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Decreto — n. 26310/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26310/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26310/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 515-2021 proposto da: TESTORIO SANTA ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI 6, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ARMELLIN, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CALIGIURI; - ricorrente - contro ACANFORA NICOLA, VITIELLO RACHELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE TORNIELLI 46 (STUDIO PROTA), presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MALAFRONTE, che li rappresenta e difende; - controricorzenti - avverso la sentenza n. 2095/2020 della CORTE2022 D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/06/2020;R.G.N. 515/2021 letto l'Atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dai controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 26310/2022 — snciv · Corte di Cassazione: guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 515-2021 proposto da: TESTORIO SANTA ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI 6, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ARMELLIN, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CALIGIURI; - ricorrente - contro ACANFORA NICOLA, VITIELLO RACHELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE TORNIELLI 46 (STUDIO PROTA), presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MALAFRONTE, che li rappresenta e difende; - controricorzenti - avverso la sentenza n. 2095/2020 della CORTE2022 D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/06/2020;R.G.N. 515/2021 letto l'Atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dai controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Parole chiave

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concordato stragiudiziale diritto di ottenere una decisione revoca dell'opposizione mantenimento del contratto validità della clausola arbitrale giudizio sul merito della causa
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Testo completo

guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 515-2021 proposto da: TESTORIO SANTA ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI 6, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ARMELLIN, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CALIGIURI; - ricorrente - contro ACANFORA NICOLA, VITIELLO RACHELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE TORNIELLI 46 (STUDIO PROTA), presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MALAFRONTE, che li rappresenta e difende; - controricorzenti - avverso la sentenza n. 2095/2020 della CORTE2022 D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/06/2020;R.G.N. 515/2021 letto l'Atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dai controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno Il Pr