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Ordinanza — n. 26815/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses two grounds but allows a third regarding the substantive nature of forced sale payment deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26815/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first two appeal grounds as factually irrelevant and lacking specificity regarding the appellant's private debts. However, it accepted the third ground arguing that the deadline for paying the forced sale price is substantive rather than procedural. Consequently, the lower court's judgment was quashed on this specific point and the case was remitted for further fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 1 legge n. 742/1969: The deadline for paying the price in a forced sale is of substantive nature and is not suspended during court holidays.

Parole chiave

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forced sale payment deadline substantive vs procedural terms court holiday suspension execution procedure termination Cassation remittal order procedura esecutiva esecuzione in via di pignoramento dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Il primo motivo fa valere violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art.
Art. 30 d.lgs. n. 46/1999
in relazione all’art. 30 del d.lgs.
Art. 85 d.P.R. n. 602/1973
chiedeva l’assegnazione dell’immobile pignorato (costituito da un capannone industriale in agro del Comune di Paternò) ai sensi dell’art. 85 del d.P.R.
Art. 1 legge n. 742/1969
in relazione all’art. 12 disp.
art. 586 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18421 del 8/06/2022
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Testo completo

SPAZIANI Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 35402/2019 proposto da: Vasta Anna, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Bonarrigo Salvatore -ricorrente - contro Igea Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell'avvocato Magnano Di San Lio Marcello rappresentatae difesa d all'avvocato Monfrini Santa -controricorrente - nonché contro Riscossione Sicilia S.p.a., -intimata - avverso la sentenza n. 1051/2019 della CORTE d'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/05/2019;

Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 35402/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data 16/06/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Anna Vasta subiva pignoramento immobiliare da parte di Riscossione Sicilia S.p.a. per crediti di natura erariale (per oltre sessantasettemila euro) e di natura comunque pubblica (per oltre euro centosettantatremila). Dopo tre incanti andati deserti Riscossione Sicilia S.p.a. chiedeva l’assegnazione dell’immobile pignorato (costituito da un capannone industriale in agro del Comune di Paternò) ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 29/09/1973.

Il giudice dell’esecuzione con ordinanza del 7/06/2012 assegnava provvisoriamente l’immobile allo Stato, fissando al concessionario termine di diciotto mesi dalla comunicazione dell’ordinanza suddetta per il versamento del prezzo e rinviava per il prosieguo al 12/02/2014. L’ordinanza era comunicata a Riscossione Sicilia in data 13/06/2012. Il prezzo veniva versato in data 28/01/2014. Anna Vasta chiese al giudice dell’esecuzione che fosse dichiarata estinta la procedura esecutiva per tardivo versamento del prezzo (che nella prospettazione della Vasta scadeva il 9/12/2013).

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza della Vasta con ordinanza del 20/01/2015. La Vasta interponeva reclamo che era rigettato dal Collegio del Tribunale di Catania con sentenza pubblicata il 28/04/2015. La Vasta proponeva, quindi, appello che era rigettato dalla Corte di Appello territoriale con sentenza n. 1051 del 2019. Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 35402/2019; estensore: C. Valle Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, Anna Vasta. Resiste con controricorso Igea Banca S.p.a. Riscossione Sicilia S.p.a.

è rimastaintimata. Per l’adunanza camerale del 16/06/2022 il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e la ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo fa valere violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 30 del d.lgs. n. 46 del 26/02/1999 e dell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973, per errata applicazione dell’art. 85 suddetto sebbene non si vertesse soltanto in tema di entrate erariali.

Il secondo mezzo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 30 del d.lgs. n.46 del 1999; Il terzo, e ultimo, mezzo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 12 disp. prel. cod. civ. con riferimento all’applicazione analogica in materia di termini processuali, avendo la sentenza impugnataaffermato che il termine di cui all’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 avrebbe natura processuale e sarebbe, pertanto, soggetto alla sospensione nel periodo feriale di cui alla legge n. 742 del 7/10/1969.

I primi due motivi rappresentano circostanze di fatto, quali quella del prevalente ammontare di crediti di soggetti diversi dallo Stato, e segnatamente di debiti derivanti dall’esposizione bancaria Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 35402/2019; estensore: C. Valle della Vasta con la Banca Igea S.p.a., delle quali non vi è alcuna traccia nelle precedenti fasi del giudizio e rispetto alle quali il ricorso risulta del tutto carente in termine di specificità, né dalla sentenza impugnata possono trarsi elementi favorevoli alla prospettazione della Vasta, in ordine al preponderante ammontare del credito privato e all’esiguità del ricavato per le pubbliche finanze.

Le dette circostanze, delle quali, ove adeguatamente rappresentate nelle pregresse fasi del giudizio, non viene, in diritto, neppure evidenziata la rilevanza ai fini dell’invalidità dell’esecuzione intrapresa e dell’illegittimità del rigetto dell’istanza di estinzione della procedura esecutiva, da parte del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania. Il terzo motivo, vertente sulla deroga al principio di tassatività delle ipotesi di sospensione dei termini processuali, ai sensi della legge n. 742 del 7/10/1969, per il periodo feriale è, viceversa, a differenza dei primi due mezzi, fondato.

La detta conclusione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, in quanto il termine per il deposito del prezzo della vendita forzata è stato, di recente, da sentenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e al cui orientamento intende assicurare continuità, ritenuto di carattere sostanziale, e non processuale (Cass. n. 18421 del 8/06/2022 Rv. 665021 - 01): « In tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa l'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 35402/2019; estensore:

C. Valle esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della legge n. 742 del 1969». Il terzo motivo è, pertanto, fondato, avuto riguardo alla natura di termine sostanziale, e non processuale, per il versamento del prezzo nella vendita forzata. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al terzo motivo. La causa, risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, con riferimento all’effettivo superamento del termine per il versamento del prezzo, è rinviata alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che nel deciderla dovrà attenersi a quanto statuito in questa sede e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di