Sentenza — n. 26504/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 185/2020 R.G., proposto da United Parcel Service Italia s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Manca Di Toro, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Università IUAV di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi A,kel Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di Brusato Trasporti s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Via Properzio n. 27, presso lo Studio dell'Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1737 c.c, art. 2043 c.c, art. 1741 c.c, art. 1678 c.c; Sentenza — n. 26504/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Fissata la pubblica udienza, i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto: il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale proposto dalla UPS Italia e l'accoglimento dei rimanenti tre; il rigetto del ricorso incidentale proposto dall'Università IUAV di Venezia; l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Brusato Trasporti s.r.l.
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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 185/2020 R.G., proposto da United Parcel Service Italia s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Manca Di Toro, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Università IUAV di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi A,kel Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di Brusato Trasporti s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Via Properzio n. 27, presso lo Studio dell'Avv.
Marco Ranni; rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Scantamburlo, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionata- per la cassazione della sentenza n. 3630/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12 settembre 2019, notificata il 18 ottobre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere relatore Paolo Spaziani. FATTI DI CAUSA Con citazione del 24 dicembre 2012 l'Università IUAV di Venezia (di seguito: l'Università) convenne la Brusato Trasporti s.r.l. (di seguito: la Brusato Trasporti) e la United Parcel Service Italia s.r.l. (di seguito: la UPS Italia) dinanzi al Tribunale di Venezia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla mancata consegna, entro il termine stabilito in contratto, di un plico contenente la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di un servizio di pianificazione territoriale e trasporti, dalla quale era stata esclusa per fatto imputabile alle due società.
Espose che il 23 giugno 2011 aveva stipulato con la Brusato Trasporti un contratto di spedizione del plico in partenza da Venezia Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani con arrivo a destinazione garantito entro le ore 12.00 del 24 giugno 2011 presso l'indirizzo del Consorzio per lo sviluppo del Polesine, avente sede a Rovigo. Soggiunse che la Brusato Trasporti, nel garantire la consegna entro l'ora e il giorno stabiliti, si era avvalsa, per il trasporto, della UPS Italia. Concluse che, peraltro, il plico contenente la documentazione dell'offerta da presentare alla gara era stato recapitato dall'autista della UPS Italia alle ore 12.13 del 24 giugno 2011, con un ritardo di 13 minuti, ciò che aveva comportato la sua esclusione dalla gara medesima.
Dedotta la responsabilità contrattuale della Brusato Trasporti e quella extracontrattuale della UPS Italia, ne domandò dunque la condanna al risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli, consistenti sia nel danno emergente (pari al valore del lavoro - andato perduto - dei componenti del qualificato gruppo di studio che aveva provveduto alla predisposizione dell'offerta da presentare entro il termine essenziale delle ore 12.00 del 24 giugno 2011) sia del lucro cessante (consistente nel danno per perdita di chance). Costituitesi in giudizio le società convenute, il Tribunale di Venezia, pur avendo accertato il dedotto ritardo nella consegna del plico, rigettò la domanda per mancata prova del danno, sul rilievo che, in seguito alla comparazione tra l'offerta che avrebbe voluto presentare l'Università IUAV di Venezia e quella presentata dall'ente che si era effettivamente aggiudicato la gara, quest'ultima era risultata oggettivamente migliore, sicché l'attrice non aveva dimostrato che, ove vi avesse potuto partecipare, la gara avrebbe avuto, per essa, esito positivo.Paolo Spaziani est.
P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Proposto appello dall'Università, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la UPS Italia a risarcire all'Università IUAV di Venezia il danno da lucro cessante per perdita di chance (liquidato in Euro 7.000) e ha posto a carico della UPS Italia sia le spese del rapporto processuale relativo ai due gradi di giudizio intercorso tra essa e l'Università, sia le spese del rapporto processuale relativo ai due gradi di giudizio intercorso tra essa e la Brusato Trasporti, che aveva proposto nei suoi confronti domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza.
La Corte territoriale ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni:
a) il contratto concluso tra l'Università e la Brusato Trasporti s.r.l. doveva essere qualificato come "spedizione" e non come "spedizione- trasporto", atteso che la Brusato Trasporti, in qualità di mandataria, si era obbligata a stipulare (ed aveva effettivamente stipulato) un contratto di trasporto del plico con la UPS Italia per conto della mandante Università. Tale qualificazione non era impedita dal fatto che la Brusato Trasporti si fosse occupata essa stessa del ritiro del plico presso l'Università e della sua consegna alla UPS Italia, dal momento che questa attività non costituiva "parte del trasporto" ma semplice "operazione accessoria", ai sensi dell'art. 1737 c.c..
Pertanto, la Brusato Trasporti aveva assunto nei confronti della mandante Università soltanto gli obblighi del mandatario- spedizioniere, ai sensi della norma sopra citata, non anche quelli propri del vettore, previsti dall'art.1741 c.c. a carico dello spedizioniere che assume l'esecuzione, anche solo in parte, del trasporto. Gli obblighi del mandatario-spedizioniere, inoltre, risultavano regolarmente adempiuti, poiché, da un lato, la Brusato Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Trasporti aveva assunto solo l'obbligo di concludere il contratto di trasporto per conto della mandante, non anche quello di eseguirlo, talché il terzo vettore era un suo contraente e non un suo ausiliario ai sensi dell'art.1228 c.c.; dall'altro lato, la scelta di UPS Italia, società di trasporti di livello internazionale già sperimentata con successo in molte occasioni, non poteva manifestare una culpa in eligendo.
La Brusato Trasporti, dunque, andava esente da responsabilità;
b) non era configurabile un rapporto contrattuale tra l'Università e la UPS Italia, in quanto il contratto di trasporto era stato concluso dallo spedizioniere-mandatario (Brusato Trasporti) per conto (ma non in nome) della mandante (Università). Esclusa, dunque, la sua responsabilità contrattuale, la UPS Italia doveva peraltro ritenersi responsabile nei confronti dell'Università a titolo extracontrattuale, atteso che la ritardata consegna del plico rispetto all'orario stabilito integrava comunque una condotta colposa da cui era derivato un danno in capo all'Università medesima: al riguardo, dovevano ritenersi «prive di pregio le difese di UPS circa la mancata conoscenza del contenuto del plico, dell'importanza della sua consegna entro le 12.00 del 24 giugno 2011 e dello "sforamento di soli 13 minuti" rispetto all'orario previsto, poiché tali argomentazioni non [erano] sufficienti ad escludere la responsabilità di UPS ex art.2043 c.c.» (p.7 della sentenza);
c) quanto alle conseguenze dannose dell'illecito, doveva escludersi il dedotto danno emergente, in quanto i componenti del gruppo di studio impegnato nella predisposizione dell'offerta erano dipendenti dell'Università che avevano svolto la loro attività nell'esecuzione della prestazione oggetto del relativo rapporto di lavoro, senza che fossero stati provati costi ulteriori o diversi rispetto Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani agli emolumenti loro spettanti in ragione del rapporto medesimo; invece, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, doveva ritenersi sussistente il lucro cessante per perdita di chance, la quale doveva essere individuata non nella perdita della gara ma nella perdita della possibilità di parteciparvi: questo danno andava equitativamente determinato in Euro 7.000.
Ha proposto ricorso per cassazione la UPS Italia s.r.l. sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso la Brusato Trasporti s.r.l. proponendo ricorso incidentale fondato su due motivi e condizionato all'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale. Ha resistito con controricorso altresì l'Università IUAV di Venezia, proponendo a sua volta ricorso incidentale articolato in tre motivi. La UPS Italia s.r.l. ha resistito ai ricorsi incidentali con controricorso. La Brusato Trasporti ha resistito con controricorso al ricorso incidentale dell'Università, eccependone preliminarmente l'inammissibilità.
Fissata la pubblica udienza, i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto: il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale proposto dalla UPS Italia e l'accoglimento dei rimanenti tre; il rigetto del ricorso incidentale proposto dall'Università IUAV di Venezia; l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Brusato Trasporti s.r.l.
Non sono state depositate memorie.Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani RAGIONI DELLA DECISIONE I. I motivi del ricorso principale proposto dalla UPS Italia sono i seguenti. I.1. Con il primo motivo viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso, nonché violazione dell'art.2043 c.c.. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale della UPS Italia s.r.I., viene censurata, per un verso, per avere omesso di esaminare il fatto negativo che nel contratto di spedizione non era stato fissato un termine essenziale per la consegna del plico, né era stato fatto alcun riferimento al contenuto dello stesso; per altro verso, per avere, in tal modo, erroneamente ritenuto colposa la condotta della società vettrice nell'esecuzione del trasporto. 1.2.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso. La sentenza impugnata è censurata ancora nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale della UPS Italia nei confronti dell'Università. La ricorrente principale deduce al riguardo che, pur essendo astrattamente possibile ravvisare nella condotta del vettore il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, quest'ultima presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di fatti e comportamenti specifici, estranei al contenuto delle obbligazioni assunte in forza del contratto di trasporto e costituenti illecito aquiliano.
Evidenzia che, invece, nel caso di specie, i fatti e i comportamenti ritenuti rilevanti ai sensi dell'art.2043 c.c. coincidevano con il dedotto inadempimento delle Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani obbligazioni contrattuali inerenti al trasporto, non essendo stati allegati né dimostrati fatti diversi, integranti lesione di autonome posizioni soggettive spettanti al danneggiato indipendentemente dal predetto contratto. 1.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.2043 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso.
La sentenza impugnata è censurata per avere riconosciuto in capo all'Università il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, non ostante essa non avesse fornito alcuna prova circa il grado di probabilità di vincere la gara; prova che avrebbe potuto essere fornita attraverso la produzione - che invece era stata omessa - dell'originale del plico e del suo contenuto spediti alla stazione appaltante, in modo da consentire una comparazione tra l'offerta formulata dall'Università attrice e quella formulata dall'ente poi risultato vincitore. 1.4.
Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.1226 c.c. La sentenza della Corte lagunare è censurata per avere fatto ricorso alla liquidazione equitativa in mancanza della prova della sussistenza stessa del danno, con ciò surrogando indebitamente le carenze probatorie imputabili alla parte onerata di dimostrare i fatti costitutivi del vantato diritto al risarcimento. 1.5. Con il quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. La decisione impugnata viene censurata per avere posto a carico della UPS Italia le spese di entrambi i gradi di merito relative al rapporto processuale intercorso con la Brusato Trasporti.Paolo Spaziani est.
P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani La ricorrente principale deduce che non aveva proposto alcuna domanda nei confronti della Brusato Trasporti rispetto alla quale fosse configurabile una sua soccombenza, evidenzia che, al contrario, avrebbe dovuto piuttosto ritenersi sussistente una soccombenza della Brusato Trasporti in relazione alla domanda di garanzia da questa formulata nei suoi confronti in via subordinata. II. I motivi del ricorso incidentale (condizionato all'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale) proposto dalla Brusato Trasporti s.r.l. sono i seguenti. 11.1.
Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e/o 92 c.p.c.. La proponente ricorso incidentale condizionato deduce che la legittimazione ad essere condannata al rimborso delle spese processuali da essa sostenute spettava, non all'UPS Italia (che non era risultata soccombente rispetto alla domanda di garanzia formulata contro di essa per mancata integrazione della condizione - soccombenza della Brusato Trasporti sulla domanda risarcitoria proposta dall'Università - a cui la predetta domanda di garanzia era subordinata), ma all'Università medesima, la cui domanda di risarcimento del danno proposta contro la Brusato Trasporti era stata rigettata e che dunque era risultata soccombente nei suoi confronti.
Sostiene che, pertanto, erroneamente la Corte di appello avrebbe posto a carico dell'UPS Italia le spese concernenti i due gradi di giudizio relative al rapporto processuale con essa intercorso, anziché emettere tale condanna nei confronti dell'Università, come correttamente aveva fatto il Tribunale in ordine alle spese del primo grado, con statuizione che non avrebbe potuto essere riformata in appello, atteso il rigetto dell'impugnazione proposta dall'Università Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani avverso le statuizioni della sentenza di primo grado favorevoli alla Brusato Trasporti. 11.2.
Con il secondo motivo viene denunciata nullità, ex art. 132 n. 4 c.p.c., del capo della sentenza di appello contenente la statuizione sulle spese relative al rapporto processuale tra l'Università e la Brusato Trasporti. Quest'ultima, dopo avere evidenziato la mancanza della predetta statuizione surrogata da quella, indebita, contenente la condanna della UPS Italia, deduce che, per l'ipotesi in cui dovesse invece ritenersi che la Corte di appello abbia statuito implicitamente sul punto, compensando le spese del rapporto processuale intercorso tra la Brusato Trasporti e l'Università, tale implicita statuizione sarebbe nulla per mancanza di motivazione, non essendo supportata da alcuna argomentazione volta a giustificare la compensazione, non ostante la totale soccombenza dell'Università.
III. I motivi del ricorso incidentale proposto dalla Università IUAV di Venezia sono i seguenti. 111.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1737, 1741 e 1218 c.c. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui, previa qualificazione del contratto concluso tra l'Università e la Brusato Trasporti come "spedizione" (e non come "spedizione -trasporto"), ha escluso la responsabilità contrattuale della medesima Brusato Trasporti quale spedizioniere-vettore, ai sensi dell'art. 1741 c.c., non ostante essa avesse assunto l'esecuzione parziale del trasporto, prelevando il plico dall'Università e consegnandolo all'UPS Italia. 111.2.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1737 e 1218 c.c. Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani La sentenza impugnata è censurata ancora nella parte in cui ha escluso la responsabilità contrattuale della Brusato Trasporti. L'Università ricorrente incidentale deduce che, quand'anche fosse ritenuta corretta in iure la qualificazione del contratto stipulato con la Brusato Trasporti come semplice spedizione (con conseguente riduzione dell'attività di trasporto parziale effettuata dallo spedizioniere a mera operazione accessoria, ai sensi dell'art.1737 c.c.), sarebbe pur sempre residuata una sua responsabilità contrattuale ai sensi dello stesso art.1737 c.c. o, più in generale, ai sensi dell'art.1710 c.c., avendo essa assunto, con la stipula del contratto di spedizione, integrante una species del mandato senza rappresentanza, le obbligazioni proprie del mandatario.
Poiché le obbligazioni del mandatario-spedizioniere non si esauriscono nella conclusione del contratto di trasporto, ma comprendono anche le prestazioni accessorie utili e necessarie al trasporto medesimo e poiché nella fattispecie tali prestazioni (in cui erano ricomprese il ritiro e la puntuale consegna del plico al destinatario) non erano state esattamente eseguite, la Corte di merito avrebbe dovuto accertare l'inadempimento della Brusato Trasporti, anche nella qualità di semplice spedizioniere. 111.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1218, 1223 c.c. La sentenza di appello è censurata nella parte in cui, pur affermando la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della UPS Italia, ha limitato l'accertamento delle conseguenze dannose dell'illecito al solo lucro cessante da perdita di chance, escludendo il dedotto danno emergente derivante dalla perdita dei risultati del Paolo Spaziani est.
P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani lavoro dei componenti del qualificato gruppo di studio che aveva provveduto alla predisposizione dell'offerta. Secondo l'Università ricorrente incidentale, l'argomentazione posta a fondamento di tale statuizione negativa - secondo la quale gli oneri sostenuti dall'ateneo erano coincisi con la retribuzione che esso avrebbe comunque dovuto erogare ai componenti del predetto gruppo, i quali erano tutti suoi dipendenti - non terrebbe conto della circostanza che le risorse utilizzate nella fattispecie per la retribuzione del personale, docente e non docente, che aveva partecipato al gruppo di lavoro, erano state spese a vuoto a causa della condotta colposa della Brusato Trasporti s.r.I., la quale aveva vanificato l'attività professionale svolta dai dipendenti dell'ateneo, rendendola inutile e determinando in tal modo in capo all'ente un danno emergente qualifica bile come danno da disservizio, caratterizzato dallo spreco di risorse pubbliche e da riflessi negativi sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità dell'azione amministrativa.
IV. I motivi del ricorso principale proposto dall'UPS Italia e quelli dei ricorsi incidentali proposti dalla Università e dalla Brusato trasporti concernono, rispettivamente, le tre principali questioni affrontate dalla sentenza impugnata, concernenti:
a) l'accertata responsabilità extracontrattuale della vettrice UPS Italia e delle conseguenze dannose dell'illecito ad essa imputato;
b) l'esclusione, al contrario, della dedotta responsabilità contrattuale dello spedizioniere Brusato Trasporti;
c) il regolamento delle spese del giudizio. IV.a. La questione relativa all'accertamento della responsabilità extracontrattuale dell'UPS Italia verso l'Università e delle conseguenze dannose del suo illecito costituisce l'oggetto specifico dei Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani primi quattro motivi del ricorso principale proposto dall'UPS Italia medesima. IV.a.l. Il secondo motivo di questo ricorso, ad onta della formale intestazione, va rettamente qualificato come doglianza con cui si denuncia, non già un error in iudicando (art.360 n.3 c.p.c.) né l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso (art.360 n.5 c.p.c.), bensì l' error in procedendo (art.360 n.4 c.p.c.) consistente nella violazione dell'art.132 n.4 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al giudizio sulla ritenuta sussistenza, nella condotta dell'UPS Italia, degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ex art.2043 c.c. Al riguardo va ricordato, in via generale, che il ricorso per cassazione, pur avendo ad oggetto le censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c. e pur dovendo essere articolato in specifici motivi riconducibili in modo immediato ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non richiede, tuttavia, l'adozione di formule sacramentali né l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass.
Sez. U. 24/07/2013, n. 17931); pertanto, il giudice di legittimità può procedere a qualificare il vizio dedotto in senso diverso dall'intestazione formale della doglianza formulata dalla parte, quando esso abbia il contenuto sostanziale di altra censura pur non formalmente evocata. Nel caso di specie, con il secondo motivo l'UPS Italia, ricorrente principale, ha formalmente evocato la violazione dell'art.2043 c.c. nonché l'omesso esame di fatto decisivo e controverso, sul rilievo che, pur essendo astrattamente possibile ravvisare nella condotta del vettore il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità Paolo Spaziani est.
P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani extracontrattuale, nel caso di specie non era stato dato conto dell'accertamento di fatti e comportamenti diversi da quelli costituenti inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di trasporto, i quali, ponendosi al di fuori della responsabilità ex recepto, azionabile esclusivamente dalla controparte del predetto contratto, concretassero la lesione di posizioni soggettive distinte da quelle protette dal contratto medesimo, dando luogo ad un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art.2043 c.c..
Questa censura, nella sua portata sostanziale, denuncia, peraltro, non già la violazione di legge o l'omesso esame ma piuttosto l'omessa motivazione sull'accertamento della specifica condotta colposa posto a fondamento del giudizio circa la sussistenza dell'illecito extracontrattuale imputato all'UPS Italia, che invece viene fatto coincidere direttamente con il ritenuto inesatto adempimento dell'obbligazione di puntuale consegna della cosa oggetto del trasporto e non ostante le circostanze allegate, in senso contrario, dal vettore, il quale aveva dedotto che non era stato contrattualmente fissato un termine per l'esecuzione del trasporto e che egli non era a conoscenza del contenuto del plico trasportato.
IV.a.2. Così qualificata, la doglianza formulata con il secondo motivo assume carattere preliminare rispetto a quelle formulate con il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e deve essere pertanto esaminata per prima. Essa è fondata. La Corte territoriale ha correttamente escluso che l'UPS Italia potesse essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale nei confronti dell'Università, atteso, da un lato, che al contratto di spedizione stipulato tra quest'ultima (mandante) e la Brusato Paolo Spaziani e P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres.
Frasca Est. Spaziani Trasporti (mandataria-spedizioniera) si applicava la disciplina del mandato senza rappresentanza, secondo la quale i diritti derivanti dagli atti compiuti dal mandatario con i terzi in esecuzione del mandato (nel caso di specie: il contratto di trasporto stipulato tra Brusato Trasporti e UPS Italia) si acquistano in capo al mandatario e non in capo al mandante (art.1705, primo comma, c.c.); e considerato, dall'altro lato, che non risulta che, nella fattispecie, l'Università avesse fatto valere in surrogazione i diritti derivanti dal contratto di trasporto in capo allo spedizioniere, acquistati esclusivamente da quest'ultimo per avere egli agito per conto, ma non anche in nome, della mandante.
Ciò posto, la Corte di merito, nel ritenere invece configurabile la responsabilità extracontrattuale dell'UPS Italia nei confronti dell'Università, avrebbe dovuto argomentare in ordine alla sussistenza, in capo al vettore, di una condotta colposa avente i requisiti costitutivi dell'illecito aquiliano ex art.2043 c.c., per un verso dando conto della idoneità di tale condotta a ledere non solo i diritti derivanti dal contratto di trasporto in capo allo spedizioniere, ma anche posizioni soggettive spettanti al terzo danneggiato (l'Università) rimasto estraneo al contratto stesso; per altro verso, evidenziando le ragioni della ritenuta irrilevanza, in funzione dell'esclusione dell'illecito medesimo, delle circostanze dedotte dal vettore in ordine alla mancata conoscenza del contenuto del plico trasportato e del carattere essenziale del termine di consegna.
Con riguardo al primo aspetto - che avrebbe richiesto una argomentazione in ordine alla posizione in essere da parte del vettore di una specifica condotta, anche meramente colposa (Cass.06/12/2018, n. 31536), ma comunque distinta da quella di Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani inadempimento, idonea a cagionare il danno ingiusto consistente nella lesione del diritto di credito assunto dall'Università in seguito alla stipula del contratto di spedizione con la Brusato Trasporti - la motivazione è stata del tutto omessa: la sussistenza dell'illecito aquiliano, infatti, è stata desunta direttamente dalla circostanza che l'UPS aveva «consegnato il plico al di fuori dell'orario come da obbligazione assunta con lo spedizioniere Brusato Trasporti s.r.l.» (cfr. p.7 della sentenza impugnata, sub par.24), sicché non viene dato conto della necessaria valutazione del profilo della responsabilità aquiliana al di fuori delle disposizioni che regolano il contratto di trasporto e sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore rilevanti a tali fini (Cass. 24/06/2020, n. 12420).
Con riguardo al secondo aspetto, la motivazione, pur formalmente sussistente, è tuttavia meramente apparente, poiché, dinanzi alle deduzioni relative alle circostanze della ignoranza della natura delle cose trasportate da parte del vettore e alla mancata previsione contrattuale di un termine essenziale, la Corte territoriale si è limitata a rilevare che «sono del tutto prive di pregio le difese di UPS circa la mancata conoscenza del contenuto del plico, dell'importanza della sua consegna entro le ore 12:00 del giorno 24.06.2011 e dello "sforamento di soli 13 minuti" rispetto all'orario previsto poiché tali argomentazioni non sono sufficienti ad escludere la responsabilità di UPS ex art.2043 c.c.» (cfr., ancora, p.7 della sentenza, sub par.23).
Il carattere tautologico del riportato passaggio motivazionale rende evidente la sua incapacità di attingere la soglia del "minimo costituzionale", tanto più se si tenga conto della circostanza che, in Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani difetto della fissazione contrattuale di un termine essenziale, il ritardo di soli 13 minuti nella consegna al destinatario delle cose trasferite in esecuzione di un contratto di trasporto, integra una inesattezza temporale della prestazione che è di norma socialmente tollerata e, dunque, giuridicamente irrilevante ai fini della valutazione dell'adempimento del vettore poiché non incide negativamente, in genere, sul completo ed integrale soddisfacimento dell'interesse creditorio del mittente; interesse che costituisce, per il debitore, non solo criterio di determinazione della prestazione da eseguire (art.1174 c.c.) ma anche criterio di valutazione della prestazione eseguita (Cass. 19/05/2022, n. 16224).
Se, dunque, viene in considerazione una inesattezza temporale della prestazione che resta di norma irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità contrattuale, la Corte di merito avrebbe dovuto a maggior ragione spiegare per quale motivo tale inesattezza doveva ritenersi invece rilevante in funzione del diverso giudizio di responsabilità extracontrattuale, in quanto ininfluente sul persistente carattere illecito della condotta del vettore e sulla sua idoneità a ledere posizioni soggettive tutelate indipendentemente dal contratto di trasporto.
IV.a.3. Il secondo motivo del ricorso principale deve, pertanto, essere accolto, in quanto, nella parte in cui contiene l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della vettrice UPS Italia verso l'Università, la sentenza impugnata si mostra affetta da una anomalia motivazionale (motivazione per un verso omessa, per altro verso apparente) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ledendo l'esigenza costituzionale della motivazione dei Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani provvedimenti giurisdizionali (art.111, sesto comma, Cost.), e che ne determina la nullità (Cass.
Sez. U 07/04/2014 nn. 8053 e 8054). IV.a.4. Dall'accoglimento del secondo motivo - che comporta la cassazione (in relazione ad esso) della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte lagunare, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio di merito sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale proposta dalla Università nei confronti dell'UPS Italia, motivando specificamente sulla sussistenza o meno dell'illecito aquiliano del vettore e sulle eventuali sue conseguenze dannose - restano assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale.
IV.b. La questione relativa all'esclusione della responsabilità contrattuale dello spedizioniere Brusato Trasporti verso l'Università costituisce l'oggetto specifico dei primi due motivi del ricorso incidentale proposto dalla Università medesima. IV.b.l. In proposito va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità di questa impugnazione sollevata dalla Brusato Trasporti s.r.l. nel controricorso con cui ha specificamente resistito al ricorso incidentale dell'Università. La controricorrente, dopo aver evidenziato che l'Università le aveva notificato la sentenza di appello in data 23 ottobre 2019, ha dedotto che la stessa Università, a seguito del ricorso principale proposto dalla UPS Italia il successivo 17 dicembre 2019, aveva impugnato la medesima sentenza con ricorso incidentale tardivo, notificatole il 27 gennaio 2020, dunque oltre la scadenza del termine "breve" di cui all'art.325 c.p.c..
Sulla base di tali deduzioni - ed assumendo in diritto che con l'impugnazione incidentale tardiva sarebbe possibile rimettere in Paolo Spa est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani discussione solo la parte della sentenza oggetto del ricorso principale, nella specie afferente alle questioni connesse con l'accertamento della responsabilità extracontrattuale delle UPS Italia e non alle diverse questioni relative all'esclusione della responsabilità contrattuale della Brusato Trasporti, sul cui accertamento negativo sarebbe sceso il giudicato - la Brusato Trasporti ha invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo proposto dall'Università.
In contrario - senza entrare nella controversa questione se le regole sull'impugnazione incidentale tardiva riguardino esclusivamente la c.d. impugnazione incidentale oppositiva (sul presupposto che l'interesse all'impugnazione presupporrebbe il carattere inscindibile delle cause: in tal senso, Cass. Sez. U 29/10/2020, n. 23903) o investano pure la c.d. impugnazione incidentale adesiva (sul diverso presupposto che l'interesse all'impugnazione sorgerebbe anche nelle cause scindibili, nell'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, rendendo così ammissibile l'impugnazione tardiva di quest'ultima, a tutela della sua reale utilità: in tal senso, Cass.
Sez. U 27/11/2007, n. 24627; Cass. Sez. U, 04/08/2010, n. 18049) - deve, peraltro, rilevarsi che il ricorso principale proposto dalla UPS Italia ha ad oggetto non soltanto le statuizioni della sentenza di appello sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale proposta dall'Università nei confronti della UPS Italia (primi quattro motivi, sui quali v. supra), ma anche la statuizione di condanna della UPS Italia al rimborso delle spese di entrambi i gradi di merito in favore della Brusato Trasporti (quinto motivo, su cui v. infra), il sindacato sulla quale presuppone Paolo Spaziani es P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres.
Frasca Est. Spaziani l'individuazione dei rispettivi profili di soccombenza e vittoria all'interno dello specifico rapporto processuale sorto in seguito alla proposizione, da parte della Brusato Trasporti contro la UPS Italia, della domanda di garanzia condizionata all'eventuale sua soccombenza sulla domanda di risarcimento del danno contrattuale formulata nei suoi confronti dall'Università. Non è dunque vero che il ricorso principale attinga unicamente la domanda proposta dall'Università nei confronti dell'UPS Italia (sulla quale il litisconsorzio tra quest'ultima e la Brusato Trasporti, convenute come responsabili solidali, era meramente facoltativo); piuttosto, esso coinvolge anche la statuizione intervenuta sulla domanda formulata dall'Università contro la Brusato Trasporti, rispetto alla quale la convenuta aveva innestato un litisconsorzio processuale necessario con la UPS Italia, mediante la proposizione, nei confronti di quest'ultima, della connessa domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza.
In definitiva, l'Università, essendo attinta dal ricorso principale della UPS Italia quale litisconsorte sulla domanda da essa proposta contro la Brusato Trasporti s.r.I., era legittimata ad impugnare con ricorso incidentale tardivo le statuizioni della sentenza di appello relative a tale domanda (arg. ex artt. 331 e 334 c.p.c.). IV.b.2. Tanto premesso sull'ammissibilità del ricorso incidentale dell'Università, il primo motivo di questo ricorso - con cui si deduce violazione degli artt.1737, 1741 e 1218 c.c. - è fondato e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo.
La Corte territoriale ha escluso la responsabilità contrattuale della Brusato Trasporti sul rilievo che il contratto concluso tra essa e l'Università dovesse essere qualificato come "spedizione" e non come Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani "spedizione-trasporto"; in tal senso ha tratto argomento dalla circostanza che la Brusato Trasporti aveva stipulato un contratto di trasporto con la UPS Italia per conto della mandante Università, mentre invece ha escluso che assumesse rilievo, in senso contrario, la diversa circostanza che la Brusato Trasporti avesse provveduto al ritiro del plico presso l'Università e alla sua consegna alla UPS Italia: quest'ultima attività, infatti, secondo la Corte territoriale, non avrebbe costituito «parte del trasporto» ma semplice «operazione accessoria» (cfr. p. 6 della sentenza impugnata), ai sensi dell'art.1737 c.c.; la Brusato Trasporti, pertanto, non avrebbe assunto nei confronti della mandante gli obblighi propri dello spedizioniere-vettore ex art.1741 c.c., ma solo quelli del mandatario- spedizioniere di cui al citato art.1737 c.c., adempiendoli puntualmente.
IV.b.3. Al riguardo va osservato che, a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata ad individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass. 04/06/2021, n. 15603).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che la Brusato Trasporti, oltre ad avvalersi della UPS Italia per il trasporto, ne aveva eseguito in proprio una parte, perché si era occupata del ritiro del plico presso l'Università e della successiva consegna al vettore. A Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani questo elemento di fatto (descritto a p.6 della sentenza) doveva attribuirsi rilevanza qualificante nell'operazione di sussunzione volta alla qualificazione del negozio giuridico stipulato tra le parti.
Da tale accertamento di fatto, precisamente, era emerso lo svolgimento di una attività che non poteva essere relegata a mera operazione accessoria della spedizione ex art.1737 c.c. (alla stessa stregua, ad es., della custodia delle merci prima della partenza o del carico delle stesse sul mezzo di trasporto); veniva infatti in considerazione una attività (il trasferimento di cose da un luogo all'altro) rientrante nella prestazione tipica che costituisce oggetto della principale obbligazione derivante in capo al vettore dal contratto di trasporto di cose, quale descritta nell'art. 1678 c.c..
Pertanto, si era integrata pienamente la fattispecie della c.d. spedizione-trasporto di cui all'art. 1741 c.c. (lo spedizioniere aveva assunto l'esecuzione di parte del trasporto) con conseguente acquisizione, da parte sua, degli obblighi e della responsabilità del vettore. Il giudizio di merito circa la sussistenza della responsabilità contrattuale della Brusato Trasporti nei confronti dell'Università (nella specie negata) avrebbe dovuto muovere dalla qualificazione, nei predetti termini, del contratto stipulato inter partes e delle obbligazioni assunte dallo spedizioniere-vettore.
IV.b.4. In accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Università - cui consegue l'assorbimento del secondo motivo - la gravata sentenza deve essere cassata in relazione, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, perché riesamini, alla luce degli enunciati principi, la domanda di Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani risarcimento del danno contrattuale proposta dalla Università nei confronti della Brusato Trasporti. IV.b.5. È invece infondato - e deve pertanto essere rigettato - il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Università, con cui la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha negato la sussistenza, tra le conseguenze dannose dell'illecito subìto dalla danneggiata, del danno emergente costituito dalla perdita del lavoro del personale impegnato nella predisposizione dell'offerta.
È infatti evidente che, a prescindere da ogni considerazione sull'inutile spendita di risorse pubbliche, l'accertamento della sussistenza di un danno civilistico avrebbe postulato l'allegazione e la prova (di cui era onerata la presunta danneggiata) che, ove non fossero stati impegnati nella predisposizione del progetto di partecipazione alla gara pubblica, i dipendenti dell'Università sarebbero stati adibìti ad altri lavori parimenti utili. IV.c. Le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al regolamento delle spese del giudizio di merito costituiscono l'oggetto specifico del quinto motivo del ricorso principale proposto dall'UPS Italia e dei due motivi del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Brusato Trasporti.
IV.c.l. Il quinto motivo del ricorso principale proposto dalla UPS Italia è fondato: la denunciata violazione dell'art.91 c.p.c. da parte della Corte di merito appare infatti evidente, ove si consideri che, nell'ambito del rapporto processuale intercorso tra la ricorrente principale e la Brusato Trasporti, la prima non poteva reputarsi soccombente nei confronti della seconda, non essendosi neppure provveduto (per mancata integrazione della condizione a cui era stata Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani subordinata) sulla domanda di garanzia formulata dalla Brusato Trasporti nei confronti dell'UPS Italia.
Deve per conseguenza ritenersi che indebitamente l'UPS Italia è stata condannata a rimborsare alla Brusato Trasporti le spese dei due gradi del giudizio di merito concernenti il relativo rapporto processuale. IV.c.2. L'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale proposto dall'UPS Italia dovrebbe aprire la strada all'esame dei due motivi del ricorso incidentale proposto dalla Brusato Trasporti, la cui delibazione è stata subordinata proprio alla condizione del previo accoglimento del predetto quinto motivo del ricorso principale. Infatti, per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta fondata la doglianza della UPS Italia in ordine al regolamento delle spese di lite nel rapporto processuale intercorso tra essa e la Brusato, quest'ultima - denunciando a sua volta violazione dell'art. 91 (e/o dell'art.92) c.p.c., nonché nullità, ex art.132 n. 4 c.p.c., del capo della decisione impugnata contenente la statuizione sulle spese relative al rapporto processuale intercorso con l'Università, ha dedotto, per un verso, l'aberratio ictus, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, in ordine al soggetto processuale legittimato ad essere condannato al pagamento delle spese di lite nei suoi confronti (da indentificarsi, non già nella UPS Italia, che non era risultata soccombente sulla domanda di garanzia; bensì nell'Università, che era invece risultata soccombente sulla domanda risarcitoria); per altro verso, l'omessa motivazione sull'(eventuale) implicita statuizione di compensazione delle spese.
IV.c.3. Questi motivi, che attengono al regolamento delle spese nell'ambito del rapporto processuale tra la Brusato Trasporti e l'Università, non possono, però, essere esaminati, in quanto devono Paolo Spaziani est. P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani reputarsi assorbiti dalla delibazione di fondatezza del primo motivo del ricorso incidentale tardivo dell'Università, che impone un nuovo giudizio di merito sulla domanda risarcitoria da essa formulata contro la Brusato Trasporti (precedentemente rigettata) dal cui esito dipenderà, in applicazione del principio della soccombenza, il rinnovato regolamento delle spese del relativo rapporto processuale.
V. In conclusione, devono essere accolti il secondo e il quinto motivo del ricorso principale proposto da UPS Italia, assorbiti gli altri, nonché il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Università, assorbito il secondo e rigettato il terzo; deve, inoltre, esse dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Brusato Trasporti. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione. In sede di rinvio, la Corte territoriale - attenendosi agli enunciati principi in ordine alla necessità di specifica motivazione sulla sussistenza o meno dell'illecito aquiliano del vettore e delle eventuali sue conseguenze dannose, nonché in ordine alla necessaria qualificazione del contratto stipulato tra la Brusato Trasporti e l'Università in termini di spedizione-trasporto, con conseguente assunzione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi del vettore, ai sensi dell'art.1741 c.c. - dovrà rinnovare il giudizio sulle domande risarcitorie proposte dalla Università nei confronti dell'UPS Italia e della Brusato Trasporti, nonché, eventualmente, provvedere sulla domanda di garanzia condizionata proposta dalla Brusato Trasporti nei confronti dell'UPS Italia e, quindi, provvedere al regolamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito, avuto riguardo ai profili di soccombenza e vittoria per ogni specifico rapporto processuale.Paolo Spaziani est.
P.U. 27.05.2022 N. R.G. 00185/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio