Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26505/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26505/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26505/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Cirio Holding S.p.A., in amministrazione straordinaria, convenne in giudizio Diego Pablo Simeone per la restituzione di una somma di danaro che sosteneva essere stata versata su ordine e disposizione della Centrofinanziaria spa in pagamento del cd. Premio Scudetto corrisposto a 14 giocatori della SS Lazio; pagamento che sosteneva essere avvenuto senza causa, per non essere mai intervenuto alcun rapporto obbligatorio tra Orlo Holding ed il convenuto, né tra questo e la Centrofinanziaria spa. Il Tribunale di Roma respinse la domanda, ritenendo che quello effettuato dalla Gino Holding costituiva pagamento del terzo trovante causa nell'adempimento dell'obbligo assunto dalla SS Lazio con i calciatori (tra i quali il Simeone), del quale la stessa attrice era a conoscenza per far parte del medesimo gruppo societario al quale la Società Sportiva apparteneva.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1180 c.c, art. 1387 c.c; Ordinanza — n. 26505/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la riola:zione e/°///o applica.zione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cp.e. degli artt. 1180,1414, 1415,1416 e 1417 c.c. Il motivo di ricorso esordisce con la considerazione che era pacificamente inesistente l'operazione di finanziamento di Centrofinanziaria (collegata all'acquisto delle Azioni della SS Lazio da parte dei giocatori) ed era simulato il relativo ordine impartito da Centrofinanziaria a Cirio Holding di effettuare il pagamento. Se ne dedurrebbe, dunque, che quello della Cirio Holding costituì spontaneo adempimento dell'obbligo del terzo (sul punto è rimarcata la circostanza che i consigli di amministrazione sia della Cirio Holding, sia della SS Lazio erano presieduti da tal Cragnotti).

Parole chiave

Generato dall'IA
pagamento in mano di terzi retribuzione non pagata obbligo di restituzione pagamento dell'emolumento pagamento del subappaltatore imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1180 c.c
Il motivo e fondato e va accolto nella parte in cui invoca la violazione dell'art. 1180 c.c.
art. 1387 c.c
I:istituto dell'adempimento dell'obbligo del terzo, infatti, non comporta ontologica incompatibilità con la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o di mandato, potendo il solvens legittimamente assumere la veste di un rappresentante (art. 1387 c.c.) o quella di un mandatario (art.1703 c.c.).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

19 ORDINANZA sul ricorso 16931/2019 proposto da: Simeone Diego Pablo, elettivamente domiciliato in Roma Via Achille Lana 15 presso lo studio dell'avvocato Lantini Bruno, rappresentato e difeso dagli avvocati Giaconi Luca, Pappalardo Lorenzo; -ricorrente - contro Cirio Holding Spa in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliata in Roma Via di Villa Grazioli, 29 presso lo studio dell'avvocato Zaccheo Massimo che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2204/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 da PELLECCHIA ANTONELLA Rilevato che:

1. La Cirio Holding S.p.A., in amministrazione straordinaria, convenne in giudizio Diego Pablo Simeone per la restituzione di una somma di danaro che sosteneva essere stata versata su ordine e disposizione della Centrofinanziaria spa in pagamento del cd. Premio Scudetto corrisposto a 14 giocatori della SS Lazio; pagamento che sosteneva essere avvenuto senza causa, per non essere mai intervenuto alcun rapporto obbligatorio tra Orlo Holding ed il convenuto, né tra questo e la Centrofinanziaria spa. Il Tribunale di Roma respinse la domanda, ritenendo che quello effettuato dalla Gino Holding costituiva pagamento del terzo trovante causa nell'adempimento dell'obbligo assunto dalla SS Lazio con i calciatori (tra i quali il Simeone), del quale la stessa attrice era a conoscenza per far parte del medesimo gruppo societario al quale la Società Sportiva apparteneva.

2. La sentenza fu riformata dalla Corte d'appello di Roma, la quale ordinò, dunque, al Simeone di restituire alla Cirio Holding la somma in questione.

3. Per la cassazione dell'ultima, citata sentenza propone ricorso per cassazione il Simeone attraverso un solo motivo. Resiste con controricorso la Gino Holding spa in amministrazione straordinaria. Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la riola:zione e/°///o applica.zione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cp.e. degli artt. 1180,1414, 1415,1416 e 1417 c.c. Il motivo di ricorso esordisce con la considerazione che era pacificamente inesistente l'operazione di finanziamento di Centrofinanziaria (collegata all'acquisto delle Azioni della SS Lazio da parte dei giocatori) ed era simulato il relativo ordine impartito da Centrofinanziaria a Cirio Holding di effettuare il pagamento. Se ne dedurrebbe, dunque, che quello della Cirio Holding costituì spontaneo adempimento dell'obbligo del terzo (sul punto è rimarcata la circostanza che i consigli di amministrazione sia della Cirio Holding, sia della SS Lazio erano presieduti da tal Cragnotti).

5. Questa Corte ha già definito medesime controversie tra la stessa Cirio Holding ed altri calciatori della SS Lazio. In particolare, le sentenze Cass.n.8101-8102-8103-8104/2020 hanno accolto i ricorsi di altri calciatori avverso le sentenze della Corte d'appello di Roma che, con medesima motivazione di quella attualmente impugnata, aveva ordinato al ricorrente di restituire alla Cirio Holding la somma da questa corrispostagli. Il motivo e fondato e va accolto nella parte in cui invoca la violazione dell'art. 1180 c.c. da parte della Corte territoriale che ha accolto la domanda attorea.

I:istituto dell'adempimento dell'obbligo del terzo, infatti, non comporta ontologica incompatibilità con la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o di mandato, potendo il solvens legittimamente assumere la veste di un rappresentante (art. 1387 c.c.) o quella di un mandatario (art.1703 c.c.). La sussistenza di un mandato, per come accertata dalla Corte territoriale non è, dunque, ex se idonea e sufficiente al fine di riconoscere la fondatezza della domanda di ripetizione di indebito oggettivo. Nel giudizio di merito risulta accertato che Cirio Holding S.p.A. versò la somma oggetto di causa a Diego Pablo Simeone su disposizione, in nome e per conto della società Centrofinanziaria S.p.A.

Conseguentemente, Cirio Holding S.p.A. effettuò il pagamento non per proprio conto bensì su mandato della società suddetta, nell'interesse ed in rappresentanza di questa. Applicando predetti principi al caso di specie, risulta erronea la ricostruzione della Corte territoriale che ha qualificato il pagamento) in oggetto come pagamento sine causa. Infatti, la causa del versamento che Cirio Holding effettuò in favore dell'odierno controricorrente va individuata proprio nel mandato che la Centrofinanziaria S.p.A. conferì alla Cirio Holding S.p.A.

Del pari erronea risulta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello nega la sussumibilità della vicenda nella fattispecie di cui all'art. 1180 c.c., stante la carenza del requisito della spontaneità del pagamento. L'errore della Corte sta proprio nell'indagare il requisito della "spontaneità", non già rispetto a Centrofinanziaria S.p.A., in qualità di mandante, bensì rispetto a Cirio Holding S.p.A., essendo quest'ultima mera mandataria. Infine, essendo il mandatario un mero esecutore, quandanche si ritenesse che la Centrofinanziaria S.p.A. abbia disposto detti pagamenti in maniera non spontanea, comunque, solo tale società sarebbe legittimata a domandare la restituzione delle somme, essendo il mandante in nome e per conto del quale il pagamento fu effettuato.

Al più, la Cirio Holding S.p.A., nel dedurre che la Centrofinanziaria eseguì un pagamento non dovuto, avrebbe dovuto proporre la domanda di restituzione in nome o per conto della prima e in qualità di sua mandataria.

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione personale.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione personale.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte sup