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Decreto — n. 26497/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26497/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26497/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente Rep. DECRETO ud. sul ricorso 10726-2021 proposto da: PALMISANO ROBERTA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BOSCO; - ricorrente - contro ANDREANO MARIA DOMENICA, in qualità di erede di IPPOLITO ANTONIO, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA PARRELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/02/2021;52 R.G.N. 10726/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 29 giugno 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dalla controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 26497/2022 — snciv · Corte di Cassazione: uente Rep. DECRETO ud. sul ricorso 10726-2021 proposto da: PALMISANO ROBERTA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BOSCO; - ricorrente - contro ANDREANO MARIA DOMENICA, in qualità di erede di IPPOLITO ANTONIO, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA PARRELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/02/2021;52 R.G.N. 10726/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 29 giugno 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dalla controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Parole chiave

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rinuncia alla concessione adesione, accordo ritiro a seguito di transazione rinuncia all'eredità tacita revoca dell'opposizione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia
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Testo completo

uente Rep. DECRETO ud. sul ricorso 10726-2021 proposto da: PALMISANO ROBERTA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BOSCO; - ricorrente - contro ANDREANO MARIA DOMENICA, in qualità di erede di IPPOLITO ANTONIO, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA PARRELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/02/2021;52 R.G.N. 10726/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 29 giugno 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dalla controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 6. t I t