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Ordinanza — n. 30183/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30183/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30183/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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19 ORDINANZA sul ricorso 22984/2019 proposto da: Russo Antonino, Russo Maria Consolata, Russo Raffaele, Russo Giuseppe, elettivamente domiciliati in Roma, via Tommaso D'Aquino n. 116, presso lo studio dell'avvocato Carlo Milardi, rappresentati e difesi dall'avvocato Ferdinando Grammegna -ricorrenti - contro Acannpora Carmine, Orlando Giuseppina, elettivamente domiciliati in Roma, Via Angelo Poliziano n. 76, presso lo studio dell'avvocato Manuela Melchiorri, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Acampora -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2128/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, 29 depositata il 16/5/2019; tz udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/2/2022 dal 12k Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16/5/2019 la Corte d'Appello -Sezione specializzata agraria- di Napoli ha respinto il gravame interposto dai sigg.

Regesto Legislator

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art. 1141 c.c, art. 366 c.p, art. 124 disp. att. c.p; Ordinanza — n. 30183/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Cass., 21/6/2007, n. 14385 ), ben potendo quest'ultimo continuare successivamente nella sua attività difensiva ( v. Cass., 31/10/2011, n. 22624 ). Conseguentemente, il deposito agli atti del giudizio il certificato di morte va considerato del tutto anomalo ed irrituale e tamquam non esset, non avendo alcun titolo per poter partecipare al giudizio di cassazione ( cfr. Cass., 23/1/2006, n. 1257 ).Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 1140, 1141, 1158, 2910, 2912, 2697 c.c., 115, 491 ss. c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Parole chiave

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trapasso di proprietà acquisto del possesso bene acquisito in sostituzione degli acquisti assunzione di beni revoca del trasferimento patrimoniale contratto successorio di attribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 1141 c.c
e la fonte negoziale della detenzione qualificata del padre del Russo », ha escluso che costituiscano idonee «manifestazioni di interversione del possesso necessarie ex art. 1141 c.c.»:
art. 366 c.p
L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati.E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c.
art. 124 disp. att. c.p
448/2013» senza invero nemmeno fornire indicazioni sul se, dove e quando abbiano prodotto la necessaria relativa attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c.
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Testo completo

19 ORDINANZA sul ricorso 22984/2019 proposto da: Russo Antonino, Russo Maria Consolata, Russo Raffaele, Russo Giuseppe, elettivamente domiciliati in Roma, via Tommaso D'Aquino n. 116, presso lo studio dell'avvocato Carlo Milardi, rappresentati e difesi dall'avvocato Ferdinando Grammegna -ricorrenti - contro Acannpora Carmine, Orlando Giuseppina, elettivamente domiciliati in Roma, Via Angelo Poliziano n. 76, presso lo studio dell'avvocato Manuela Melchiorri, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Acampora -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2128/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, 29 depositata il 16/5/2019; tz udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/2/2022 dal 12k Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16/5/2019 la Corte d'Appello -Sezione specializzata agraria- di Napoli ha respinto il gravame interposto dai sigg.

Giuseppe, Maria Consolata, Antonino e Raffaele Russo in relazione alla pronunzia Trib. -Sezione specializzata agraria- Torre Annunziata n. 572/2018, di rigetto della domanda proposta nei confronti dei sigg. Carmine Acampora e Giuseppina Orlando di:

a) accertamento e declaratoria dell'acquisto della proprietà per usucapione sugli «immobili censiti alle particelle 21, sub. 102, 382, 419 e 21 del foglio 5 di Sorrento, dei quali i convenuti s'erano resi acquirenti dall'Amministrazione straordinaria dell'impresa individuale Achille Lauro con atto per notar Sabatino Sant'Angelo del 3 agosto 1999»; b) «pagamento dell'indennizzo per i miglioramenti apportati ai fondi, con specifico riferimento alla pratica di condono edilizio ... avviata da Giuseppe Russo ed avente ad oggetto la sanatoria dell'ampliamento e trasformazione della consistenza immobiliare censita al subalterno 104 della particella 21 del foglio 21». In particolare la corte di merito, «premessa l'incontestata natura pertinenziale degli immobili ... e la fonte negoziale della detenzione qualificata del padre del Russo », ha escluso che costituiscano idonee «manifestazioni di interversione del possesso necessarie ex art. 1141 c.c.»:

a) la «protrazione della detenzione nella qualità di affittuari»;

b) la «circostanza che un bene non sia oggetto di pignoramento da parte dei creditori del proprietario»;

c) la «presentazione di un'istanza di condono edilizio -al pari di quella per la contribuzione ex lege 219/1981, della quale tuttavia non v'è prova agli atti di causa-»;

d) il «mancato pagamento del prezzo d'affitto, che realizza un mero inadempimento agli [recte, degli] obblighi contrattuali assunti verso il concedente». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i Russo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resistono con controricorso l'Acampora e la Orlando, che hanno presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente rigettata l'istanza di interruzione del giudizio di cassazione per morte del Giuseppe Russo depositata in cancelleria in data 20/1/2022 dal difensore del medesimo, unitamente a copia del certificato di morte. Giusta principio consolidato nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova infatti applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 ss. c.p.c., sicché una volta instauratosi il giudizio il decesso come nella specie di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio ( v.

Cass., 21/6/2007, n. 14385 ), ben potendo quest'ultimo continuare successivamente nella sua attività difensiva ( v. Cass., 31/10/2011, n. 22624 ). Conseguentemente, il deposito agli atti del giudizio il certificato di morte va considerato del tutto anomalo ed irrituale e tamquam non esset, non avendo alcun titolo per poter partecipare al giudizio di cassazione ( cfr. Cass., 23/1/2006, n. 1257 ).Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 1140, 1141, 1158, 2910, 2912, 2697 c.c., 115, 491 ss. c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono dell'erronea valutazione delle emergenze processuali ( perizie, pignoramento, nota di trascrizione, nota meccanizzata dell'atto esecutivo da cui è originata l'Amministrazione straordinaria dell'impresa individuale Achille Lauro, domanda di condono, ecc. ). Con il 2° motivo denunziano «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 20 legge agraria, 936, 2041, 2042, 2697 c.c., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si dolgono dell'erroneità del mancato riconoscimento dei «miglioramenti costituiti dai lavori edili effettuati nel 1983 e nel susseguente condono edilizio», atteso che l'«elemento dei lavori abusivi non poteva essere più sollevato dai resistenti per effetto del giudicato esterno eccepito dal primo giudice nel punto 4 della sentenza di primo grado pp. 14-15».

Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, alla «perizia di parte doc. 4», alla «perizia giurata dell'arch. Gaetano Milano», alla «pratica di condono edilizio n. 110 ex lege 47/85 prot. n. 4326 del 22.03.1944 ( vedere doc. 5 )», al «rogito di acquisto dei coniugi Acampora>>, alle «migliorie apportate al c.d. mega appartamento creato per effetto della pratica di condono», al «contratto agrario», alle «trascrizioni pregiudizievoli dei creditori Achille Lauro», al «pignoramento e/o [al]l'atto esecutivo che originava l'amministrazione straordinaria dell'impresa individuale Achille Lauro», alla «nota di trascrizione», al «quadro D della nota meccanizzata dell'atto esecutivo», ai «miglioramenti effettuati ex art. 20 legge agraria», alla sentenza del giudice di prime cure, alla «sentenza n. 448/2013» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (pure) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso. Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati.E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr.

Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va sotto altro profilo posto in rilievo come, nonostante la formale intestazione dei motivi, i ricorrenti deducano in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( in particolare, delle perizie, del pignoramento, della nota di trascrizione, della nota meccanizzata dell'atto esecutivo da cui è originata l'Amministrazione straordinaria dell'impresa individuale Achille Lauro, della domanda di condono ) ( cfr.

Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).Né può sottacersi, per un verso, che la ratio dell'impugnata sentenza secondo cui «l'esecuzione di opere abusive ad onta della presentazione di istanza di condono, allo stato non accolta, non può identificarsi con un miglioramento del fondo detenuto, posto che le violazioni urbanistiche perpetrate dagli appellanti hanno determinato il Comune di Piano di Sorrento ad ordinare la sospensione dei lavori dal 1983 ed il Ministero dei beni culturali a rigettare in via definitiva l'istanza di contribuzione» risulta dagli odierni ricorrenti invero non ( quantomeno idoneamente ) censurata.

Per altro verso, come risulti dai medesimi lamentata la mancata considerazione del giudicato esterno asseritamente formatosi sulla non meglio precisata «sentenza n. 448/2013» senza invero nemmeno fornire indicazioni sul se, dove e quando abbiano prodotto la necessaria relativa attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. in ordine all'intervenuto relativo passaggio in giudicato ( v. Cass., Sez. Un., 2/3/2017, n. 5302; Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909; 1 0 Cass., 14/7/2015, n. 14646; Cass., 3/4/2014, n. 7768; Cass., 19/9/2013, n. 21469.

E, da ultimo, Cass., 29/11/2018, n. 30838; Cass., 22/10/2021, n. 29673 ). Emerge a tale stregua evidente come, a fronte dell'accertamento nella specie operato dalla corte di merito e delle conclusioni dalla medesima conseguentemente raggiunte, gli odierni ricorrenti si limitino invero a riproporre la loro non accolta tesi difensiva, in violazione -come detto- del modello di ricorso delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., prospettando un'inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, solamente al giudice di merito spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.000,00, di cui euro 7.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'u