Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29102/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to grave negligence in attacking factual evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29102/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's assessment of evidence regarding a horse injury, arguing procedural flaws rather than substantive legal errors. The court ruled that the appeal was based on purely factual issues and constituted grave professional negligence by the legal counsel.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 96, comma 3 c.p.c.; Art. 2049 c.c.; Art. 1176, comma 2 c.c.: An appeal challenging the merit court's evaluation of evidence and witness credibility is inadmissible if it constitutes a purely factual dispute, and the appellant's conduct in filing such a groundless appeal amounts to grave negligence.

Parole chiave

Generato dall'IA
grave negligence appeal factual evidence evaluation inadmissible cassation attorney professional duty costs of litigation evento assicurato finanziamento dell'assicurazione infortuni assicurazione responsabilità civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Reputa il Collegio che il presente ricorso sia stato proposto quanto meno con colpa grave, e che pertanto il ricorrente vada condannato d'ufficio, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento d'una somma equitativamente determinata in favore della società resistente.
Art. 2049 c.c.
Dinanzi ad un ricorso di questo tipo, non possono darsi che due eventualità: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti delle controparti processuali, ex art. 2049 c.c.
Art. 1176, comma 2, c.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
96, comma terzo, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2049 c.c
Dinanzi ad un ricorso di questo tipo, non possono darsi che due eventualità: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti delle controparti processuali, ex art. 2049 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30773/19 proposto da: 31.. LA). Pot., . -) Ambrosio Gaetano, elettivamente domiciliato a Roma, .go oma la . 47, difeso dall'avvocato Vincenzo Aliperti in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Unipolsai s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. Salaria n. 292, difeso dall'avvocato Francesco Baldi in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - con troricorrente - nonché -) Massimo Illuminato e Carmela Marigliano; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 11 marzo 2019 n. 1330; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2004 Gaetano Ambrosio convenne dinanzi al Tribunale di Noia Massimo Illuminato, Carmela Marigliano e la Milano Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a., e come tale sarà d'ora innanzi indicata) esponendo che:R.G.N. 30773/19 Camera di consiglio del 22 giugno 2022 -) era proprietario del cavallo da corsa "Hassan the King", il quale aveva vinto numerose competizioni internazionali; -) il 22 luglio 2003 Massimo Illuminato, alla guida di un autoveicolo di proprietà di Carmela Marigliano, investì per imprudenza l'animale, ferendolo ed impedendogli la prosecuzione delle corse equestri.

Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

2. La Unipolsai si costituì contestando che il sinistro come descritto dall'attore fosse mai davvero accaduto, ed eccependo che l'animale risultava avere partecipato ad una gara due mesi dopo la data indicata dall'attore come quella dell'investimento.

3. Massimo Illuminato e Carmela Marigliano si costituirono sei anni dopo l'introduzione della lite, ammettendo i fatti dedotti dall'attore.

4. Con sentenza 29 maggio 2012 il Tribunale di Nola rigettò la domanda, ritenendo non provato né il fatto storico descritto nell'atto di citazione, né il nesso di causa tra esso e il danno sofferto dall'animale. La sentenza venne appellata dal soccombente. Questi dedusse, tra l'altro, che l'anomalia eccepita dall'assicuratore del responsabile si spiegava con il fatto che, nell'atto di citazione, la data del sinistro era stata indicata in modo inesatto per mero errore materiale, e precisò che il sinistro era avvenuto non il 22.7.2003, ma il 22.9.2003, sicché non vi era nulla di anomalo nel fatto che l'animale avesse partecipato ad una competizione equestre ad agosto di quell'anno.

5. Con sentenza 11 marzo 2019 n. 1330 la Corte d'appello di Napoli rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che correttamente il Tribunale aveva escluso che vi fosse la prova dei fatti dedotti dall'attore. Ritenne la Corte d'appello che: -) la circostanza che l'attore, in tutta la corrispondenza stragiudiziale intercorsa con la società assicuratrice, e poi anche nell'atto di citazione, avesse indicato quale data del sinistro il 22 luglio 2003 non poteva ritenersi R.G.N. 30773/19 Camera di consiglio del 22 giugno 2022 un errore materiale, in quanto quella data era stata indicata più volte in più atti, provenienti sia dallo stesso attore, sia dal responsabile Massimo Illuminato: e ad avviso della Corte d'appello era inverosimile che più soggetti, riferendo lo stesso fatto, potessero incorrere nello stesso errore, per di più reiterandolo; -) gli argomenti con i quali l'appellante aveva cercato di sostenere la tesi dell'errore materiale non erano convincenti; -) la confessione degli assicurati (oltre che sospetta in quanto tardiva e compiuta solo dopo che l'assicuratore, costituendosi in giudizio, aveva contestato la storicità del fatto) non era opponibile all'assicuratore; -) le prove testimoniali raccolte in primo grado non erano risolutive in quanto generiche o inattendibili; -) la lacunosità del quadro probatorio era resa ancora più sospetta dalla mancanza di documentazione veterinaria, carenza inspiegabile avuto riguardo al dichiarato valore dell'animale ed alle sue performance equestri.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Gaetano Ambrosio, con ricorso fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la sola UnipolSai. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente prospetta sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d'un fatto decisivo. Il motivo investe la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'attore, allorché nell'atto di citazione e nella corrispondenza stragiudiziale indicò quale data del sinistro quella del 22 luglio 2003, non incorse affatto in un errore materiale; e che di conseguenza mancava la prova del fatto costitutivo della domanda, dal momento che il 31 agosto 2003 l'animale che si assumeva essere stato ferito dal sinistro risultava avere disputato una corsa equestre.

Deduce in contrario il ricorrente che "l'allocazione temporale del sinistro, se pure indicata in maniera errata negli atti ,orodromici al gFudizio, è emersa ugualmente in maniera inconfutabile nel corso dell'istruttoria". Segue una puntigliosa elencazione (fogli 22-23 del ricorso; le pagine del ricorso non sono numerate) delle circostanze di fatto che, ad avviso del R.G.N. 30773/19 Camera di consiglio del 22 giugno 2022 ricorrente, avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello a ritenere frutto di un puro errore materiale l'indicazione, nell'atto di citazione, del 22 luglio quale data del sinistro. 1.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura un tipico apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se un fatto sia o non sia avvenuto; se una dichiarazione sia o non sia frutto di errore materiale; se una prova sia o non sia sufficiente ed attendibile.

2. Il secondo motivo è pedissequo al primo: con esso il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver "valutato ulteriori elementi probatori attinenti a fatti non contestati". Deduce a tal riguardo che: -) proprio la circostanza che l'animale avesse partecipato ad una gara internazionale il 31 agosto 2003, doveva indurre il giudice a ritenere che il sinistro non poteva essere avvenuto il 22 luglio, ma necessariamente il 22 settembre; -) il giudice aveva adottato una motivazione puramente apparente per avere "amplificato i sospetti [del Tribunale] e ritenuto inidonee le risultanze documentali, pur avendo le stesse carattere e contenuto tecnico"; -) l'attore, precisando in corso di causa quale fosse l'esatta data del sinistro, aveva semplicemente precisato la propria domanda, e non l'aveva mutata. 2.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile per le medesime ragioni per le quali è inammissibile il primo motivo di ricorso. Resta solo da aggiungere che non pertinente è il richiamo ai principi in tema di mutatio libelli, dal momento che la Corte d'appello ha rigettato la domanda perché sfornita di prova, e non perché inammissibilmente modificata.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. R.G.N. 30773/19 Camera di consiglio del 22 giugno 2022 4. Reputa il Collegio che il presente ricorso sia stato proposto quanto meno con colpa grave, e che pertanto il ricorrente vada condannato d'ufficio, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento d'una somma equitativamente determinata in favore della società resistente. 4.1. Il ricorrente, infatti, ha proposto un ricorso fondato su questioni apertamente, manifestamente e indiscutibilmente di puro fatto.

Ha censurato in sede di legittimità il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove, il modo in cui ha giudicato l'attendibilità dei testimoni, il modo in cui ha tenuto conto della condotta delle parti. Dinanzi ad un ricorso di questo tipo, non possono darsi che due eventualità: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti delle controparti processuali, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l'inammissibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di proporre un ricorso votato all'insuccesso (condotta che, ovviamente, l'ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la diligenza esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall'art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere la qualificata prestazione professionale di avvocato cassazionista.

Deve dunque concludersi che il ricorso oggetto del presente giudizio è stato proposto quanto meno con colpa grave, con la conseguenza che il ricorrente deve essere condannato d'ufficio, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia. Tale somma va determinata, secondo il costante orientamento di questa Corte, in misura pari all'importo delle spese di lite. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Gaetano Ambrosio alla rifusione in favore di Unipolsai s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma R.G.N. 30773/19 Camera di consiglio del 22 giugno 2022 di euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Gaetano Ambrosio alla rifusione in favore di Unipolsai s.p.a. somma di euro 5.600, ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovut