Cassation court quashes execution opposition judgment for missing necessary joinder of third-party garnishees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against the execution opposition judgment, ordering its quashing and remittal to the lower court. The primary procedural flaw was the failure to include the third-party garnishees (Bank of Vicenza and Poste Italianes) as necessary co-litigants in the opposition proceedings. Although the court noted that these parties might not always be necessary, it found that in this specific instance, their joinder was mandatory to ensure a complete factual picture regarding the debt's extinction. Consequently, the judgment was sent back for retrial with the required parties integrated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 91, 92, 482, 492, 615, 616, 360 cod. proc. civ.; The court must quash an execution opposition judgment if the necessary joinder of third-party garnishees is omitted, as their presence is required to fully ascertain the extinction of the debt and prevent double payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
20 ORDINANZA sul ricorso 2724/2020 proposto da: Valeri Enzo, elettivamente domiciliato in Roma Via Gaspare Spontini 24 presso lo studio dell'avvocato Ciciarelli Alessandro che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro Società Cattolica Di Assicurazione Società Cooperativa in persona del procuratore Gotti Davide, elettivamente domiciliata in Roma Via A. Bertoloni, 55 presso lo studio dell'avvocato Corbò Federico Maria che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2460/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore PORRECA PAOLO;
Considerato che Enzo Valeri ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2460 del 2019 del Tribunale di Verona esponendo che: - aveva intimato precetto e poi proceduto a pignoramento presso terzi in danno della Cattolica Assicurazione s.p.a., dopo che quest'ultima, cui era stato inviato conteggio delle somme da saldare, aveva effettuato un pagamento solo parziale; - la precettata e poi esecutata si era opposta adducendo che non erano dovute le spese di precetto e successive, tenendo conto della sua previa manifestazione di disponibilità al pagamento; - il giudice dell'esecuzione, in fase sommaria, aveva negato la sospensione osservando che l'importo complessivo del precetto, non contestato quanto alle singole voci di spesa, non era stato saldato se non parzialmente; - nel giudizio di pieno merito quindi riassunto, il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione con condanna alle spese e all'ulteriore pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata, con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui il precetto era stato redatto e notificato appena cinque giorni dopo l'invio dei conteggi da parte del deducente, e di quei giorni due erano festivi e uno prefestivo, con ciò risultando violata la lealtà processuale e l'obbligo di comportamento secondo buona fede da parte del creditore; resiste con controricorso Cattolica Assicurazioni s.p.a.;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 482, 492, 615, 616, 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., poiché il RG n 2724 del 2020 Cons. rel. Paolo Porreca Tribunale avrebbe errato mancando di considerare come il precetto e la successiva esecuzione fossero legittimi stante il mancato pagamento, dopo l'invio dei conteggi il 21 aprile 2016, al momento del perfezionamento della notifica dell'intimazione, il 2 maggio 2016, e atteso il pagamento solamente parziale avvenuto solo il 10 maggio successivo, al netto delle spese di precetto invece dovute; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 92, 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., 1175, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, stante quanto evidenziato nella prima censura e documentalmente risultante, non vi era stata alcuna condotta scorretta da parte del deducente creditore;
Rilevato che preliminarmente, deve cassarsi la sentenza con rinvio al primo giudice per mancata integrazione del litisconsorzio necessario con il terzo pignorato, Banca Popolare di Vicenza e Poste Italiane; questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813) ha concluso che, nelle suddette ,ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533); la sentenza dev'essere quindi cassata con rinvio al primo giudice anche per le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
RG n 2724 del 2020 Cons. rel. Paolo Porr i(ctima La Corte cassa la decisione impugnata e rimette al Giudice di Pace di perché, in diversa composizione, integrato il contraddittorio come in motivazione, pronunci anche sulle spese d