Decreto — n. 29782/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAzshAz DECRETO Rep. sul ricorso 9154-2021 proposto da: DA SILVA ALMEIDA MANOLO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DI CESARE; - ricorrente - contro TARABORRELLI ENZA, MASCITTI FRANCESCA, BUCCELLA GIANLUCA, BAIO ANNA, MILISENDA EMILIO, BUCCELLA FABRIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SABATINI che li rappresenta e difende; controricorrenti - 2022 avverso la sentenza n. 55/2021 della CORTE71 D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/01/2021;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 29782/2022 — snciv · Corte di Cassazione: R.G.N. 9154/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dai controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
Parole chiave
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zshAz DECRETO Rep. sul ricorso 9154-2021 proposto da: DA SILVA ALMEIDA MANOLO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DI CESARE; - ricorrente - contro TARABORRELLI ENZA, MASCITTI FRANCESCA, BUCCELLA GIANLUCA, BAIO ANNA, MILISENDA EMILIO, BUCCELLA FABRIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SABATINI che li rappresenta e difende; controricorrenti - 2022 avverso la sentenza n. 55/2021 della CORTE71 D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/01/2021;
R.G.N. 9154/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dai controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deci