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Ordinanza — n. 30491/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders remittal for lack of full adversarial proceedings against necessary co-defendants in summary opposition phase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30491/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the opposition filed by Poste Italiane S.p.A. against a garnishment order, ruling that the summary phase was validly initiated. Although the opposing party argued the summary phase was irregular due to incomplete notification, the court found the original summons was timely served on the primary creditor. Consequently, the court held that the trial judge failed to integrate the adversarial proceedings with the other necessary co-defendants, violating the bifasical structure of the civil procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 354, cod. proc. civ.: A necessary co-defendant who did not participate in the summary phase must be heard de officio, and failure to integrate their adversarial rights mandates cassation with remittal for a new trial.

Parole chiave

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summary opposition phase necessary co-defendant integration of adversarial proceedings bifasical structure cassation with remittal notificazione postale irregolare procedura di rivendicazione nel pignoramento avviso di pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 354, cod. proc. civ.
Art. 102, comma 2, cod. proc. civ.
Evidenzia che già nella fase sommaria risultava integrata la violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 cod.
art. 547 cod. proc. civ
Pezzano della minore somma di euro 105,58, compensando integralmente tra le parti le spese di lite, ritenendo che la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
ha proposto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
art. 372 cod. proc. civ
e la controricorrente ha depositato, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., copia della procura del 19 aprile 2019 del notaio Pierluigi Ambrosone rep.
artt. 2697 cod. civ
Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 102, 115 e 485, primo comma, cod.
art. 102 cod. proc. civ
Evidenzia che già nella fase sommaria risultava integrata la violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 cod.
art. 2697 cod. civ
Con il terzo motivo si deduce «violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 548 cod. proc. civ
132 del 2014, sia quanto alla competenza sia quanto agli effetti dell'art. 548 cod. proc. civ., ribadisce l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, poiché il terzo pignorato, a norma del terzo comma dell'art.548 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 22/06/1999, n. 6333
al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all'integrazione del contraddittorio (Cass., sez. 3, 22/06/1999, n. 6333;
Cass., sez. L, 21/07/2000, n. 9645
Cass., sez. L, 21/07/2000, n. 9645; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 17/10/2013, n. 23572
9645; Cass., sez. 3, 17/10/2013, n. 23572; Cass., sez.
Cass., sez. 6 - 3, 19/02/2019, n. 4763
23572; Cass., sez. 6 - 3, 19/02/2019, n. 4763; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533
Occorre rammentare che, in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore ed il terzo pignorato (Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533;
Cass., n. 25170 del 2018
Cass., n. 11291 del 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35999/249 R.G. proposto da: PEZZANO GIUSEPPE, in proprio quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Luigi Curto e Dora De Rose, elettivamente domiciliata c/o l'avv. Dora De Rose dell'Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane n. 190 in Roma - con troricorrente - 2022. 42)1- nonché Il MASTROPIERI ANNA LUIGIA, NUGNES FRANCESCO e NUGNES ROSA - intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1290/2019, pubblicata in data 27 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A.

P. Condello Fatti di causa 1. L'avv. Giuseppe Pezzano ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1290/19 del Tribunale di Trani, esponendo che: - in forza di due decreti ingiuntivi aveva promosso procedura esecutiva, con atto di pignoramento presso terzi notificato agli Uffici postali di Trani centro, Trani 1 e Trani 2, nei confronti dei debitori Francesco Nugnes, Anna Luigi Mastropieri e Rosa Nugnes, conduttori morosi; - all'udienza fissata dinanzi al giudice dell'esecuzione aveva rappresentato che la terza pignorata Poste Italiane s.p.a. gli aveva inviato una raccomandata contenente la dichiarazione dell'esistenza - presso l'ufficio postale di Trani centro - di un libretto di risparmio con un credito di euro 210,24, cointestato alla debitrice Rosa Nugnes ed ad altra persona; - aveva, quindi, chiesto ed ottenuto dal giudice dell'esecuzione la fissazione di altra udienza affinché anche gli altri due uffici postali di Poste Italiane s.p.a. fornissero la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ.; - alla successiva udienza fissata nessuno era comparso per Poste Italiane s.p.a., ma la terza pignorata aveva fatto pervenire, a mezzo posta, una dichiarazione con la quale aveva confermato che presso l'ufficio postale di Trani centro era attivo un libretto di risparmio, intestato alla debitrice e ad altra persona, senza chiarire la posizione degli altri due uffici postali; - a fronte di tale dichiarazione il Giudice dell'esecuzione, rilevato che il terzo pignorato, sebbene ritualmente invitato a fornire chiarimenti, non aveva precisato l'esistenza, o meno, di rapporti tra i debitori esecutati e gli uffici postali di Trani 1 e Trani 2, aveva ritenuto «non contestato il credito pignorato nei termini indicati dal creditore procedente» ed assegnato in pagamento al creditore procedente la somma di euro 13.354,00; - avverso tale ordinanza Poste Italiane s.p.a. aveva proposto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., deducendo sia la irritualità della notifica del pignoramento avvenuta presso l'ufficio postale di Trani centro, anziché presso la sede legale della società in Roma, sia la non debenza della somma assegnata, in quanto emessa sull'erroneo presupposto della mancata dichiarazione del terzo; - a seguito di sospensione inaudita altera parte dell'ordinanza di assegnazione, Poste Italiane s.p.a. aveva provveduto a notificare il ricorso in opposizione ed il decreto di fissazione all'udienza, ma la notifica era andata a buon fine nei confronti del creditore procedente, ma non nei confronti di tutti i debitori esecutati, litisconsorti necessari; - il Giudice dell'esecuzione, rilevato che il contraddittorio non risultava ritualmente instaurato, aveva revocato la sospensione resa inaudita altera parte e concesso termine a Poste Italiane per l'introduzione del giudizio di merito; - Poste Italiane s.p.a. aveva ritualmente notificato nel termine assegnato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito nei confronti del creditore procedente, ma non ai debitori esecutati, che erano rimasti contumaci; - il Tribunale di Trani, accogliendo l'opposizione, in riforma dell'ordinanza del 18 ottobre 2014, aveva dichiarato Poste Italiane s.p.a. - ufficio di Trani - tenuta al pagamento in favore dell'avv.

Pezzano della minore somma di euro 105,58, compensando integralmente tra le parti le spese di lite, ritenendo che la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. resa da Poste Italiane s.p.a. evidenziava l'esistenza presso l'ufficio postale di Trani centro di un unico libretto di risparmio e l'inesistenza di altri rapporti, intestati a debitori, presso gli altri due uffici postali.

2. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e la controricorrente ha depositato, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., copia della procura del 19 aprile 2019 del notaio Pierluigi Ambrosone rep. n. 53558, racc. 15006. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dal ricorrente, d'inammissibilità del controricorso per asserita inesistenza della procura notarile che abilitava l'avv. Andrea Sandulli, nella qualità di procuratore di Poste Italiane s.p.a., a conferire mandato difensivo agli avvocati Luigi Curto e Dora De Rose. La società Poste Italiane s.p.a. ha depositato, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., tale procura notarile, in tal modo dimostrando i poteri rappresentativi del soggetto che aveva rilasciato la procura ad litem a margine del controricorso.

2. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce la «violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 153 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» e lamenta sia che il Tribunale di Trani aveva omesso di rilevare la mancata e/o tardiva notifica, da parte di Poste Italiane s.p.a., ai debitori esecutati, litisconsorti necessari, del ricorso introduttivo della fase sommaria e dell'atto di citazione introduttivo del successivo giudizio di merito, affermando impropriamente di avere «alla udienza di prima comparizione del 19.9.2016, verificata la regolare costituzione delle parti», sia di avere dato atto nel resoconto in fatto, in modo non adeguato, che il creditore aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'azione perché proposta al di fuori dei presupposti di cui all'art. 548, terzo comma, cod. proc. civ., oltre che il rigetto della domanda perché infondata.

3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 102, 115 e 485, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Evidenzia che già nella fase sommaria risultava integrata la violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., stante la mancata notifica del ricorso oppositivo a tutti i debitori esecutati e litisconsorti necessari entro il termine perentorio, e non prorogabile, fissato dal giudice (31 gennaio 2015), con la conseguenza che la richiesta di rimessione in termini, formulata da Poste Italiane s.p.a. solo in data 12 febbraio 2015, a termine ormai scaduto, non era consentita; l'opponente, inoltre, neppure aveva notificato a tutti i debitori nel termine concesso l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito.

4. Con il terzo motivo si deduce «violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. (questi ultimi nei rispettivi testi - allora vigenti ed applicabili ratione temporis alla fattispecie - introdotti dalla legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2012), precedenti la successiva novella introdotta dalla legge 10/11/2014 n. 162, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», e, con il quarto motivo, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essersi il Tribunale avveduto che la procedura esecutiva mobiliare presso terzi recava il n. 2968/2013 R.g.e., essendo stata introdotta il 4-5 dicembre 2013.

Premesso che al pignoramento di cui è causa si applica la normativa antecedente al d.l. n. 132 del 2014, sia quanto alla competenza sia quanto agli effetti dell'art. 548 cod. proc. civ., ribadisce l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, poiché il terzo pignorato, a norma del terzo comma dell'art.548 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, avrebbe potuto utilizzare lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione a condizione di provare di non averne avuto tempestiva conoscenza «per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore», condizioni che non ricorrevano nel caso di specie.

Peraltro, soggiunge il ricorrente, con la dichiarazione di terzo suppletiva Poste Italiane s.p.a. non aveva affatto chiarito, come richiesto dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 22 aprile 2014, la posizione degli altri due uffici postali di Trani (Trani 1 e Trani 2), pure destinatari del pignoramento.5. I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati nei termini che di seguito si espongono. 5.1. Occorre rammentare che, in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore ed il terzo pignorato (Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533;

Cass., sez. 3, 17/10/2019, n. 26329). Il debitore esecutato è, infatti, interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, essendo il giudizio pur sempre rivolto all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato, cosicché il principio del contraddittorio esige che sulla domanda non si pronunci che coinvolgendolo. 5.2. Il presente giudizio ha per oggetto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione di somme e, sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, risulta nel giudizio di merito non integro il contraddittorio, per non essere stati coinvolti tutti i debitori esecutati. 5.3.

Come eccepito dall'odierno ricorrente:

a) con ricorso depositato il 21 novembre 2014, Poste Italiane s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal giudice nell'esecuzione mobiliare presso terzi; a seguito di iscrizione a ruolo, il giudice aveva fissato l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé, concedendo termine alla opponente per la notifica entro il 30 gennaio 2015;

b) l'opponente ha eseguito la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza solo al creditore (avv. Pezzano), ma non ai debitori esecutati;

c) con ordinanza depositata il 5 febbraio 2016 il giudice, considerato che l'opposizione non risultava notificata a tutte le controparti interessate, litisconsorti necessari, e che non era stata avanzata richiesta di rimessione in termini, ha revocato la provvisoria sospensione dell'esecuzione, adottata con decreto inaudita altera parte del 27 novembre 2014, e concesso il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito;

d) l'opponente ha notificato l'atto di citazione al creditore in data 10 aprile 2016 ed alle debitrici esecutate Anna Luigia Mastropieri e Rosa Nugnes, con spedizione a mezzo posta, in data 1 aprile 2016, con plichi consegnati il 7 aprile 2016; al debitore Francesco Nugnes, l'atto non è stato notificato, perché «non rinvenuto» all'indirizzo; a termine già scaduto (precisamente il 5 aprile 2016), l'opponente ha richiesto, in data 13 aprile 2016, un certificato di residenza del debitore Francesco Nugnes e una nuova notifica a mezzo posta, ma ha poi omesso di depositare la relativa ricevuta di ritorno comprovante l'avvenuta ricezione del plico. 5.4.

Il difetto di integrità originaria del contraddittorio nei confronti dei debitori esecutati è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, in applicazione del generale principio per il quale la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, quando non ha formato oggetto di discussione nel giudizio di merito o non è stata rilevata dal giudice di merito, deve essere rilevata d'ufficio in questa sede e determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all'integrazione del contraddittorio (Cass., sez. 3, 22/06/1999, n. 6333;

Cass., sez. L, 21/07/2000, n. 9645; Cass., sez. 3, 17/10/2013, n. 23572; Cass., sez. 6 - 3, 19/02/2019, n. 4763; Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533). 5.5. Il ricorrente, nel porre in rilievo che il contraddittorio non è stato integrato neppure nella fase sommaria, invoca l'applicazione dei principi enunciati da Cass. n. 25170 del 2018 e da Cass. n. 11291 del 2020 e sostiene che il mancato rispetto del termine perentorio concesso dal giudice determina l'inammissibilità o l'improcedibilità anche della fase di merito a cognizione piena, considerato che la fase sommaria è necessaria ed ineliminabile e che il suo mancato o irregolare svolgimento impedisce l'instaurazione della successiva fase di merito.

Le conclusioni a cui perviene il ricorrente non possono essere condivise. Il presupposto per la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione è costituito dalla mancanza di prova della tempestiva notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria. Infatti, come chiarito proprio nelle pronunce richiamate dal ricorrente, si ha violazione della struttura bifasica solo nel caso in cui il ricorso introduttivo non sia stato notificato. Invece, se il ricorso è stato tempestivamente notificato, sebbene non a tutte le parti necessarie del giudizio, ciò non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito.

Nel caso che ci occupa non si discute di omessa o tardiva notificazione dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, ma piuttosto di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio e, pertanto, i principi espressi dalle invocate pronunce non possono trovare applicazione. Ne deriva che la notifica dell'atto di citazione, pacificamente eseguita nei termini di legge nei confronti di uno dei litisconsorti, ossia del creditore procedente, ha introdotto validamente il giudizio, ma imponeva al giudice, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti.

6. Da quanto precede resta assorbito l'esame dei restanti motivi di ricorso.

7. Conclusivamente, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa, per nuovo esame, al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, dinanzi al quale il processo dovrà svolgersi a contraddittorio integro. Il giudice della rimessione provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tr