/2022 FATTI DI CAUSA 1.

Con sentenza resa in data 28/4/2008, il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande proposte dagli odierni ricorrenti (originari attori), tra le restanti statuizioni, ha condannato la Consob al risarcimento, in loro favore, dei danni dagli stessi subiti in conseguenza del mancato esercizio, da parte della Consob, dei propri poteri istituzionali di vigilanza sui mercati finanziari e sui relativi protagonisti, essendo gli attori rimasti vittima delle illecite operazioni di distrazione finanziaria dell'agente di cambio Guido de Asmundis e della società di intermediazione immobiliare Professione e Finanza s.p.a. allo stesso collegata, ai quali gli stessi attori avevano consegnato, tra il 1990 e il 1996, le proprie disponibilità finanziarie a fini di investimento; operazioni di distrazione che l'eventuale tempestivo esercizio dei propri poteri di controllo, da parte dell'autorità di vigilanza, avrebbe verosimilmente scongiurato.

2. Sugli appelli di entrambe le parti, la Corte d'appello di Roma, con sentenza resa in data 5/5/2014, dopo aver circoscritto, al solo periodo successivo al luglio del 1994, l'ambito temporale delle illecite omissioni effettivamente ascrivibili alla responsabilità della Consob (solo a tale epoca risalendo l'acquisizione delle prime informazioni circa l'irregolarità delle operazioni finanziarie eseguite dallo studio De Asmundis suscettibili, secondo ragionevolezza, di sollecitare l'attivazione delle prerogative di controllo della Consob), ha rideterminato gli importi risarcitori riconosciuti in favore degli attori, rilevando l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ridotto alla sola quota del 50% l'entità dei danni concretamente ascrivibili alla responsabilità della Consob, non tenendo conto del carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria.

3. Sull'impugnazione per revocazione proposta dalla Consob, la Corte d'Appello di Roma con sentenza resa in data 15/6/2016, ritenuta Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri l'ammissibilità dell'impugnazione, ha condannato la Consob al pagamento, in favore delle parti costituite, delle somme singolarmente indicate per ognuna di esse, ritenendo sussistenti gli errori revocatori denunciati dalla Consob per il fatto che la sentenza impugnata per revocazione, nel determinare le somme spettanti ai danneggiati, non aveva tenuto conto, né della circostanza che essi avevano percepito, per effetto di un riparto parziale dell'attivo del Fallimento dell'agente di cambio Guido de Asmundis, un importo pari all'1°/0 della sorte capitale del danno preteso, né della circostanza che la Consob aveva dato esecuzione alla sentenza di primo grado nei confronti della maggior parte degli appellati.

Dopodiché la stessa Corte d'appello ha condannato la Consob a pagare agli originari attori ivi indicati le somme spettanti ad ognuno al netto di quanto già liquidato dal Tribunale e dell'1°/0 percepito in sede fallimentare.

4. Con sentenza n. 9067 del 12/4/2018, la Corte di cassazione, riunite le impugnazioni principali e incidentali proposte dalle parti avverso le due sentenze della Corte d'appello di Roma, e dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza resa in sede di revocazione, ha pronunciato la cassazione della prima sentenza d'appello (nelle parti non travolte dalla revocazione), rilevando come la stessa, dopo aver circoscritto l'ambito temporale delle illecite omissioni ascrivibili alla Consob, non avesse provveduto a rivedere le conseguenze che tale premessa aveva determinato sul piano risarcitorio, né aveva provveduto a dettare una motivazione idonea a dar conto della decisione relativa alla determinazione dei danni effettivamente subiti dagli originari attori.

5. In particolare, la Corte di cassazione ha rilevato, in termini critici rispetto alla motivazione della sentenza della Corte territoriale, come "una volta che il giudice d'appello ha escluso ogni addebito alla Consob fino al momento della propalazione delle notizie risalenti al luglio 1994, Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri per ciò stesso la Corte territoriale - importando tale decisione qui confermata il venir meno della base logica della liquidazione operata dal primo giudice — avrebbe dovuto provvedere a rideterminare quanto spettante a ciascuno degli attori, senza poter tenere in alcun conto la pregressa statuizione del Tribunale e dovendo invece procedere ex novo all'esame delle singole pretese risarcitorie, in ossequio all'ordinario riparto degli oneri probatori, che pone a carico del danneggiato, secondo la previsione del primo comma dell'articolo 2697 c.c., la prova del danno: tutto ciò, beninteso, non 'a spanna', ma attraverso una dettagliata disamina, effettuata singolarmente, della posizione di ognuno di essi, mercé l'indicazione specifica delle perdite occorse nell'arco temporale entro il quale fosse predicabile il ritardo della Consob nel dispiegare l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza detratte tutte le somme percepite in qualunque sede dagli stessi attori a ristoro del pregiudizio subito, e con la chiara indicazione delle ragioni per le quali, in applicazione del congegno del giudizio contro fattuale, il sollecito intervento della Consob avrebbe impedito il verificarsi del danno.

E, naturalmente, nel far ciò, la Corte territoriale avrebbe dovuto anzitutto individuare il preciso momento in cui potesse collocarsi l'esordio della condotta colposa della Consob, non potendo esso essere automaticamente ancorato, com'è ovvio, all'apprensione della notizia in discorso, occorrendo viceversa valutare quale fosse il tempo necessario, secondo il parametro di diligenza applicabile, ad effettuare le opportune verifiche e ad adottare così conseguentemente, causa cognita, le necessarie misure. E cioè: se sul piano de//'an va qui confermata la statuizione della Corte d'appello secondo cui la Consob doveva intervenire sollecitamente, dopo le notizie diffuse nel luglio 1994, ad esercitare i propri poteri di vigilanza, sul piano del quantum occorreva che la stessa Corte stabilisse quanto tempo la Consob Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri avrebbe dovuto impiegare per intervenire" (pagg. 38 -39 della sentenza di questa Corte n. 9067 del 12/4/2018).

6. Con sentenza n. 32665 del 9/11/2021, la stessa Corte di cassazione, decidendo su due ricorsi per correzione di errore materiale e per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. proposti dalla Consob avverso la sentenza n. 9067/18 della medesima corte di legittimità, ha disposto la correzione degli errori e delle omissioni contenuti in detta sentenza, con particolare riguardo all'integrazione dei nominativi delle parti omessi nell'intestazione e all'estensione dell'accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla Consob anche al nono motivo originariamente non menzionato.

7. Con sentenza resa in data 5/11/2020, la Corte d'appello di Roma, decidendo quale giudice di rinvio, in totale riforma della decisione di primo grado - dopo aver escluso l'esistenza di danni risarcibili in favore di quegli attori che avevano operato investimenti in epoca anteriore al luglio del 1994 (attesa la ritenuta imputabilità, delle responsabilità omissive contestate a carico della Consob, solo a far tempo da tale data) - ha rigettato tutte le domande risarcitorie originariamente proposte dai restanti attori, ritenendo che gli stessi non avessero fornito alcuna adeguata dimostrazione dei danni subiti, né sotto il profilo dell'effettivo versamento di somme nelle mani degli agenti di cambio infedeli, né, in ogni caso, in relazione alla riconducibilità, di tali eventuali versamenti, all'ambito temporale individuato ai fini del riconoscimento della responsabilità omissiva della Consob.

8. Avverso la sentenza del giudice di rinvio, gli odierni ricorrenti propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione.

9. La Consob resiste con controricorso, proponendo, sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi d'impugnazione.Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri 10. I ricorrenti principali hanno depositato controricorso al fine di resistere al ricorso incidentale della Consob.

11. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

12. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso instando, con riguardo al ricorso principale, per l'accoglimento del primo sub-motivo del primo motivo, nonché del secondo e del terzo motivo, con rigetto del secondo sub-motivo del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi; e, con riguardo al ricorso incidentale, per l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo.

13. I ricorrenti principali e la Consob hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n, 4 c.p.c.), per avere il giudice di rinvio erroneamente affermato:

1) da un lato, che la sentenza rescindente di legittimità avesse escluso l'esistenza di danni risarcibili per le operazioni di investimento anteriori al luglio del 1994 e, 2) dall'altro, che il giudizio di rinvio fosse estensibile, in relazione alle operazioni di investimento successive al luglio del 1994, alla prova dei danni subiti dagli investitori, senza limitarsi, come stabilito dalla Corte di cassazione, al solo accertamento dell'esistenza del nesso causale tra le omissioni della Consob e le perdite, già accertate, subite dagli attori.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Osserva preliminarmente il Collegio come l'oggetto dell'odierno giudizio chieda d'essere identificato, da un lato, nel preliminare rilievo di un'unica (identica) condotta offensiva, permanente nel tempo, ascritta alle responsabilità omissive della Consob (di per sé suscettibile di interessare un numero indeterminato di potenziali danneggiati), Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri dall'altro, sul terreno degli effetti dannosi ricollegabili a quella condotta offensiva, nel riscontro di un'irriducibile molteplicità di situazioni individuali, ciascuna caratterizzata da una propria storia, necessariamente ricostruibile attraverso la precisa individuazione dei singoli rapporti finanziari, dei particolari investimenti effettuati da ciascun interessato e delle relative vicende, segnatamente ascritte, in termini di perdita economica, alle responsabilità omissive imputate alla Consob.

4. Questa irriducibile articolazione pluralistica del giudizio in esame (solo apparentemente oscurata dalla proposizione in forma unitaria e cumulativa delle domande dei danneggiati) risulta chiaramente evidenziata nella pronuncia rescindente emessa nel corso del presente giudizio da questa Corte di legittimità, segnatamente nella parte in cui ha espressamente sottolineato la necessità (riferita ai doveri del giudice di merito, non meno che agli oneri argomentativi delle parti) di provvedere a un analitico esame delle singole posizioni processuali degli interessati ("all'esame delle singole pretese risarcitorie") in "ossequio all'ordinario riparto degli oneri probatori, che pone a carico del danneggiato, secondo la previsione del primo comma dell'articolo 2697 c.c., la prova del danno"(pag. 38 della sentenza di questa Corte n. 9067 del 12/4/2018).

5. Il carattere essenziale di tale specifica individualizzazione delle singole posizioni processuali chiede d'essere identificato, secondo il ragionamento seguito dalla Corte di legittimità, in vista dell'indispensabile compito di valorizzazione dei singoli fatti costitutivi rilevanti in relazione alla posizione di ciascun interessato, al fine di sottrarsi all'errore di una valutazione inammissibilmente condotta 'a spanna', e di procedere a "una dettagliata disamina, effettuata singolarmente, della posizione di ognuno di essi, mercé l'indicazione specifica delle perdite occorse nell'arco temporale entro il quale fosse Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri predica bile il ritardo della Consob nel dispiegare l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza [..] e con la chiara indicazione delle ragioni per le quali, in applicazione del congegno del giudizio contro fattuale, il sollecito intervento della Consob avrebbe impedito il verificarsi del danno.

6. In forza di tali premesse, il giudice del rinvio, dopo aver escluso (a torto o a ragione) l'esistenza di danni risarcibili in favore di quegli attori che operarono investimenti in epoca anteriore al luglio del 1994 (attesa la ritenuta imputabilità, delle responsabilità omissive contestate a carico della Consob, solo a far tempo da tale data: cfr. pag. 17 ss. della sentenza impugnata), ha rilevato la mancata dimostrazione, da parte dei restanti attori, dei danni effettivamente subiti; e ciò, tanto sotto il profilo dell'effettivo versamento di somme nelle mani degli agenti di cambio infedeli, quanto, in ogni caso, in relazione alla riconducibilità, di tali eventuali versamenti, all'ambito temporale individuato ai fini del riconoscimento della responsabilità omissiva della Consob.

7. Il tenore della decisione emessa in tal guisa dal giudice del rinvio, proprio in ossequio alla rilevata dimensione plurisoggettiva dell'iniziativa processuale in esame (e al diversificato trattamento dei singoli istanti), avrebbe necessariamente imposto il preliminare assolvimento, da parte degli odierni ricorrenti (interessati al rilievo dell'illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l'esistenza di danni risarcibili per le operazioni di investimento anteriori al luglio del 1994, e l'estensibilità del giudizio di rinvio al tema della prova dei danni riferiti alle operazioni di investimento successive al luglio del 1994) di un onere di preventiva identificazione dei singoli investitori specificamente pregiudicati dalla partizione temporale operata dal giudice a quo (ossia, dei singoli danneggiati concretamente interessati a far rilevare la responsabilità della Consob in relazione ai Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri periodi ante e post luglio '94); e ciò, allo specifico scopo di differenziare la propria posizione processuale rispetto agli altri consorti in lite al fine di attestare l'effettivo ricorso di un interesse proprio alla proposizione dell'impugnazione; interesse ineludibilmente verificabile solo attraverso la necessaria allegazione degli specifici fatti costitutivi riconducibili alle rispettive pretese risarcitorie di ciascun singolo ricorrente.

8. Nel caso di specie, al contrario, l'odierno ricorso - tanto in corrispondenza dell'esposizione relativa allo svolgimento dei fatti processuali, quanto nella parte riservata all'articolazione dei motivi d'impugnazione - risulta totalmente carente nell'espressa indicazione dei nominativi dei ricorrenti specificamente interessati al rilievo del carattere dannoso delle omissioni della Consob riferibili ad investimenti operati in epoca anteriore al luglio '94, dovendo ritenersi indubbio (stando proprio al contenuto del ricorso: cfr. le ultime due proposizioni espositive del primo motivo a pag. 22, prima del punto 1.3.), che solo alcuni (e non già la totalità) dei ricorrenti fossero interessati a detto particolare rilievo.

9. Allo stesso modo, e per converso, totalmente carente, sul piano dell'identificazione soggettiva, risulta lo sviluppo argomentativo dell'odierno ricorso con riguardo ai singoli ricorrenti specificamente interessati al tema dell'estensibilità del giudizio di rinvio al tema della prova dei danni subiti dagli investitori in relazione alle operazioni di investimento successive al luglio del 1994.

10. Ciò posto, a fronte di tali emergenze, ritiene il Collegio di dover pervenire all'affermazione del principio di diritto in forza del quale, in un giudizio di legittimità destinato a cumulare le pretese di singoli soggetti distinti tra loro, la censura proposta con esclusivo riguardo alla posizione di alcuni di essi, in tanto può ritenersi ammissibile, in quanto nel ricorso si abbia cura di procedere all'individuazione dei singoli Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri interessati allo specifico punto investito dall'impugnazione, atteso che l'eventuale cassazione della sentenza impugnata, dovendo necessariamente coinvolgerla in relazione alle posizione solo di alcuni tra i ricorrenti, non è ragionevolmente pronunciabile in assenza di una relativa precisa identificazione soggettiva, ovvero attraverso una loro individuazione per relationem (ossia attraverso un generico rinvio alle risultanze degli atti del giudizio di merito), apparendo evidente l'inevitabile corteo di incertezze e di ulteriori artificiosi contrasti generabili dalla pronuncia di una sentenza di cassazione i cui effetti dovrebbero determinarsi aliunde.

11. Né, d'altro canto, appare ragionevolmente possibile attribuire, agli oneri del giudice di legittimità, il compito di ricercare esso stesso negli atti del giudizio di merito (pur pervenuti nel rispetto dell'art. 369 n. 4 c.P.c.) il nominativo dei ricorrenti interessati al motivo.

12. In sintesi, dovendo escludersi che un motivo di ricorso per cassazione, risolvendosi in una critica alla sentenza impugnata in relazione alla decisione sul rapporto dedotto in giudizio, non individui il termine soggettivo (dalla parte del ricorrente) del rapporto per cui la decisione viene criticata, lo stesso deve ritenersi inammissibile con specifico riferimento al punto concernente l'omessa individuazione delle parti che lo propongono (art. 366 n. 1 c.p.c.).

13. Il carattere assorbente delle considerazioni che precedono vale pertanto a destituire di rilevanza il rilievo dell'infondatezza (comunque rilevabile) del secondo sub-motivo della prima censura articolata dai ricorrenti, dovendo ritenersi che il provvedimento rescindente emesso dalla Corte di cassazione nel corso del presente giudizio abbia comunque espressamente rimesso al giudice del rinvio il compito di procedere ex novo all'esame delle singole pretese risarcitorie, "in ossequio all'ordinario riparto degli oneri probatori, che pone a carico del danneggiato, secondo la previsione del primo comma dell'art. 2697 Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri c.c., la prova del danno: tutto ciò, beninteso, non 'a spanna', ma attraverso una dettagliata disamina, effettuata singolarmente, della posizione di ognuno di essi [investitori], mercé l'indicazione specifica delle perdite occorse nell'arco temporale entro il quale fosse predicabile il ritardo della Consob nel dispiegare l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza detratte tutte le somme percepite in qualunque sede dagli stessi attori a ristoro del pregiudizio subito, e con la chiara indicazione delle ragioni per le quali, in applicazione del congegno del giudizio controfattuale, il sollecito intervento della Consob avrebbe impedito il verificarsi del danno" (cfr. sul punto la sentenza di questa Corte n. 9067 del 12/4/2018).

14. Con il secondo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 n. 4, e 394 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente, ossia intrinsecamente contraddittoria e inidonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico seguito in ordine alla dimostrazione del credito risarcitorio degli originari attori, avendo condotto una valutazione meramente astratta e atomistica di singole tipologie di documenti, senza porli in relazione ai documenti di tipologia differente, e senza considerare il contesto generale (la pacifica esistenza di distrazioni per 68 miliardi in danno dei risparmiatori) e quello riferibile ai singoli investitori.

15. Con il terzo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2704 c.c. (in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale sviluppato le proprie considerazioni sulle ricevute prodotte dagli attori a fondamento delle proprie pretese risarcitorie muovendo dall'erronea affermazione della relativa inopponibilità alla Consob, dovendo ritenersi che la valutazione probatoria demandata al giudice di rinvio non riguardasse l'efficacia di Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri tale documentazione nei confronti di terzi, bensì la relativa idoneità rappresentativa dei fatti storici oggetto di prova.

16. Con il quinto motivo, i ricorrenti principali si dolgono dall'omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.) limitatamente alle persone di Paola Masucci, Andrea Stanga, Emilia Esposito e Marina Pierantoni, per avere il giudice di rinvio omesso di valutare la documentazione bancaria (e, conseguentemente, i fatti storici da questa comprovati) in relazione alla posizione dei soggetti indicati.

17. Tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono inammissibili.

18. Osserva il Collegio di dover ribadire, anche in relazione alla valutazione dei tre motivi d'impugnazione in esame, il vigore e il carattere assorbente delle generali ragioni di inammissibilità indicate in corrispondenza della motivazione dettata a fondamento della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo d'impugnazione.

19. Anche in relazione a tali censure, infatti (con le sole eccezioni rappresentate dall'individualizzazione delle posizioni dei ricorrenti Paola Masucci, Andrea Stanga, Emilia Esposito e Marina Pierantoni), deve ritenersi irriducibilmente carente l'indispensabile identificazione dei ricorrenti in relazione ai quali devono ritenersi riferite le argomentazioni critiche illustrate avverso la decisione impugnata; e ciò, tanto con riguardo alle rilevate insufficienze logico-giuridiche dell'argomentazione illustrata a fondamento del rigetto delle domande risarcitorie, quanto con riferimento alla contestata illegittimità della valutazione operata dal giudice del rinvio in relazione alla documentazione genericamente e onnicomprensivamente richiamata in ricorso.

20. L'indicata assorbente ragione di inammissibilità vale conseguentemente a destituire di rilevanza il rilievo delle ulteriori Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri ragioni di inammissibilità o di infondatezza (comunque rilevabili) dei motivi in esame.

21. A tale riguardo, è appena il caso di rilevare, con riguardo al secondo motivo, come la tecnica espositiva seguita in ricorso (oltre alla stessa intestazione del motivo in esame) riveli la sostanziale estraneità delle censure avanzate rispetto alla logica propria della violazione di cui all'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., avendo i ricorrenti, già nell'intestazione del motivo (là dove si contesta la "valutazione astratta ed atomistica di singole tipologie di documenti" e la "mancata considerazione del contesto", etc.), preannunciato i termini della propria censura come fondata su elementi rinvenibili aliunde rispetto al testo della motivazione, là dove la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., necessariamente richiede, quale suo presupposto indispensabile, la fondazione della critica illustrata con riguardo alla sentenza in quanto testo in sé considerato, ossia al relativo tessuto (asseritamente) motivazionale, affinché valga ad evidenziarsene (ex se) la sostanziale apparenza o l'intrinseca contraddittorietà.

22. Con riguardo al caso di specie, al contrario, nella censura in esame risulta:

a) contestata la decisione del giudice del rinvio senza assumerla nella sua interezza (limitandosi all'esame di taluni brevi punti atomizzati);

b) evocata la rilevanza del riferimento ad elementi rinvenibili aliunde (che si riassumono nel "contesto");

c) evocata la rilevanza della sentenza n. 1070 del 2019 emessa in altro giudizio da questa Corte, anch'essa quale elemento rinvenibile aliunde;

d) fondata la censura illustrata nel punto 2.5. su elementi rinvenibili aliunde, con ulteriori riferimenti a un supposto vizio di natura revocatoria (cfr. l'ultima proposizione a pag. 28);

e) argomentato il profilo critico contenuto nel punto 2.6.1. in modo non pertinente al paradigma di cui all'art. 132, n. 4 c.p.c., essendosi ivi denunciato l'omesso esame di fatti che sarebbero emersi da documenti riguardanti i soggetti ivi nominati.Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri 23. A tale ultimo proposito, con specifico riguardo alle singole posizioni dei ricorrenti Paola Masucci, Andrea Stanga, Emilia Esposito e Marina Pierantoni (argomentazioni che assumerebbero rilevanza in relazione alla decisione sul secondo e sul quinto motivo), osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.I n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012, ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

24. Secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr.

Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01).Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri 25. Ciò posto, varrà rilevare l'inammissibilità delle censure in esame (nelle parti riferite ai singoli ricorrenti richiamati), avendo gli istanti propriamente trascurato - non solo di indicare dove fossero stati prodotti i documenti richiamati nel secondo e nel quinto motivo di ricorso (se e dove erano stati introdotti in primo grado o, eventualmente in appello), omettendo altresì di precisare se e dove i fatti documentati erano stati oggetto di deduzione - ma soprattutto di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia, con la conseguente qualificazione delle censure in esame alla stregua di una proposta rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità.

26. Quanto, infine, ai contenuti del terzo motivo di ricorso - ribadite le generali ragioni di inammissibilità già indicate a proposito del primo motivo di ricorso - varrà considerare come in esso risultino argomentate unicamente censure prive di fondamento, quando non inammissibilmente orientate alla proposta riconsiderazione nel merito dei fatti di causa, avendo la corte territoriale provveduto alla valutazione della documentazione prodotta in giudizio senza alcuna specifica evocazione del paradigma di cui all'art. 2704 c.c., piuttosto sottolineando l'avvenuta considerazione di detta documentazione alla stregua di obiettivi elementi di valutazione istruttoria, ritenuti di per sé insufficienti a fornire una prova adeguata e inequivoca dei fatti illeciti dedotti in giudizio.

27. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c., Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri nonché dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice di rinvio ritenuto non comprovati i fatti storici consistiti negli investimenti eseguiti dagli attori, nonostante la mancata tempestiva contestazione in giudizio, da parte della Consob, delle ricevute e del fatto stesso dell'investimento.

28. Il motivo è inammissibile.

29. Anche in relazione alla censura in esame deve infatti ritenersi irriducibilmente carente l'indispensabile identificazione dei ricorrenti in relazione ai quali devono ritenersi riferite le argomentazioni critiche illustrate avverso la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura, di per sé tale da destituire di rilevanza il rilievo delle ulteriori ragioni di inammissibilità o di infondatezza (comunque rilevabili) del motivo in esame.

30. A tale riguardo, varrà richiamare il carattere in ogni caso dirimente del principio, costantemente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 - 01), avuto altresì riguardo alla mancata dimostrazione, da parte ricorrente, dell'effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse.

31. Si tratta di premesse che non possono ritenersi riscontrabili nel caso di specie, relativo alla pretesa mancata contestazione, o al riconoscimento, da parte della Consob, di fatti (il rilascio di ricevute, l'investimento di somme di danaro, le vicende della procedura fallimentare, etc.) inevitabilmente riguardanti soggetti a sé del tutto estranei.Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri 32. Con il sesto motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 391-bis, 287 ss. e 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale disposto, con riguardo ai ricorrenti specificamente indicati in ricorso, la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza della Corte di cassazione n. 9067/2018, ovvero per essersi pronunciata su una mai proposta istanza di revocazione, arrogandosi i poteri alla stessa non spettanti, bensì propri della Corte di cassazione, peraltro, già investita, sul punto, da un'istanza di correzione di errore materiale e da un'impugnazione per revocazione entrambe proposte dalla Consob.

33. Il motivo è inammissibile.

34. Al riguardo, a seguito dell'avvenuta emissione della sentenza n. 32665 del 9/11/2021, con la quale questa Corte, decidendo su due ricorsi per correzione di errore materiale e per revocazione ex art. 391- bis c.p.c. proposti dalla Consob avverso la sentenza n. 9067/18 della medesima corte di legittimità, ha disposto la correzione degli errori e delle omissioni contenuti in detta sentenza (con particolare riguardo all'integrazione dei nominativi delle parti omessi nell'intestazione e all'estensione dell'accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla Consob anche al nono motivo originariamente non menzionato), gli odierni ricorrenti non risultano aver minimamente specificato (non solo, o non tanto, il contenuto della motivazione oggetto dell'impugnazione, bensì, e soprattutto) la natura o l'entità del pregiudizio concretamente risentito a seguito della decisione impugnata con il motivo in esame, con la conseguente impossibilità, per questa Corte, di procedere ad alcuna verifica del concreto interesse degli istanti all'eventuale accoglimento del motivo in esame.

35. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale condizionato, la Consob censura la sentenza impugnata per violazione e falsa Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. e/o dell'art. 12 prel. (in relazione all'art. 360 n., 3 c.p.c.), dolendosi altresì della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la sentenza del giudice del rinvio erroneamente individuato il momento di esordio della colpa della Consob nel luglio 1994, senza tener conto di quanto specificato nella sentenza rescindente di legittimità con riguardo al tempo occorrente, secondo il parametro di diligenza applicabile, per l'effettuazione delle opportune verifiche e l'adozione delle conseguenti misure necessarie.

36. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la Consob si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di dettare una motivazione adeguata a fondamento della ritenuta individuazione del momento di esordio della colpa omissiva della Consob, nella specie apoditticamente fissato nel luglio del 1994 in spregio di quanto viceversa indicato nella sentenza della Corte di cassazione emessa a monte del giudizio di rinvio.

37. L'indicato accertamento dell'inammissibilità di tutti i motivi del ricorso principale vale a giustificare il rilievo dell'assorbimento della rilevanza del ricorso incidentale, avendone la Consob espressamente condizionato la proposizione all'eventuale accoglimento di talune delle censure avanzate con il ricorso delle controparti.

38. La complessità delle questioni giuridiche trattate e il diverso esito dei giudizi di merito valgono a giustificare, ad avviso del Collegio, l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

39. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale segue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a Udienza del 21 giugno 2022 - R.G. n. 2086/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

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