Cassation court remands condominium servitude dispute to Second Civil Section for joint hearing with related appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory request to transfer the case to the Second Civil Section, instead ordering a remand for joint proceedings. The appellant, Antonio Guardascione, alleged a violation of servitudes by the condominium owner, while the condominium defended its rights. The court found it necessary to combine this appeal with a pending related case (n. 10598/2021) between the same parties to ensure a unified resolution of the connected legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When two appeals between the same parties concern connected legal issues, the court must order joint proceedings to ensure a coherent and efficient resolution of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
-cdef,,, to sul ricorso 16865/2021 proposto da: Guardascione Antonio, elettivamente domiciliato in Roma Via Del Pozzetto 122 presso lo studio dell'avvocato Carbone Paolo che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fabricatore Claudio; -ricorrente - contro Condominio Di Via Privata Guardascione in Bacoli in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ovidio 10 presso lo studio dell'avvocato Bei Anna, rappresentato e difeso dagli avvocati Massara Filippo e Massara Carlo Domenico; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1141/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal consigliere SCODITTI ENRICO; to2.,t itc) Rilevato che pende presso la seconda sezione civile il ricorso n.r.g. 10598/2021 fra le medesime parti e su vicenda connessa a quella dell'odierno ricorso; rilevato che si appalesa l'opportunità della trattazione congiunta dei due ricorsi; rilevato che la causa petendi dell'odierno ricorso è rappresentata dalla violazione di servitù da parte del titolare del fondo servente, sicché il ricorso deve essere trasmesso, ai fini della detta trattazione congiunta, alla seconda sezione civile;
P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo ai fini della trattazione congiunta con il ricorso n.r.g. 10598/2021 e trasmette l'odierno ricorso alla Seconda sezione civile. Così deciso in Roma il giorno