Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 27937/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27937/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27937/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

. q3 » DECRETO Rep. sul ricorso 628-2021 proposto da: Od. FARMACIA SAN PIETRO DEL DOTTOR GERARDO CASTELLANO E C SAS, in persona del legale rappresentante GERARDO CASTELLANO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE CARRANO; - ricorrente - contro COMIFIN SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante pro tempore EMILIO CAMPANILE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TINTORETTO 88, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentata e difeso dagli avvocati 2022 FABRIZIO CONTE, MARCELLA PELA'; 65 - con troricorrente - nonchè contro PIERRI LUCIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 1856/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/07/2020;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 27937/2022 — snciv · Corte di Cassazione: . q3 » DECRETO Rep. sul ricorso 628-2021 proposto da: Od. FARMACIA SAN PIETRO DEL DOTTOR GERARDO CASTELLANO E C SAS, in persona del legale rappresentante GERARDO CASTELLANO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE CARRANO; - ricorrente - contro COMIFIN SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante pro tempore EMILIO CAMPANILE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TINTORETTO 88, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentata e difeso dagli avvocati 2022 FABRIZIO CONTE, MARCELLA PELA'; 65 - con troricorrente - nonchè contro PIERRI LUCIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 1856/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/07/2020;

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono definitivo del procedimento adesione, accordo procedimento concluso chiusura della procedura di assistenza giudiziaria atto privo di sottoscrizione partecipazione al pignoramento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

. q3 » DECRETO Rep. sul ricorso 628-2021 proposto da: Od. FARMACIA SAN PIETRO DEL DOTTOR GERARDO CASTELLANO E C SAS, in persona del legale rappresentante GERARDO CASTELLANO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE CARRANO; - ricorrente - contro COMIFIN SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante pro tempore EMILIO CAMPANILE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TINTORETTO 88, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentata e difeso dagli avvocati 2022 FABRIZIO CONTE, MARCELLA PELA'; 65 - con troricorrente - nonchè contro PIERRI LUCIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 1856/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/07/2020;

R.G.N. 628/2021 letto l'Atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 07 settembre 2022; rilevato che in data 12 settembre 2022 la controricorrente ha depositato telematicamente atto di adesione alla predetta rinuncia, sottoscritto dal Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante della COMIFIN S.p.A. in Liquidazione e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno i ?-