Italian Supreme Court allows medical students' claims for delayed EU directive implementation compensation starting 1983.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the claim of Annamaria Mangano but allowed the remaining medical students' requests for compensation. The court ruled that while the EU directive 82/76 entered into force in 1983, its effects applied retroactively to training programs initiated before that date. Consequently, the state must pay damages for the period between January 1, 1983, and the completion of their specialized training.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, 14, 16 Directive 82/76/EEC; The obligation for Member States to provide adequate remuneration to medical specialists applies retroactively to training programs initiated before the directive's entry into force, covering the period from the directive's effective date until program completion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente O R D I N A N Z A sui ricorsi riuniti nn. 25808/17 e 7363/18 R.G., proposti il primo (n.r.g. 25808/17) GUARNIERI ROBERTA, elettivamente domiciliata a Roma, Via Nomentana n. 403, difesa dall’avv. Carlo Amoruso in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - nonché da CELLUCCI MARIA TERESA, GIANNANDREA LUCA, GIANNANDREA SILVIA (quali eredi di GIANNANDREA MARIO) GIANSANTI MICHELE, GIORGI CARLO, GIUFFRIDA VITO GUIDO, GRANATIERI CLARA MARIA, GRAZIANO EMILIA, IERARDI GIAN MARIO, LANDI ROCCO ENRICO SERGIO, LARAIA EGIDIO ANTONIO ROSARIO DOMENICO, LASORELLA EUGENIA, LENDINI MADDALENA, LO BIANCO DIANA, LOGOLUSO LUIGI, MADONIA ANNA MARIA, MAIERA’ ENZA, MAIORANO PICONE MARIA FELICIA, MANGANO ANNAMARIA, MARCHESANO PAOLO, MAURI ALBERTO, MAZZOLI FRANCESCA, MAZZOTTA TIZIANA, MEOLA ANTONIO, MERRINO ADRIANA, MIELE CONSIGLIA, MONTUORI GIOVANNI, MORESCHINI ORESTE, MURATORE LIONELLO, NUCIFORA GIUSEPPE, OLIVERO PAOLO, ORECCHIA RENZO, PALMIERI PATRIZIA, PALOMBINI SERGIO, PARRELLA ALDO, PASTORINO SANDRO, PATRIARCA LUCIANA, PICCIOLO FORTUNATO GIUSEPPE, PICCIRILLI MARGHERITA, tutti Oggetto:
Responsabilità P.A per tardiva attuazione delle direttive UE in tema di specializzazione in medicina elettivamente domiciliati in Roma, Via D. Chelini n. 5, difesi dall'avvocato Marco Tortorellain virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimati - il secondo (n.r.g. 7363/18) MARIA ANTONELLA PALMERI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Pignatelli n. 362 (c/o avv.
Rosaria Mazzara), difesa dall’avv. Gabriele Giglioin virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliati a Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4898 del 19 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Con atto notificato il 3.4.2009 varie centinaia di medici, tra cui gli odierni ricorrenti, convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero dell’economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
2. Nel giudizio così incardinato intervenne volontariamente, uno actu, un secondo gruppo di 424 medici, compiendo identiche allegazioni in fatto e formulando le medesime conclusioni degli attori.
3. Con sentenza n. 227 del 2011 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto azionato dagli attori e dagli intervenuti. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
4. Con sentenza 19.7.2017 n. 4898 la Corte d’appello di Roma, rigettata l’eccezione di prescrizione, ha accolto il gravame non di tutti gli appellanti, ma soltanto quello proposto da coloro che:
a) avevano frequentato una scuola di specializzazione a far data dall’anno accademico 1983/84;
b) avevano conseguito la specializzazione in una delle materie espressamente contemplate dagli artt. 5 o 7 della Direttiva 75/362.
5. Avverso la suddetta sentenza sono state proposte plurime impugnazioni autonome e separate. Quelle ancora rilevanti in questa sede sono le impugnazioni proposte:
a) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con ricorso fondato su un motivo e passato per la notifica il 27.10.2017 (tale ricorso è il primo in ordine di tempo, e va perciò qualificato come ricorso principale);
b) da Roberta Guarnieri, con ricorso (autonomamente iscritto al n. di ruolo 7363/18) fondato su otto motivi e passato per la notifica il 6.12.2017;
c) da Maria Antonella Palmeri ed altri, con ricorso fondato su tre motivi e passato per la notifica il 19.2.2018;
d) da Maria Teresa Cellucci ed altri, con ricorso fondato su sei motivi e passato per la notifica il 18.9.2018.
6. Con ordinanza 14.3.2022 n. 8096 questa Corte ha deciso tutte le impugnazioni ad eccezione di quelle indicate al precedente § 5, per le quali con ordinanza interlocutoria ha disposto il rinvio a nuovo ruolo. Il rinvio è stato disposto al fine di attendere la decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea sulla questione pregiudiziale inerente la configurabilità d’un diritto al risarcimento del danno a favore di coloro che, essendosi iscritti ad una scuola di specializzazione prima che divenissero efficaci le norme comunitarie sul diritto alla remunerazione degli specializzandi, avevano però completato il corso di specializzazione dopo tale momento.
7. Sopravvenuta la decisione del Giudice di Lussemburgo, la causa è stata nuovamente fissata per l’odierna adunanza camerale. Nell’imminenza della camera di consiglio ha depositato memoria illustrativa il gruppo di ricorrenti “Cellucci ed altri”. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Questioni preliminari. L’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale non risulta essere stato comunicato all’Avv. Carlo Amoruso, difensore di Roberta Guarnieri. Reputa tuttavia il Collegio irrilevante tale nullità. Infatti, come si dirà, il ricorso proposto da Roberta Guarnieri deve essere accolto, con la conseguenza, da un lato, che la suddetta omissione è insuscettibile di provocare alcun nocumento al diritto di difesa della ricorrente; e dall’altro lato che un rinvio della decisione della causa avrebbe il solo effetto di ritardare i tempi di definizione del giudizio, senza vantaggio alcuno per le parti.
2. La posizione di Annamaria Mangano. Annamaria Mangano in grado di appello fu vittoriosa (vedasi la p. 58 della sentenza d’appello), benché risultasse iscritta alla scuola di specializzazione nel 1979. Annamaria Mangano, nondimeno, ha impugnato la sentenza d’appello a lei favorevole, erroneamente affermando che la sua domanda era stata rigettata (v. p. 45 del ricorso Cannarella ed altri). Ora, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la suddetta Annamaria Mangano segnala che la propria domanda è stata accolta, e che sull’accoglimento si è formato il giudicato.
Ciò è esatto, in quanto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma non venne notificato ad Annamaria Mangano, né è stato contro di lei proposto ricorso incidentale condizionato. Dunque l’impugnazione di Annamaria Mangano va dichiarata inammissibile per difetto di interesse. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non può seguire la condanna della ricorrente alle spese, in quanto contro il ricorso da essa proposto (unitamente ad altri soggetti) non è stato proposto controricorso, ma è stato soltanto depositato da parte dell’Avvocatura dello Stato un “atto di costituzione” (v. sentenza 8096/22 di questa Corte, § 6, p. 13), al fine di partecipare alla eventuale discussione in pubblica udienza (che non si è celebrata).
3. Nel merito. Tutti i ricorrenti indicati in epigrafe, la cui posizione è ancora sub iudice, hanno visto rigettare la propria domanda risarcitoria sul presupposto che, essendosi iscritti alle rispettive scuole di specializzazione prima del 1983, non potevano pretendere di essere risarciti per la mancata tempestiva attuazione, da parte dello Stato italiano, di direttive comunitarie non ancora efficaci a quella data. Tutti i suddetti ricorrenti hanno impugnato la suddetta statuizione, lamentando -con vari argomenti - la violazione degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva comunitaria 82/76, e deducendo che la normativa comunitaria dovesse interpretarsi nel senso che l’obbligo per gli Stati membri di erogare una giusta remunerazione agli specializzandi sussisteva anche nei confronti di coloro che si eranoiscritti alle scuole di specializzazione prima dell’anno accademico 1983-1984. 3.1.
Il motivo è fondato. Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria Cass. civ., sez. un., ord.29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la stessa questione di diritto posta dai ricorrenti a fondamento delle rispettive impugnazioni. La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.
Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”. Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. 3.2. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio. Il giudice di rinvio, tornando ad esaminare la domanda proposta dai ricorrenti sopra indicati (ad eccezione ovviamente di Annamaria Mangano, per quanto già detto) applicherà il principio di diritto indicato al § 3.1 che precede. P.Q.M (-) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Annamaria Mangano; (-) accoglie il ricorso proposto dai restanti ricorrenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui d