Italian Supreme Court dismisses appeal regarding late appeal and litigation costs in execution opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appellant's cassation appeal against a lower court ruling that declared an appeal late. The appellant argued the appeal was timely due to a counterclaim, while the lower court held the proceedings were an execution opposition exempt from holiday term suspensions. The court rejected both arguments, confirming the appeal's lateness and upholding the standard calculation of litigation costs for execution opposition cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; d.m. 55/2014: The court dismisses an appeal claiming a counterclaim triggered holiday term suspensions in execution opposition proceedings and rejects arguments regarding the calculation of litigation costs when no specific trial phase occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
AOLO SPAZIANI Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 03361/2020 proposto da: Torrieri Di Tullio Umberto, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio De Gregorio -ricorrente - contro Torrieri Di Tullio Dante, -intimato - avverso la sentenza n. 1211/2019 della CORTE d'APPELLO di L'AQUILA; Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 3361/2020; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data 16/06/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA A seguito di una complessa vicenda giudiziale Umberto Torrieri Di Tullio venne condannato, dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in un giudizio di opposizione all’esecuzione nel quale risultava essere creditore opposto, alle spese di lite in favore di Dante Torrieri Di Tullio. La Corte di Appello di L’Aquila, adita da Umberto Torrieri Di Tullio, con sentenza n. 1211 del 10/07/2019, ha ritenuto tardiva l’impugnazione, in quanto la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 23/07/2013 e l’appello proposto avverso di essa era stato notificato nel marzo 2014 e, pertanto, non applicandosi la legge n. 742 del 7/10/1969, relativa alla sospensione feriale dei termini, esso risultava tardivo.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, su due motivi, di cui il secondo in via subordinata, Umberto Torrieri Di Tullio. Dante Torrieri Di Tullio è rimasto intimato. Per l’adunanza camerale del 16/06/2022 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito di memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale, ritualmente introdotta in giudizio prospettando che la disamina della riconvenzionale avrebbe comportato la necessità di applicare la sospensione feriale dei termini.
Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 3361/2020; estensore: C. Valle Il secondo mezzo, proposto in via subordinata rispetto al primo, denuncia violazione e (o) falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato dal d.m. n. 37 del 2018, per avere la Corte d’Appello liquidato le spese di lite anche con riferimento alle fasi di istruzione e trattazione, assenti nella fattispecie. Il ricorso è, con riferimento a entrambe le censure, inammissibile e infondato. L’impugnazione, nel primo mezzo, si incentra sull’affermazione della Corte d’Appello del non essere stata proposta dall’Umberto Torrieri di Tullio una domanda riconvenzionale, con la conseguenza che la controversia era esclusivamente di carattere oppositivo e pertanto esclusa dalla sospensione feriale.
L’affermazione decisoria è contrastata dal primo motivo di ricorso, in quanto l’impugnante afferma che esso aveva proposto specificamente domanda riconvenzionale, consistente nella dichiarazione di non opponibilità, nei suoi confronti, del pagamento effettuato da Dante Torrieri Di Tullio nelle mani dell’avvocato Petitti. Il detto argomentare, relativo alla rituale proposizione della domanda riconvenzionale (ossia dove e quando essa sarebbe stata proposta) tuttavia non è adeguatamente specificato e il ricorso, sotto tale profilo, è del tutto aspecifico, incorrendo in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ.
Ove, nondimeno, di dovesse accedere alla prospettazione del ricorrente, occorre ribadire che quella proposta dall ’Umberto Torrieri Di Tullio, che aveva veste di opponente, non era una domanda riconvenzionale, sebbene una domanda accessoria, la cui proposizione non vale a sottoporre il processo al regime della sospensione feriale, come da orientamento costante di questa Corte (Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 - 01) « Nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 3361/2020; estensore: C. Valle all'esecuzione ex art. 615 c. p. c., il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione in quanto domanda proposta in via principale.». Il secondo motivo verte sulla liquidazione delle spese, in quanto sarebbe mancata la fase di istruzione e quella di trattazione. Il mezzo è infondato in quanto è costante l’affermazione di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità, che la fase di trattazione si ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un’udienza specificamente dedicata alla trattazione o all’istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (Cass n. 20993 del 02/10/2020 Rv. 659152 – 01 e in precedenza, ma non massimata:
Cass. n. 21743 del 27/08/2019): «In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto.». Con riferimento alla misura della liquidazione delle spese deve, infine, affermarsi che essa è stata effettuata sulla base di importi medi, in relazione al valore della controversia, risultante in oltre Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 3361/2020; estensore:
C. Valle cinquemila euro, tenuto conto dei parametri per i giudizi dinanzi alla Corte d’Appello di cui al d.m. n. 55 del 10/03/2014. La giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, nel senso che occorra una specifica motivazione, da parte del giudice, soltanto per discostarsi dai valori medi delle tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014 (Cass. n. 00089 del 07/01/2021 Rv. 660050 – 02 e in precedenza Cass. n. 02386 del 31/01/2017 Rv. 642544 - 01). Il ricorso è, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di lite, non avendo la controparte espletato attività difensiva alcuna.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13