Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of action against third party regarding court order registration costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit. Although the withdrawal was not accepted by the opposing party, the court ruled that such withdrawals are not conditional and take effect unilaterally. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation costs and the unified contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 339 cod. proc. civ.; Art. 340 cod. proc. civ.: A withdrawal from litigation is not an act requiring acceptance by the opposing party and produces its effects immediately upon deposit, leading to the extinction of the proceedings regardless of the counterparty's stance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37572/2019 R.G. proposto da: DEL MONTE DANIEL, elettivamente domiciliato in ROMA, al lungotevere di PIETRA PAPA, n. 21, presso lo studio dell’avvocato DEL MONTE DANIEL che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale EUROPA n. 190, presso l’avvocato DE ROSE DORA che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la SENTENZA del di TRIBUNALE ROMA n. 14843/2019 depositata il 13/07/2019.
Ad.29/09/2022 CC R.G. n. 37572 del 2019; estensore: Cristiano Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA La vicenda trae le mosse da ordinanza di assegnazione che non avrebbe statuito sulle spese e segnatamente su quelle di registrazione dell’ordinanza stessa, cosicché l’avvocato Daniel Del Monte, difeso in proprio, quale creditore esecutante e non soddisfatto, afferma che esse debbano gravare su Poste Italiane S.p.a., terzo pignorato e non sul debitore originario e a tal fine propose autonoma azione nei confronti della detta società, volta alla costituzione di un titolo esecutivo diverso dall’ordinanza di assegnazione.
La domanda venne rigettata dal Giudice di Pace di Roma e l’appello, proposto dal Del Monte, venne dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ., dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 14843 depositata il 13/07/2019. Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione Daniel Del Monte, difeso in proprio, con atto affidato a un unico complesso motivo. Resiste Poste Italiane S.p.a. con controricorso. La causa venne chiamata all’adunanza camerale non partecipata del 5/05/2022, per la quale Daniel Del Monte aveva depositato memoria e venne quindi, rinviata all’adunanza camerale odierna, in considerazione della prospettazione della qualificazione quali norme sul procedimento anche di quelle concernenti l’espropriazione presso terzi, in quanto applicate nel procedimento di espropriazione nel cui corso era stata emanata l’ordinanza di assegnazione, e segnatamente dell’art. 553 cod. proc. civ.
Ad.29/09/2022 CC R.G. n. 37572 del 2019; estensore: Cristiano Valle All’adunanza camerale del 29/09/2022 la causa è stata nuovamente chiamata, previo deposito di atto di rinuncia al ricorso da parte dell’avvocato Daniel Del Monte. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE La rinuncia depositata dall’avvocato Daniel Del Monte, sebbene notificata ritualmente, non è stata accettata dalla controparte Poste Italiane S.p.a. Ciò non ne esclude la validità e l’efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, ossia non deve essere accettata dalla controparte al fine dell’esplicazione degli effetti.
A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio: la rinuncia non è, invero, un atto accettizio, cosicché essa esplica effetti nonostante ne sia mancata la notifica e anche, quindi, qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (da ultimo, quale espressione di un orientamento oramai costante, si veda Cass. n. 10140 del 28/05/2020 Rv. 657723 - 01 e in precedenza Cass. n. 15980 del 14/07/2006 Rv. 592489 -01). Le spese di lite devono essere regolate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, quantomeno virtuale.
Nella specie, anche alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte, pienamente condivisa dal Collegio (si veda da ultimo: Cass. n. 27384 del 19 settembre 2022), emerge palese l’inammissibilità dell’azione proposta in prime cure dall’avvocato Daniel Del Monte, come sancito nei giudizi di merito e come risulta, dalla richiamata pronuncia, e da altre precedenti (Cass. n. 15447 del 21/07/2020 Rv. 658506 – 01; n. 1004 del 17/01/2020 Rv. 657012 -01), anche per la fase di legittimità. Ad.29/09/2022 CC R.G. n. 37572 del 2019; estensore:
Cristiano Valle Le spese di lite sono, pertanto, poste a caricodell’avvocato Del Monte e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass. n. 10140 del 28/05/2020 Rv. 657723 –01).
P.Q. M. Dichiara l’estinzione del processo; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in