Cassation court dismisses appeal against execution judge's order due to lack of decisive value in archiving decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Fiorenza's appeal inadmissible regarding the execution judge's order to set terms for a merits trial. Fiorenza argued the archiving decree was decisive and required suspension, but the court noted it lacks decisive value and no suspension is possible in a concluded procedure. Consequently, the appeal was rejected as it sought to challenge a non-binding administrative act within an already defined execution process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 669-terdecies c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The extraordinary appeal against the collegial order issued under Art. 669-terdecies c.p.c. is inadmissible when the challenged execution judge's decision on suspension lacks decisive character and the procedure is already concluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 128/2020R.G. proposto da: FIORENZA VINCENZO, elettivamente domiciliatoin Roma, Via Veturia n. 45 , presso lo studio dell’avv. Roberto Imperiali, rappresentato e dife so dall’avv. Mario Navacome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro CONDOMINIO VIA DEBUSSY 10 DI MILANO, ISP OBG s.r.l., GIUSSANI MARINA, ERRICHIELLOGENNARO -intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO , depositata i l 29 . 5 .201 9 , nella causa N. 11834/2019 R.G.; N. 128/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.6.2022 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
FATTI DI CAUSA Con ordinanza depositata il 12.6.2019, il Tribunale di Milano dichiarò l’inammissibilità del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto da Vincenzo Fiorenza (preteso proprietario dell’immobile staggitonella procedura esecutiva immobiliare N. 3955/2010 R.G.E. ) avverso l’ordinanza del g iudice dell’esecuzione del medesimo Tribunale emessa in data 21.2.2019; con detta ultima ordinanza – resa a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. promossa dal Fiorenza avverso il decreto di archiviazione della procedura stessa, adottato il 29.11.2018, per eseguito riparto - il g iudic e dell’esecuzione non aveva disposto alcunché sulla chiesta sospensione, limitandosi a fissare i termini per l’introduzione del giudizio di merito.
Rendendo l’ordinanza collegiale qui impugnata, il Collegio ambrosiano osservò, da un lato, che il decreto di archiviazione non è atto a contenuto decisorio e non è dunque autonomamente impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ; dall’altro , che nessun provvedimento di sospensione o indilazionabile, per quanto previsto dall’art. 618 c.p.c.,poteva essere richiesto in relazione ad un procedimento già definito. Avverso detta ordinanza ricorre ora per cassazione Vincenzo Fiorenza, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. Gli intimati Condominio Via Debussy 10 di Milano, ISP OBG s.r.l., Marina Giussani eGennaro Errichiello non hanno svolto difese.
N. 128/20R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta “violazione o falsa applicazione di legge art. 11, c. 7 Cost. – art. 360, c. 1 n. 3 cpc – Errata applicazione degli articoli 512, 617, 618, 624 cpc”, per aver il Tribunale considerato privo di valenza decisoria il decreto di archiviazione adottato dal giudice dell’esecuzionein data 29.11.2018. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia “violazione di legge art. 360 n. 3 cpc – Violazione dell’art. 112 cpc, 2909 c.c. –Omesso esame della domanda”, stante l’erronea affermazione del Tribunale per cui non era possibile entrare nel merito della spiegata opposizione, per aver essa ad oggetto il solo decreto di archiviazione, peraltro non sussistendo alcun vincolo da giudicato interno o esterno. 2.1 –Il ricorso è inammissibile.
È costante l’orientamento di questa Corte circa l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza collegiale resa ex art. 669- terdecies c.p.c., su reclamo proposto avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sulla sospensione (per tutte, Cass. n. 25411/2019): ciò in quanto si tratta “di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva” (così l’arresto citato). Nessun pericolo di definitiva cristallizzazione della procedura esecutiva – pure paventato dal ricorrente in memoria , a sostegno della propugnata ammissibilità del ricorso straordinario in esame– può dunque prospettarsi.
N. 128/20R.G. Pertanto, non v’è ragione di discostarsi dalla suddetta impostazione, cui si intende dare continuità. 3.1 – In definitiva, i l ricorso è inammissibile . Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cos