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Ordinanza — n. 26924/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced court costs, ruling partial victory precludes total cost award.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26924/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonella Zatta's appeal against a lower court's decision to reduce the costs awarded to Chiara Benegiamo. Zatta argued she was entirely victorious, yet the trial court excluded significant portions of the debt and fees. The court held that because Zatta's opposition was not fully accepted, she could not be considered totally victorious, making the partial cost allocation legally sound and discretionary.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; In proceedings regarding litigation costs, the Court of Cassation's review is limited to verifying that costs are not imposed on a totally victorious party, leaving the discretion to partially compensate costs to the trial judge when the outcome is not a complete victory.

Parole chiave

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litigation costs allocation partial victory defense Cassation review limits discretionary fee assessment opposizione precetto riduzione delle spese giudiziarie modificazione delle conclusioni diritto alla riduzione del prezzo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo è formulato in riferimento all’art. 360, comma 1, nn.
Art. 112 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
d.m. n. 115 del 2014
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24502 del 17/10/2017
Cass. n. 20289 del 09/10/2015
L’ulteriore parte di motivo, che deduce censura di illegittima liquidazione delle spese è pure infondata, atteso che è orientamento, oramai costante, di questa Corte, al quale il Collegio presta piena e convinta adesione, che (Cass. n. 20289 del 09/10/2015 Rv.
Sez. U n. 4315 del 20/02/2020
Cass. n. 18846 del 10/06/2022
657198 – 02 – 03 – 04; Cass. n. 18846 del 10/06/2022), alle quali può derogarsi soltanto qualora il giudizio d’impugnazione si concluda con esiti diversi dai suddetti, quali, a esempio, la rinuncia ritualmente accettata (Cass.
Cass. n. 23175 del 12/11/2015
18846 del 10/06/2022), alle quali può derogarsi soltanto qualora il giudizio d’impugnazione si concluda con esiti diversi dai suddetti, quali, a esempio, la rinuncia ritualmente accettata (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv.
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Testo completo

SPAZIANI Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 5354/2020 proposto da: Zatta Antonella, elettivamente domiciliato in Roma alla via Sabotino, n. 46, presso lo studio dell'avvocato Romano Claudio rappresentata e difesa dall'avvocato Palmieri Davide -ricorrente - contro Benegiamo Chiara, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianola Raffaella -controricorrente - avverso la sentenza n. 2519/2019 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 18/11/2019; Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 5354/2020; estensore:

C. Valle FATTI DI CAUSA Antonella Zatta impugna, con un unico motivo di ricorso, la sentenza n. 2519 del Tribunale di Monza, pubblicata il 18/11/2019, che, in controversia di opposizione agli atti esecutivi, ha ridotto parzialmente gli importi del precetto intimato da Chiara Benegiamo alla Zatta. Chiara Zatta resiste con controricorso. Il Procuratore Generale non ha formulato conclusioni per l’adunanza camerale del 16/06/2022. La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo è formulato in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 e 91 cod. proc. civ. e d.m. n. 115 del 2014.

Le censure affermano che il Tribunale ha errato nel non ritenere Chiara Benegiamo integralmente soccombente e che quindi la liquidazione delle spese è stata compiuta in modo riduttivo per Antonella Zatta, da considerarsi parte integralmente vittoriosa, in quanto le spese processuali risultavano ridotte del quaranta per cento, pur avendo il giudice affermato che spese di precetto e quelle della fase cautelare non fossero dovute. Il ricorso è infondato. Antonella Zatta non era, come risulta dalla sentenza impugnata, integralmente vittoriosa nel merito, in quanto l’opposizione a precetto da ella proposta non era stata integralmente accolta.

Il Tribunale di Monza, a fronte di un precettato di oltre settecento quaranta euro (€ 743,16) ha espunto le spese di precetto per oltre euro cento sessanta (€ 161,46) e il capitale di euro trecento sessanta e ottanta centesimi (€ 360,80), cosicché Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 5354/2020; estensore: C. Valle risultavano ancora dovuti, dalla Zatta, euro duecento venti e novanta centesimi 220,90. La Zatta, pertanto, non poteva essere ritenuta integralmente vittoriosa e comunque la parte di motivo che investe la statuizione del giudice di merito di parziale compensazione delle spese, in ragione della non integralità dell’esito vittorioso per la Zatta è conforme all’orientamento più volte espresso da questa Corte in tea di limiti al sindacato di legittimità in punto di spese, secondo il quale (Cass. n. 24502 del 17/10/2017 Rv. 646335 - 01):

« In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.». L’ulteriore parte di motivo, che deduce censura di illegittima liquidazione delle spese è pure infondata, atteso che è orientamento, oramai costante, di questa Corte, al quale il Collegio presta piena e convinta adesione, che (Cass. n. 20289 del 09/10/2015 Rv. 637440 - 01):

« In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.» Nella specie non risultano violati i minimi e massimi tariffari e, pertanto, la censura deve essere rigettata. Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 5354/2020; estensore:

C. Valle La censura pure contenuta nel ricorso, vertente sul capo di sentenza relativo all’obbligo di pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, è inammissibile, poiché non sono ammesse questioni sul contributo unificato in sede di impugnazione, trattandosi di conseguenza, quella della debenza dell’ulteriore somma a detto titolo, prevista automaticamente dalla legge per le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Sez. U n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 02 – 03 – 04; Cass. n. 18846 del 10/06/2022), alle quali può derogarsi soltanto qualora il giudizio d’impugnazione si concluda con esiti diversi dai suddetti, quali, a esempio, la rinuncia ritualmente accettata (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 - 01) e non risultando necessaria, viceversa, alcuna specifica statuizione del giudice dell’impugnazione nell’ipotesi di accoglimento della stessa.

Il ricorso, per quanto motivato, è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e dell’attività processuale espletata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza, pure in questa sede di legittimità, dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 5354/2020; estensore: C. Valle Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, s