Cassation court dismisses appeal and declares litigation extinguished due to valid withdrawal and acceptance by parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the formal withdrawal of the appeal and the opposing party's acceptance. The appellant, Niki Sas, withdrew their recourse against Dino Campostrini, which was subsequently accepted by the respondent. The court ruled that these actions met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, rendering further adjudication unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: The court may declare litigation extinguished by decree when the appellant validly withdraws the appeal and the respondent accepts the withdrawal, thereby terminating the proceedings without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 26399-2020 proposto da: NIKI SAS DI NICOLI ANTONELLA E C., in persona del socio accomandatario, legale rappresentante pro tempore ANTONELLA NICOLI, eleztivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA, 50, presso lo studio dell'avvocato MARIA FERRANTE, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO ECCHER; - ricorrente - contro CAMPOSTRINI DINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VITELLESCHI 42, presso lo studio dell'avvocato LUCIA TEMPESTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato NATALE CALLIPARI; 2022 - controricorrente - 64 avverso la sentenza n 148/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 17/07/2020;
R.G.N. 26399/2020 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 24 agosto 2022; rilevato che in data 19 settembre 2022 è stata inoltre depositata in atti la dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia, sottoscritta dal controricorrente Dino Campostrini e dal difensore. ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 2? ti