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Sentenza — n. 30187/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 30187/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30187/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14754-2018 proposto da: QUINTAVALLE PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Prisciano 28, presso lo studio dell'Avvocato Marco ZELLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE; - intimate - avverso la sentenza n. 21026/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte già rassegnate; udito l'Avvocato Marco ZELLI.

Regesto Legislator

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art. 615 cod. proc. civ, artt. 2909 cod. civ; Sentenza — n. 30187/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Esperito gravame dalla società Equitalia Servizi di Riscossione (già Equitalia Sud), ma al solo scopo di contestare la condanna alle spese pronunciata anche nei suoi confronti, il giudice di appello dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo che la stessa dovesse proporsi nel rispetto dei termini - nella specie, non osservati - di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981.

Parole chiave

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opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese multe non pagate divieto di pagamento azione creditoria fatture impagate

Disposizioni normative citate

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art. 615 cod. proc. civ
Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver proposto opposizione, ex art. 615 cod.
artt. 2909 cod. civ
150), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ.
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14754-2018 proposto da: QUINTAVALLE PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Prisciano 28, presso lo studio dell'Avvocato Marco ZELLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE; - intimate - avverso la sentenza n. 21026/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte già rassegnate; udito l'Avvocato Marco ZELLI.

FATTI DI CAUSA 1. Paolo Quintavalle ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 21026/17, dell'8 novembre 2017, del Tribunale di Roma, che - accogliendo il gravame esperito dalla società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., già società Equitalia Sud S.p.a. (ora divenuta Agenzia delle Entrate e della Riscossione) contro la sentenza n. 32154/16, del 4 novembre 2016, del Giudice di pace di Roma - ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal Quintavalle avverso cartella di pagamento.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver proposto opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., avverso cartella di pagamento emessa sulla base della contestata violazione di norme del codice della strada, lamentando, in particolare, l'allora opponente di non aver mai ricevuto notificazione dei verbali relativi alle supposte infrazioni stradali. Costituitesi in giudizio sia Roma Capitale, che la società Equitalia Sud S.p.a., il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, ritenendo che non fosse stata fornita prova alcuna della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni stradali sottese alla cartella di pagamento, non senza previamente rilevare - essendo stata da Roma Capitale eccepita l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto introdotta con rito ordinario in luogo di quello di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 - che l'azione esperita era stata "correttamente qualificata in quella di cui all'art. 615 cod. proc. civ. per proporre la quale non è previsto alcun termine decadenziale".

Esperito gravame dalla società Equitalia Servizi di Riscossione (già Equitalia Sud), ma al solo scopo di contestare la condanna alle spese pronunciata anche nei suoi confronti, il giudice di appello dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo che la stessa dovesse proporsi nel rispetto dei termini - nella specie, non osservati - di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981.

3. Avverso la pronuncia del Tribunale capitolino ricorre per cassazione il Quintavalle, sulla base di un unico motivo. 3.1. Esso denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 615, comma 1, cod. proc. civ., oltra a falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 (abrogato dall'art. 7 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. L'assunto del ricorrente è che, essendosi il primo giudice già pronunciato sull'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art.615 cod. proc. civ., il giudice d'appello - essendo stato il gravame di Equitalia Servizi di Riscossione esperito solo in relazione alla condanna solidale alle spese di lite, e ciò sul presupposto che l'accoglimento dell'opposizione fosse dipeso solo dal mancato adempimento di un incombente specifico di Roma Capitale (la notificazione dei verbali di accertamento dell'infrazione stradale) - non potesse pronunciarsi sull'ammissibilità dell'opposizione, se non violando il giudicato esistente al riguardo.

4. Sono rimasti solo intimati Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione.

5. Già fissata il 28 ottobre 2021 pubblica udienza per l'esame del ricorso, lo stesso veniva rinviato a nuovo ruolo, essendosi rilevato - come da ordinanza interlocutoria n. 4020/22, dell'8 febbraio 2022 - difetto di notificazione del ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione. Avendo il ricorrente provveduto, in forza di quanto disposto dalla succitata ordinanza interlocutoria, a rinnovare la notificazione, la discussione del presente ricorso veniva fissata per la pubblica udienza del 19 maggio 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 6.

Il ricorso va accolto. 6.1. L'unico motivo di ricorso è, infatti, fondato. 6.1.1. Come risulta dalla stessa sentenza impugnata, il gravame - contro la sentenza del primo giudice, di accoglimento dell'opposizione - venne proposto solo relativamente al capo sulle spese. Ciò nondimeno, il Tribunale, quale giudice di appello, ha pronunciato in ordine alla pretesa sostanziale, accolta in primo grado e non oggetto di impugnazione. Orbene, come già rilevato da questa Corte in fattispecie analoghe alla presente, gli "artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, presiedono alla formazione del «thema decidendum» in appello", sicché, "in ordine al capo per il quale è stata prestata acquiescenza si è formato il giudicato interno", con la conseguenza che "il giudice di appello non poteva pronunciare" su aspetti diversi dalla regolazione delle spese di lite (cfr., tra le tante, Cass.

Sez. 6-3, ord. 19 gennaio 2018, n. 1289; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, ord. 15 maggio 2018, n. 11764; Cass. Sez. 3, sent. 30 maggio 2018, n. 18085; Cass. Sez. 3, sent. 23 /,, d.bbE agosto 2018, n. 20996): Reit 5Senao inEegrab (gaíspte,e QS5, -14M5p7, 7. Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione