Italian Court dismisses air passenger claim due to failure to properly formulate cassation appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to clearly articulate the specific facts and evidence supporting his third ground of complaint. Although the appellant argued the lower court omitted a decisive fact regarding a potential strike, the court found the submission lacked the necessary detail to identify the specific document or sequence of events. Consequently, the court ruled that without precise indications of the contested facts, the appeal could not be examined on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; Art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to provide clear and intelligible indications of the decisive facts omitted or wrongly evaluated by the lower court, rendering the grounds for appeal unclear and unexamable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35864/2019 proposto da: Tangorra Rocco Agatino, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'avvocato Fabio Collavini, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Meridiana Fly Spa 05763070017 ( ora Air Italy s.p.a. ) - intimata - avverso la sentenza n. 211/2019 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, depositata il 17/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2022 t9 t1. dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANOSVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17/4/2019 il Tribunale di Tempio Pausania ha respinto il gravame interposto dal sig.
Rocco Agatino Tangorra in relazione alla pronunzia G. di P. Olbia 24/4/2015, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Meridiana Fly s.p.a. ( ora Air Italy s.p.a. ) di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della «cancellazione del volo Roma/Olbia del 4 giugno 2014». Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il Tangorra propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione o falsa applicazione» dell'art. 19 Convenzione di Montreal, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che il giudice dell'appello non abbia considerato che «la Convenzione di Montreal, norma cardine ed inderogabile che disciplina la fattispecie del "risarcimento del danno da ritardo aereo", all'art. 19 prevede un esclusivo onere probatorio in capo al vettore aereo operante il volo, stabilendo ... che in caso di ritardo o cancellazione il vettore è sempre responsabile per il danno ( c.d. principio della responsabilità presunta ) ... a meno che non provi che "egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili».
Lamenta che nel caso il giudice dell'appello abbia escluso la responsabilità del vettore pur in «assenza di una "prova ufficiale" sia relativamente ad un evento qualificabile come sciopero, sia alla connessione con il volo cancellato in data volo IG 116 del 4 gennaio 2014», dagli atti di causa» non essendo «d'altro canto ... stato possibile desumere la fascia oraria di tale agitazione, né se l'operatività dei voli sia stata realmente limitata a causa delle contestazioni del personale della Ground Care s.r.l. di Fiumicino». Con il 2° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» dell'art.953 cod. nav., e del d.lgs. n. 21850 del 2017, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che il giudice dell'appello non abbia considerato che «sussiste una vera e propria responsabilità oggettiva del vettore aereo per tutti i servizi collegati al contratto di trasporto, anche in caso abbia deciso di demandare gli stessi a società terze come nel caso di specie la Ground Care s.r.I.». Con il 3° motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si duole che il giudice dell'appello abbia fatto richiamo a precedente della S.C. per negargli il danno morale, laddove «il danno morale da ritardo aereo è normativamente previsto dalla Convenzione di Montreal, norma di riferimento gerarchicamente prevalente sugli ordinamenti interni degli Stati aderenti».
Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. E' rimasto nel giudizio di merito accertata che nella specie il «volo Roma/Olbia del 4 giugno 2014» è stato oggetto di cancellazione «a causa dell'improvvisa agitazione del personale della società di handling», circostanza ravvisata «eccezionale», come tale idonea ad escludere la responsabilità al riguardo del vettore odierno intimato. Orbene, a fronte dell'operato accertamento in fatto e delle conclusioni dal giudice dell'appello conseguentemente raggiunte nell'impugnata sentenza, di conferma del rigetto della domanda di risarcimento dei danni originariamente proposta disposto dal giudice di prime cure, l'odierno ricorrente si limita invero a riproporre inammissibilmente in termini di mera contrapposizione la propria non accolta tesi difensiva, prospettando -al di là della formale intestazione dei motivi- una rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, solamente al giudice di merito spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità essere riesaminato il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr.
Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). Tale valutazione l'odierno ricorrente richiede facendo altresì richiamo ad atti ed emergenze del giudizio di merito [ in particolare, agli «atti di causa», all'«estratto di un articolo web ( cfr. doc. 2 comparsa costituzione e risposta )», ad «una email della stessa compagnia aerea», alla relativa tempestiva contestazione «per violazione del divieto dell'autodeterminazione della prova» ] in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., limitandosi a meramente richiamarli senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (pure) in sede di giudizio di legittimità ( v.
Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni i/ rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso. Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).
E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519;
Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Deve ulteriormente sottolinearsi che, al di là della formale intestazione dei motivi, l'odierno ricorrente inammissibilmente prospetta altresì vizi di motivazione ( v. in particolare pag. 9 del ricorso ) al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v.
Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312), a fortiori in presenza di c.d. doppia conforme di rigetto ex art. 348, ultimo comma, c.p.c.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modi?. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di