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Ordinanza — n. 30729/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against commercial accountant liability ruling, upholding insurer's right to contest underlying contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30729/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Gabriela Rosu's appeal against the lower court's finding of liability for Paolo Bocenti. Rosu argued that the accountant's error in classifying employees caused INPS fines, while the insurance company, Amissinia, contended the client failed to mitigate damages by opposing the tax notice promptly. The court ruled that the insurer's interest in avoiding a binding judgment on the accountant's liability justified its participation in the appeal, thereby validating its procedural standing to contest the underlying contractual relationship.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The insurer's interest in avoiding a binding judgment on the insured's liability justifies its standing to appeal, even without an explicit indemnity claim, to prevent a precedent affecting its own defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
commercial accountant liability insurance company standing indemnity manleva INPS administrative fines mitigation of damages binding judgment avoidance procedural legitimacy responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore i
art. 132 c.p
art. 112 c.p
e all'art. 112 c.p.c.), per avere la corte territoriale deciso sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un rap- porto processuale tra la Rosu e la Amissima Assicurazioni s.p.a., nella Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G.
art. 331 cod. proc. civ
art. 83 c.p
art. 91 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 32585/2019 proposto da: GABRIELA ROSU, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale RG Ponteggi di Rosu Gabriela, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv.to LORENZO MACCIÒ; - ricorrente - contro PAOLO BOCENTI, elettivamente domiciliato in ROMA, Via della Camilluccia n. 19, presso lo studio dell'avv.to STEFANO FRANZÌ, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BACH, ALESSANDRO 1=3233 MUCI; - controricorrente - nonché contro AMISSINIA ASSICURAZIONI S.P._A., in persona del suo procuratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via della Camilluccia n. 19, presso lo studio dell'avv.to STEFANO FRANZÌ, rappresentata e difesa dall'avv.to ALESSANDRO 1=3:123MUCI; - controricorrente - e GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del relativo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché MASSIMO CICONTE e LUCA M_AZZEO; - intimati - avverso la sentenza n. 1174/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott.

MARCO DELL'UTRI R.G.N. 32585/2019 - .\dunanza del 24/06/2022 Rilevato che, Gabriela Rosu convenne in giudizio Paolo Bocenti fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della negli- gente esecuzione, da parte del Bocenti, delle prestazioni professionali di commercialista svolte nell'interesse dell'impresa della Rosu, nella specie consistita nell'erroneo inquadramento del personale dipendente della ditta della Rosu in base al CCNL dei metalmeccanici anziché di quello dell'edilizia, con ciò determinando l'irrogazione di sanzioni am- ministrative da parte dell'Inps per importi corrispondenti alle somme rivendicate dalla Rosu a titolo risarcitorio; nel costituirsi in giudizio, il Bocenti sollecitò la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, Carige Assicurazioni s.p.a. (poi Amissima Assicurazioni s.p.a.), che, nel difendersi, evidenziò la corre- sponsabilità dell'attrice nella produzione dei danni denunciati, non avendo quest'ultima evitato o, quantomeno, ridotto tali danni oppo- nendosi tempestivamente alla cartella notificatale dall'Inps; a seguito di tali difese, la Rosu chiamò in causa gli avvocati Luca Mazzeo e Massimo Ciconte al fine di far valere la responsabilità profes- sionale di questi ultimi eventualmente manifestatasi nel giudizio pro- mosso per l'opposizione avverso la cartella dell'Inps; il Mazzeo e il Ciconte, costituendosi, chiamarono in causa la Gene- rali Italia s.p.a. a fini di manleva; con sentenza n. 2168/16, il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda della Rosu, ha condannato il Bocenti al risarcimento dei danni rivendicati dall'attrice, condannandolo altresì al rimborso delle spese di lite in favore della Rosu e dei terzi chiamati in causa, condan- nando la Carige Assicurazioni s.p.a. (poi Amissima Assicurazioni s.p.a.) al rimborso delle spese di lite in favore del Bocenti, mallevandolo da tutto quanto tenuto a pagare in favore dell'attrice e delle altre parti a titolo di rimborso delle spese di lite;Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri con sentenza resa in data 6/8/2019, la Corte d'appello di Genova, per quel che ancora rileva in questa sede, in parziale accoglimento dell'impugnazione principale proposta dalla Amissima Assicurazioni s.p.a., e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha condannato Gabriella Rosu al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute da Massimo Ciconte e da Luca Mazzeo (da considerarsi come un'unica parte) e dalla Generali Italia s.p.a., conte- stualmente condannando il Ciconte, il Mazzeo e la Generali Italia s.p.a. a restituire alla Amissima Assicurazioni s.p.a. quanto da quest'ultima già corrisposto agli stessi a titolo di rimborso delle spese relative al giudizio di primo grado; con la stessa decisione la corte territoriale ha rigettato l'appello incidentale tardivo proposto dal Bocenti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, rilevato che la impugnazione proposta dalla Amissima Assicurazioni s.p.a. avesse validamente devoluto, in sede di gravame, l'intera materia con- troversa (in ragione della relativa inscindibilità), ha confermato la re- sponsabilità del Bocenti nella causazione dei danni provocati alla Rosu, ritenendo, tuttavia, che la chiamata in causa del Ciconte e del Mazzeo, da parte della Rosu, nonché la chiamata della Generale Italia s.p.a. da parte del Ciconte e del Mazzeo, dovessero integralmente ricondursi, sul piano causale, alla responsabilità della Rosu, dovendo ritenersi che quest'ultima non potesse non essere consapevole, all'atto della chia- mata in causa dei due professionisti, del colpevole ritardo con il quale la stessa aveva coinvolto i due legali al fine di opporsi alla cartella no- tificatale dall'Inps; avverso la sentenza d'appello, Gabriela Rosu propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione; la Amissima Assicurazioni s.p.a., Paolo Bocenti e la Generali Italia s.p.a. resistono ciascuno con un proprio controricorso;Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rei. cons. Marco Dell'Utri nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

Gabriela Rosu ha depositato memoria; considerato che con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso e/o errato esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato di rilevare l'avvenuta acquiescenza, da parte di Amissima Assicurazioni s.p.a., nei confronti della decisione di primo grado, avendo la compagnia assicuratrice provveduto, a seguito di tale deci- sione, a corrispondere, in favore della Rosu, una somma di danaro "a perfezionamento del concordato raggiunto", in tal modo manifestando l'inequivoco sopravvenuto disinteresse ad opporsi alla decisione di primo grado, con la conseguente inammissibilità dell'appello proposto avverso la stessa, nella specie non rilevata dalla corte territoriale no- nostante la tempestiva eccezione sul punto sollevata dalla Rosu in sede di costituzione; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato inse- gnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci una violazione di legge riscontra- bile attraverso i termini incontestati della fattispecie concreta, ovvero l'omesso esame di fatti decisivi o il vizio di motivazione ancora rilevante in relazione al rispetto dell'art. 132 c.p.c., ha l'onere di indicare speci- ficamente le circostanze di fatto e i relativi elementi di riscontro pro- batorio acquisiti nel corso del giudizio, provvedendo alla loro trascri- zione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo dell'effet- tivo carattere incontroverso dei fatti su cui incide l'errata interpreta- zione della norma denunciata, ovvero dell'effettività dell'omissione ri- levata; un controllo che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all'art. 366, Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri n. 6, c.p.c.), la Suprema Corte dev'essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto d'impugnazione, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr.

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive con- formi); sul punto, è appena il caso di sottolineare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., hanno ribadito la necessità dell'assolvimento di oneri di specifica e completa allegazione, ad opera della parte interessata, al fine di consentire al giudice di legittimità di procedere al controllo demandatogli dalla legge (cfr. per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la ricorrente con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente trascurato di rilevare l'av- venuta acquiescenza, da parte di Amissima Assicurazioni s.p.a., nei confronti della decisione di primo grado, ha tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione in ordine alla documentazione concernente il pre- teso pagamento stragiudiziale e le pretese dichiarazioni rese da Amis- sima s.p.a. al momento di tale pagamento, né in ordine agli atti pro- cessuali con i quali la Rosu avrebbe tempestivamente sollevato l'ecce- zione di inammissibilità dell'appello, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso e/o errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e all'art. 112 c.p.c.), per avere la corte territoriale deciso sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un rap- porto processuale tra la Rosu e la Amissima Assicurazioni s.p.a., nella Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri specie insussistente, poiché la Rosu non aveva mai proposto alcuna domanda nei confronti della compagnia assicuratrice del proprio com- mercialista, il quale, sua volta, mai ebbe a chiedere espressamente di essere garantito e tenuto indenne da Amissima s.p.a., limitandosi uni- camente a coinvolgerla affinché "fosse presente in causa", con la con- seguente impossibilità per la corte territoriale di statuire alcunché nei rapporti tra Amissima e Rosu; il motivo è infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia del tutto corret- tamente evidenziato le ragioni del carattere inscindibile tra le cause connesse alle diverse domande proposte nel corso dell'odierno giudi- zio; varrà richiamare, al riguardo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso e indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, e il terzo evocato in giudizio non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma confuti anche l'obbligazione principale, così contestando la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause, con la conseguente applicabilità della disci- plina prevista dall'art. 331 cod. proc. civ. e la legittima declaratoria della pronuncia di improcedibilità dell'appello in caso di mancata ot- temperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi del suddetto terzo (cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 20552 del 30/09/2014, Rv. 632948 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11055 del 13/05/2009, Rv. 608012 - 01); nel caso di specie, la circostanza che Amissima s.p.a. fosse stata coinvolta nel presente giudizio dal Bocenti (a prescindere dall'avvenuta Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri effettiva proposizione, da parte di quest'ultimo, di una domanda di con- danna della Amissima s.p.a. a tenerlo indenne dalle pretese dell'at- trice) era comunque valsa a legittimare la Amissima s.p.a. (chiamata in quanto 'garante impropria') alla proposizione dell'appello avverso il riconoscimento della responsabilità dell'assicurato nei confronti dell'ori- ginaria attrice e avverso la complessiva regolazione delle spese di lite, apparendo del tutto evidente l'interesse della compagnia assicuratrice ad evitare la formazione di un giudicato sulla responsabilità professio- nale del proprio assicurato (comunque opponibile alla Amissima s.p.a. in quanto parte del giudizio), che il Bocenti ben avrebbe potuto far valere in altra sede giudiziale o stragiudiziale; del tutto correttamente, pertanto, la corte territoriale ha rilevato l'avvenuta integrale devoluzione della materia controversa in sede d'appello a seguito dell'impugnazione principale proposta dalla Amis- sima s.p.a., ivi compreso il punto concernente l'esattezza dei criteri seguiti ai fini della regolazione delle spese del giudizio operata dal giu- dice di primo grado; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso e/o errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente omesso di rilevare la tardività dell'appello formulato dal Bo- centi, non potendo ritenersi consentito un suo appello incidentale tar- divo in relazione a una sentenza già passata in giudicato, senza che vi fosse stata in precedenza alcuna chiamata in garanzia nei confronti di Amissima s.p.a. e, infine, in assenza di alcuna valida procura ad litem conferita al relativo difensore in ordine alla proposizione di un atto di appello; il motivo è infondato; dev'essere preliminarmente disattesa la doglianza avanzata dalla ricorrente con riguardo al preteso difetto di alcuna valida procura ad Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri litem conferita al relativo difensore dal Bocenti in ordine alla proposi- zione di un atto di appello, avendo quest'ultimo ritualmente allegato tale procura alla comparsa di costituzione con appello incidentale me- diante foglio separato unito materialmente a quella (cfr. la comparsa costituzione in atti); foglio separato da considerarsi, di conseguenza, parte integrante della comparsa ex art. 83 c.p.c.; quanto alla legittimità dell'appello incidentale tardivo avanzato dal Bocenti, varrà rilevare come del tutto correttamente la corte territoriale ne abbia ritenuto ammissibile la proposizione, avendo Amissima s.p.a. tempestivamente e ritualmente devoluto in sede di gravame l'intera materia controversa con il proprio appello principale, impedendo la for- mazione del giudicato su ogni aspetto della lite, e legittimando le altre parti (nella specie, il Bocenti) a proporre appello incidentale tardivo; al riguardo, è appena il caso di ribadire come la circostanza che l'originaria chiamata in garanzia di Amissima s.p.a., da parte del Bo- centi, fosse limitata (o meno) alla sola finalità di estendere nei relativi confronti l'accertamento della responsabilità del garantito (con o senza una domanda di condanna alla manleva) debba ritenersi del tutto irri- levante ai fini della legittimazione di Amissima s.p.a. a contestare in sede di appello i rapporti tra Rosu e Bocenti (e dunque la responsabilità contrattuale di quest'ultimo nei confronti della prima), nonché i rap- porti tra Rosu e i relativi legali (e le corrispondenti corresponsabilità rilevanti ai fini dell'eventuale contenimento quantitativo dell'importo destinato a costituire l'oggetto dell'eventuale obbligo di manleva), con la conseguente piena legittimazione del Bocenti alla proposizione dell'appello incidentale tardivo a seguito dell'appello principale della Amissima s.p.a., nella specie legittimamente esteso all'intera materia controversa stante l'inscindibilità delle cause proposte; con il quarto motivo, ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condannato la Rosu al rimborso delle spese del primo grado di giudizio in favore degli avvocati Ciconte e Mazzeo nonostante questi ultimi non ne avessero fatto richiesta nelle relative conclusioni, e per avere omesso di rilevare il carattere del tutto ingiustificato dell'accertamento della responsabi- lità della Rosu nella chiamata in causa del Ciconte e del Mazzeo; il motivo è infondato, quando non inammissibile; dev'essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dalla Rosu con riguardo alla pretesa illegittimità della relativa condanna al rimborso delle spese del primo grado del giudizio in favore degli avvo- cati Ciconte e Mazzeo sul presupposto della mancata proposizione, da parte di questi ultimi, di alcuna corrispondente domanda, dovendo in questa sede trovare conferma il principio consolidatosi nella giurispru- denza di questa Corte ai sensi del quale deve escludersi la necessità di un'espressa richiesta di condanna della controparte al rimborso delle spese di lite, rappresentando, tale condanna, la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., an- che in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr., da ultimo, Sez. 2, Ordinanza n. 16386 del 21/06/2018 che richiama Sez. 1, Sentenza n. 3093 del 11/05/1981, Rv. 413661 - 01); nel resto, dev'essere rilevata l'inammissibilità della censura avan- zata dall'odierna ricorrente con riguardo al carattere pretesamente in- giustificato dell'accertamento della propria responsabilità nella chia- mata in causa del Ciconte e del Mazzeo, avendo la Rosu totalmente trascurato di assolvere agli oneri di completa e puntuale allegazione del ricorso ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; in particolare, avendo l'odierna ricorrente fondato la propria conte- stazione (circa l'avvenuto accertamento della propria responsabilità per la chiamata in causa del Ciconte e del Mazzeo) sui contenuti di una Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri sentenza del Tribunale di Genova (a cui la Rosu riconduce una pronun- cia di rigetto nel merito dell'opposizione proposta nel proprio interesse, e non già in ragione della sua tardività), la stessa ha tuttavia total- mente trascurato di allegare alcunché in relazione a tale pronuncia, in tal modo precludendo ancora una volta a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza della censura formulata; con il quinto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il Bocenti avesse effettuato una chiamata in garanzia e manleva nei confronti di Amissima, essendosi il Bocenti limitato a chiamare in giudizio Amissima al solo fine della denuncia della lite, con la conse- guenza che, in considerazione dei contenuti delle domande delle parti e della scindibilità delle cause proposte, l'appello di Amissima non avrebbe consentito alcuna modificazione delle statuizione della sen- tenza di primo grado riguardanti le parti del giudizio diverse da Amis- sima e Bocenti; il motivo è infondato; osserva al riguardo il Collegio di dover ribadire sul punto quanto già in precedenza sottolineato (in corrispondenza della decisione sul secondo e il terzo motivo) quanto al carattere inscindibile delle cause proposte in questa sede e all'irrilevanza dell'espressa domanda di con- danna di Amissima s.p.a. a manlevare il Bocenti; in particolare, la circostanza che Amissima s.p.a. fosse stata coin- volta nel presente giudizio dal Bocenti al fine di renderle comune gli effetti della lite con la Rosu (a prescindere dall'avvenuta effettiva pro- posizione, da parte del Bocenti, di una domanda di condanna della Amissima s.p.a. a tenerlo indenne dalle pretese dell'attrice) era co- munque valsa a legittimare la Amissima s.p.a. alla proposizione dell'ap- pello avverso il riconoscimento della responsabilità dell'assicurato nei Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri confronti dell'originaria attrice e avverso la complessiva regolazione delle spese di lite, apparendo del tutto evidente l'interesse della com- pagnia assicuratrice ad evitare la formazione di un giudicato sulla re- sponsabilità professionale del proprio assicurato comunque opponibile alla Amissima s.p.a. in quanto parte del giudizio; giudicato (destinato a formarsi anche nei confronti di Amissima s.p.a.) che il Bocenti ben avrebbe potuto far valere in altra sede giudiziale o stragiudiziale; tale irrilevanza, in particolare, chiede d'essere evidenziata ai fini della verifica della legittimazione di Amissima s.p.a. a contestare in sede di appello i rapporti tra Rosu e Bocenti (e dunque la responsabilità contrattuale di quest'ultimo nei confronti della prima), nonché i rap- porti tra Rosu e i relativi legali e le corrispondenti corresponsabilità ai fini dell'eventuale contenimento quantitativo dell'importo destinato a costituire l'oggetto dell'obbligo di manleva eventualmente invocabile in altra separata sede; sulla base di tali premesse, rilevata complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore di cia- scuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legit- timità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, li- quidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 2.500,00, oltre alle Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore i