Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing and defective waiver of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the strict sixty-day deadline for enforcing judgments. Although the appellant's lawyer submitted a document claiming a waiver of the proceedings, the court found it legally ineffective due to a lack of special mandate and procedural defects. Consequently, the court ruled that the original appeal was time-barred and could not be cured by a subsequent, flawed agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, comma 2; Art. 326, comma 1 c.p.c.; Art. 390, comma 2 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002: A cassation appeal filed beyond the statutory term is inadmissible, and a subsequent document attempting to waive the proceedings is ineffective if it lacks the requisite special mandate and does not cure the initial procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29401/2019 R.G., proposto da: Maurizia MANISCALCO; domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentata e difesa dall'Avvocato Lucia Galletta in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Roberto SILVESTRI; - intimato - avverso la sentenza n. 471/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il giorno 8 luglio 2019, notificata il 10 luglio 2019; Paolo Spazian est. r\ A.C. 09.06.2022 N. R.G. 29401/2019 Pres. De Stefano Est. Spaziani udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI;
Rilevato che Roberto Silvestri oppose il precetto con cui l'ex coniuge, Maurizia Maniscalco, gli aveva intimato il pagamento di somme a titolo di assegno divorzile e di assegno di mantenimento per il figlio, di cui egli aveva omesso il versamento; l'opponente, sul presupposto che la diffida di pagamento risaliva al 21 luglio 2011, eccepì l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati sino al giugno 2006, l'intervenuto pagamento di quanto dovuto per il periodo successivo a titolo di assegno divorzile e la non debenza, con riguardo a tale periodo (e sino al mese di marzo 2011), dell'assegno di mantenimento per il figlio, per essere stato questi collocato presso di lui; l'opposizione, in parte respinta dal Tribunale di Gorizia, è stata integralmente accolta dalla Corte di appello di Trieste che ha dichiarato la nullità del precetto, sui rilievi: che i versamenti effettuati dal sig.
Silvestri successivamente alla diffida del luglio 2011, in mancanza di una volontaria imputazione di pagamento ai sensi dell'art.1193, primo comma, c.c., e in applicazione dei criteri legali di imputazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, non potevano essere imputati ai crediti ormai prescritti, dovendo tenersi conto solo delle obbligazioni per le quali il creditore poteva ancora pretendere l'adempimento; che, con riguardo all'assegno divorzile, effettuata l'imputazione dei pagamenti ai crediti non prescritti (da luglio 2006 a giugno 2011) nulla risultava ulteriormente dovuto, avendo l'opponente documentato il pagamento delle mensilità successive; e che, del pari, con riguardo all'assegno di mantenimento per il figlio, nulla era dovuto, non avendo la madre dimostrato la collocazione di quello presso di lei per il periodo da luglio 2006 a Paolo Spaziani est.
A.C. 09.06.2022 N. R.G. 29401/2019 Pres. De Stefano Est. Spaziani marzo 2011 e risultando pagate le somme dovute a decorrere dall'aprile 2011; ha proposto ricorso per cassazione Maurizia Maniscalco sulla base di cinque motivi; non ha svolto difese l'intimato Roberto Silvestri; Considerato che successivamente alla proposizione del ricorso il difensore della ricorrente, Avv. Lucia Galletta, ha fatto pervenire una «Dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio» iscritto al n. 29401 R.G., sottoscritta digitalmente, oltre che dal predetto difensore, anche da quello costituitosi nel giudizio di appello per l'intimato Roberto Silvestri, Avv.
Valentina Magrin; l'atto di rinuncia non è stato sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente e il difensore, Avv. Lucia Galletta, non è munito di mandato speciale ai sensi dell'art. 390, secondo comma, c.p.c.; la mancanza in capo al difensore del mandato speciale a rinunziare e, in generale, l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., rendono il suddetto atto - con il quale si evidenzia che tra le parti è intervenuto un accordo che prevede, tra le altre condizioni, la rinuncia agli atti del giudizio (recte: al ricorso per cassazione) - inidoneo a produrre l'effetto dell'estinzione del processo (cfr. già Cass. 21/05/1976, n.1844; successivamente Cass.26/03/2010, n. 7242;
Cass. 20/01/2015, n. 901), rivelando soltanto il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio (ex multis: Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass. 27/07/2018, n. 19907); la sopravvenienza del difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio non può peraltro essere rilevata nella fattispecie, poiché si impone il diverso, pregiudiziale ed assorbente, rilievo officioso dell'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione, a cagione della sua tardività;Paolo Spaziani est. A.C. 09.06.2022 N. R.G. 29401/2019 Pres.
De Stefano Est. Spaziani la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 8 luglio 2019 e, secondo quanto dichiara la stessa ricorrente, le è stata notificata, a mezzo PEC, in data 10 luglio 2019; ai sensi degli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, c.p.c., il termine c.d. "breve" per impugnare è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, sicché il termine per la notificazione del presente ricorso scadeva in data 9 settembre 2019; non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis:
Cass. 18/05/2022, n. 16049; Cass.17/05/2022, n. 15864; Cass.28/02/2020 n. 5475; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 28/02/2017, n. 5038; Cass. 19/08/2015, n. 16989; Cass.22/10/2014, n. 22484; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass.11/01/2012, n. 171; Cass. 27/04/2010, n. 9998; Cass. 02/03/2010, n. 4942; Cass. 25/05/2007, n. 12250; Cass. 10/02/2005, n. 2708); Il ricorso è datato 25 settembre 2019 e risulta notificato, a mani proprie, in data 3 ottobre 2019; esso è dunque tardivo e, in quanto tale, deve essere dichiarato inammissibile; non si deve provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto alcuna difesa la parte intimata; deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Paolo Spaziani est. A.C. 09.06.2022 N. R.G. 29401/2019 Pres. De Stefano Est. Spazrani parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.