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Ordinanza — n. 29935/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29935/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29935/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Xe ORDINANZA sul ricorso 29704/2019 proposto da: Bressi Vittoria, Bressi Maria Teresa, Calaresu Maria Lidia, ognuna per i propri diritti e pro quota sua e tutte per l'intero, le prime due jure proprio e la terza nella sua qualità di vedova unica erede universale del defunto Bressi Domenico, elettivamente domiciliate in Roma Via Flaminia 732 presso lo studio dell'avvocato Riccio Elvira, rappresentate e difese dall'avvocato Nesci Vincenzo; -ricorrenti - • contro U23 Chiera Giuseppe Orlando, quale titolare dell'Azienda Agricola corrente in Santa Caterina dello Ionio, alla c.da Cuttura, elettivamente domiciliato in Roma Via Emanuele Gianturco 11 presso lo studio dell'avvocato Condo' Caterina, rappresentato e difeso dall'avvocato Cortese Domenico; -controricorrente - avverso la sentenza n. 805/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1'11 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI Rilevato che:

Regesto Legislator

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articolo 391 c.p; Ordinanza — n. 29935/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza proponevano appello le Bressi/Calaresu; controparte resisteva. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 13 aprile-11 maggio 2019, rigettava il gravame. Le Bressi/Calaresu hanno presentato ricorso, sulla base di quattro motivi. Il Chiera si è difeso con controricorso. La causa, ex articolo 380-bis.1 c.p.c., è stata messa nel ruolo di adunanza camerale del 7 giugno 2022. In data 14 maggio 2022, le Bressi/Calaresu hanno depositato rinuncia a spese compensate "a seguito di avvenuta transazione", sottoscritta il 9 maggio. Con altro atto sottoscritto il 9 maggio, depositato poi il 16 maggio, il Chiera ha dichiarato di aderirvi.

Parole chiave

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contratto di manutenzione ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori contratto di appalto indennità d'espropriazione risarcimento contrattuale del danno mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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articolo 391 c.p
In forza appunto dell'articolo 391 c.p.c.
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Testo completo

Xe ORDINANZA sul ricorso 29704/2019 proposto da: Bressi Vittoria, Bressi Maria Teresa, Calaresu Maria Lidia, ognuna per i propri diritti e pro quota sua e tutte per l'intero, le prime due jure proprio e la terza nella sua qualità di vedova unica erede universale del defunto Bressi Domenico, elettivamente domiciliate in Roma Via Flaminia 732 presso lo studio dell'avvocato Riccio Elvira, rappresentate e difese dall'avvocato Nesci Vincenzo; -ricorrenti - • contro U23 Chiera Giuseppe Orlando, quale titolare dell'Azienda Agricola corrente in Santa Caterina dello Ionio, alla c.da Cuttura, elettivamente domiciliato in Roma Via Emanuele Gianturco 11 presso lo studio dell'avvocato Condo' Caterina, rappresentato e difeso dall'avvocato Cortese Domenico; -controricorrente - avverso la sentenza n. 805/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1'11 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI Rilevato che:

Maria Teresa Bressi, Vittoria Bressi e Maria Lidia Calaresu ricorrevano nel 2012 al Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata agraria,, le prime due quali proprietarie rispettivamente di un terzo e di due terzi di un fondo in Sellia Marina, e la terza quale proprietaria di un altro terreno nella stessa località, perché fosse dichiarata nulla e inefficace una clausola presente in un atto integrativo del 2 settembre 1994 di un contratto d'affitto dell'intero fondo stipulato il 31 maggio 1994 dal loro de cuius Domenico Bressi con tale Giuseppe Orlando Chiera, e altresì fossero dichiarate le opere effettuate da quest'ultimo dal 1997 in poi, non gli fosse riconosciuta alcuna indennità per presunte migliorie e fosse condannato alla rimessione in pristino e al risarcimento di danni; in subordine chiedevano che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto; chiedevano altresì che fosse rideterminato il canone e fosse dichiarato cessato il contratto al 31 novembre 2009, con conseguente condanna del Chiera al rilascio.

Il ricorso veniva iscritto come n. 4608/2012 R.G.C.A., e vi si costituiva, resistendo, il Chiera. Quest'ultimo, con ricorso allo stesso giudice, iscritto come n. 4131/2014 R.G.C.A., nel 2014 chiedeva che nei confronti delle Bressi e della Calaresu si dichiarassero la legittimità della esecuzione delle opere di miglioria, il diritto all'indennità per l'aumento del valore di mercato, il diritto di ritenzione del fondo fino al versamento di un'indennità e il risarcimento dei danni deriva dalla mancata consegna di parti del terreno. Le convenute si costituivano resistendo e proponevano domande riconvenzionali corrispondenti a quelle principali del primo giudizio.

Riunite le cause, il Tribunale, con sentenza non definitiva del 23 novembre 2016, dichiarava inammissibili le domande di dichiarazione di nullità della clausola dell'atto integrativo, di accertamento del mutamento di destinazione economica del fondo, di risoluzione del contratto per inadempimento, di risarcimento di danni e di rideterminazione del canone, tutte proposte dalle Bressi/Calaresu, nonché improponibili per omessa mediazione obbligatoria le domande di risoluzione e risarcimento di danni per condotte poste in essere dall'anno 2003 in avanti.

Avverso la sentenza proponevano appello le Bressi/Calaresu; controparte resisteva. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 13 aprile-11 maggio 2019, rigettava il gravame. Le Bressi/Calaresu hanno presentato ricorso, sulla base di quattro motivi. Il Chiera si è difeso con controricorso. La causa, ex articolo 380-bis.1 c.p.c., è stata messa nel ruolo di adunanza camerale del 7 giugno 2022. In data 14 maggio 2022, le Bressi/Calaresu hanno depositato rinuncia a spese compensate "a seguito di avvenuta transazione", sottoscritta il 9 maggio. Con altro atto sottoscritto il 9 maggio, depositato poi il 16 maggio, il Chiera ha dichiarato di aderirvi.

Considerato che: È intervenuta tempestivamente e ritualmente rinuncia da parte delle ricorrenti, cui ha aderito il controricorrente ai sensi dell'articolo 391, ultimo comma, c.p.c. In forza appunto dell'articolo 391 c.p.c. deve pertanto dichiararsi estinto il giudizio, non essendovi luogo a condannare alle spese le parti che vi hanno dato causa in quanto il controricorrente ha aderito alla rinuncia. Anche qualora si potesse prescindere dal fatto che "Part. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che dispone il raddoppio del contributo unificato in caso di proposizione di un'impugnazione inammissibile, improcedibile o integralmente infondata, non trova applicazione nelle controversie agrarie" (da ultimo Cass. sez. 3, ord. 15 gennaio 2020 n. 537), si nota ad abundantiam che non risulterebbe comunque dovuto il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.").

P.Q. M . tiAl J11-«A: Dichiara l'estinzione del giudizi