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Ordinanza — n. 29647/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding execution oppositions and lack of formal execution notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29647/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Salvini brothers against the Rieti Tribunal's judgment. The appellants argued that the first-instance judgment was not formally executable and that the appeal against the prior appellate decision had not been properly notified. The court ruled the appeal inadmissible because the contested issue concerned the opposition to execution, which must be raised via appeal, not cassation, and found no evidence of a formal defect in the service of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; In execution proceedings, when an opponent raises both execution opposition grounds and execution act opposition grounds, the resulting judgment contains two distinct decisions subject to separate appeals and cassation; therefore, a cassation appeal against a first-instance judgment on execution opposition grounds is inadmissible if the matter should have been raised via appeal.

Parole chiave

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execution opposition execution act opposition inadmissibility of appeal formal execution notice judicial notification divisione della massa ereditaria diritti degli eredi responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 07611 del 31/03/2006 Rv. 588137 - 01
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2941/2020 R.G. proposto da: SALVINI ETTORE, SALVINI PIERO e SALVINI MILENA, elettivamente domiciliati in ROMA, alla via F. CONFALONIERI, n. 5, presso lo studio dell’avvocato CALDERARA GIANLUCA che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARUSO PAOLO -ricorrente – contro SALVINI ADA, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CASSIA n. 240, presso lo studio dell’avvocato BELLONI FEDERICO che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BELLONI ANTONIO -controricorrente – nonché contro SALVINI MAURIZIO -intimato - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RIETI n. 802/2019 depositata il 05/11/2019.

Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/09/2022, dal Consigliere Relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA La sentenza n. 802 in data 5/11/2019, qui impugnata, del Tribunale di Rieti ha così esposto i fatti, per quanto ancora in questa sede rileva: Cesarino, Andelio, Ettore, Milena e Piero Salvini, nonché, con citazione distinta, Maurizio Salvini opponevano il precetto loro notificato da Ada Salvini, per il pagamento della somma di oltre euro ottantanovemila (€ 89.626,08), a seguito della conferma in appello, da parte della Corte territoriale di Roma, della sentenza non definitiva di primo grado del Tribunale di Rieti, n. 526 del 2009, in materia di divisione ereditaria, recante condanna al pagamento, in favore della precettante Ada Salvini, di oltre sessantacinquemila euro, nonché recante distinta statuizione decisoria di estrazione a sorte dei lotti divisionali , subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Il Tribunale di Rieti, riuniti i due processi originati dalle distinte citazioni, ha qualificato le azioni proposte quali opposizioni agli atti esecutivi, in quanto la sentenza di appello era stata comunque notificata personalmente agli opponenti e comunque la notificazione, come dimostrato dalla proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, aveva raggiunto il suo scopo e ha affermato che per la parte relativa alla condanna al pagamento dei sessantacinquemila euro la sentenza di primo grado era esecutiva, poiché soltanto il procedimento di estrazione a sorte dei lotti era subordinato al passaggio in giudicatodella sentenza.

Avverso la sentenza del Tribunale di Rieti propongono ricorso per cassazione Ettore,Milena e Piero Salvini. Il ricorso non risulta notificato ad Andelio e Cesarino Salvini, opponenti in primo grado. Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle Il ricorso è stato notificato all’originario, distinto , opponente Maurizio Salvini, che è rimasto intimato. Ada Salvini resiste con controricorso. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Per l’adunanza camerale del 29/09/2022 la sola controricorrente Ada Salvini ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Nella memoria depositata per l’adunanza camerale Ada Salvini ha chiesto che il presente ricorso, recante n. 2941 del 2020, sia trattato congiuntamente a quello recante n. 1675 del 2018 (in realtà si tratta del n. 16756 del 2018, come da riscontro al sistema informatico civile di questa Corte), avente ad oggetto lo scioglimento di comunione ereditaria, assegnazione quote e rendiconto vertente tra essa e Cesarino, Ettore, Piero, Milena, Andelio e Maurizio Salvini (risultante a sua volta da due distinti ricorsi, proposti contro di essa l’uno dai primi cinque e il secondo dal solo Maurizio Salvini), avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 1916 del 26/03/2018.

L’istanza di trattazione congiunta non è meritevole di favorevole seguito, non essendovi alcuna ragione di connessione oggettiva tra i due ricorsi, poiché quello pendente dinanzi questo Collegio concerne l’opposizione agli atti esecutivi e quello pendente dinanzi la Sezione Seconda di questa Corte riguarda controversia divisionale, a seguito di successione a causa di morte e risultando sussistere soltanto una fattispecie di connessione meramente soggettiva, in quanto i due procedimenti vertono tra le stesse parti, non idonea a radicare la necessità di trattazione congiunta.

Il presente procedimento, inoltre, può essere trattato pur in carenza di proposizione del ricorso nei confronti di Andelio e Cesarino Salvini, che assumono veste di litisconsorti necessari, e ciò alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte , alla quale il Collegio aderisce e intende dare continuità, risultando il Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle ricorso destinato a decisione d’inammissibilità o d’infondatezza (Sez. U n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 – 01 ; Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 – 01 :

« Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso (nella specie, per la palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio.». I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Rieti.

Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112, 615 - 617 cod. proc. civ. , omessa pronuncia. I ricorrenti a fferma no che il Tribunale avrebbe innanzitutto errato nella qualifica della prima doglianza proposta come opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. c iv. ; ri tengo no che con l’opposizione proposta si sarebbe contestato in radice il diritto all’esecuzione per inidoneità del titolo esecutivo. Nello specifico, con il detto mezzo è contestata l’impossibilità di mettere in esecuzione la sentenza di primo grado e la conseguente impossibilità di fondare l’esecuzione sulla sentenza di appello e si propone la questione relativa alla mancata notifica della sentenza di secondo grado alle parti personalmente e la mancata spedizione della stessa sentenza in forma esecutiva.

Il secondo mezzo deduce vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: il Tribunale ha omesso di esaminare il fatto che la notifica della sentenza di secondo grado non è stata fatta alle parti personalmente e né è stata spedita in forma esecutiva. Infine, il terzo e ultimo motivo afferma violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. c iv. in relazione agli artt. 156, 474, 475, 479, 480, Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle 617 cod. p roc. c iv. , in quanto i l Tribunale ha erroneamente applicato il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ad una fattispecie in cui vi era inesistenza del titolo esecutivo per mancato rilascio della sentenza in forma esecutiva.

Il ricorso è infondato quanto al primo e, in parte, ove non del tutto inammissibile, al terzo motivo: il Tribunale di Rieti ha ritenuto che si trattasse di opposizione a precetto , e quindi di opposizione agli atti esecutivi per mancata notifica di atti prodromici ad esso , ed ha, quindi, rettamente affermato che la sentenza della Corte d’appello di Roma era stata notificata agli opponenti, in persona dei loro difensori, e d essi avevano proposto ricorso per cassazione avverso di essa, cosicché non risultava alcun concreto pregiudizio in loro danno(si veda sul punto l’orientamento, oramai consolidato, di questa Corte, correttamente richiamato dalla stessa sentenza gravata:

Cass. n. 0 3967 del 12/02/2019 Rv. 652822 – 01 e in precedenza Cass. n. 19105 del 18/07/2018 Rv. 650240 -01). Alcun pregiudizio è stato, peraltro e per quanto ancora possibile,indicato neppure in questa sede di legittimità . Il terzo motivo è, almeno in parte , inammissibile, poiché esso pone anche una questione che si sarebbe dovuta fare valere con appello, in quanto la sentenza del Tribunale di Rieti assume natura ancipite, poiché essa pronuncia anche sulla questione della mancanza di titolo esecutivo, ossia in materia che sarebbe stata dovuta far valere con opposizione all’esecuzione, ed afferma, pure correttamente, che il titolo esecutivo vi era ed era costituito dalla sentenza di primo grado (o, meglio, dal capo della sente nza di primo grado), la cui efficacia esecutiva per quanto riguarda la condanna al pagamento della somma di sessantacinquemila euro non era subordinata (come, invece, il capo relativo all ’ estrazione a sorte dei lotti) al passaggio in giudicato.

La circostanza che la censura mossa con il d ett o motivo riguarda la materia dell’opposizione all’esecuzione vera e propria e Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle non quella dell’opposizione agli atti esecutivi comporta l’inammissibilità del relativo mezzo, poiché portato contro sentenza di primo grado c he doveva essere impugnata, relativamente al detto capo, con l’appello, come da costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 07611 del 31/03/2006 Rv. 588137 - 01) : « In tema di esecuzione forzata, qualora in sede di opposizione a precetto siano fatti valere dall’opponente sia motivi qualificati dal giudice come opposizione all’esecuzione sia motivi identificati come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza resa su tale opposizione, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.».

Il secondo motivo, al pari del primo,è infondato, p oiché non vi è alcuna omessa pronuncia su lla carenza della spedizione forma esecutiva della sentenza d ’ appello , in quanto nella sentenza impugnata vi è ampia argomenta zi o ne sull ’ intervenuta sanatoria per conseguita certezza su quale titolo era stato azionato , come risulta dall’esposizione relativa alla notifica ai difensori dei Salvini e al conseguente raggiungimento dello scopo al quale l’atto era in ogni caso destinato, evidentemente in dipendenza dell’adeguata conoscenza che di quello era stata fatta conseguire agli odierni ricorrenti.

Il ricorso èrigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti Ettore, Milena e Piero Salvininei confronti di Ada Salvini. Le spese possono esser compensate nei rapporti processuali tra Maurizio Salvini, che non ha svolto attività difensiva alcuna in questa sede di legittimità, e Ada Salvini. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i Ettore, Milena e Piero Salvini, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ad.29/09/2022 CC;

R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P. Q. M. Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti Ettore Salvini, Milena Salvini e Piero Salvini al pagamento, in favore della controricorrente A da Salvini, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; nulla per le spese nei rapporti processuali tra Maurizio Salvini e Ada Salvini.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti Ettore Salvini, Milena Salvini e Piero Salvini , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso ar