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Ordinanza — n. 26137/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26137/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26137/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9932/2019 R.G. proposto da: GUITGIA TOURIST SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore , COSTANZA NUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI, 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALFREDO ROTILI , rappresentata e difesa dal PROF. AVV. ROBERTO NATOLI; -ricorrente- contro S.C.A.I. S.r.L. – SOCIETA’ PER LA COSTRUZIONE DI ALBERGHI NELLE ISOLE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona del suo amministratore unico, STEFANO SCOTI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio degli avvocati GUIDO MARIA POTTINO e CARLO ORAZI, che la rappresentano e difendono; -controricorrente- e sul ricorso incidentale condizionato proposto da:

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Ordinanza — n. 26137/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore, FULVIO TRONCONE, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio. Considerato che: Ricorso principale 1) Con il primo motivo è denunciata « Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3), c.p.c., dell'art. 16 bis, comma 9 ter, del D.L. 179/2012, conv. dalla L. 221/2012, aggiunto dall'articolo 44, comma 2, lettera c) del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, ex art. 360, n. 3), cod.proc.civ.».

Parole chiave

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disdetta del contratto di locazione diritto alla risoluzione del contratto contratto di albergo mantenimento del contratto validità della clausola arbitrale convenzione di risoluzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9932/2019 R.G. proposto da: GUITGIA TOURIST SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore , COSTANZA NUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI, 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALFREDO ROTILI , rappresentata e difesa dal PROF. AVV. ROBERTO NATOLI; -ricorrente- contro S.C.A.I. S.r.L. – SOCIETA’ PER LA COSTRUZIONE DI ALBERGHI NELLE ISOLE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona del suo amministratore unico, STEFANO SCOTI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio degli avvocati GUIDO MARIA POTTINO e CARLO ORAZI, che la rappresentano e difendono; -controricorrente- e sul ricorso incidentale condizionato proposto da:

S.C.A.I. S.r.L. – SOCIETA’ PER LA COSTRUZIONE DI ALBERGHI NELLE ISOLE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona del suo amministratore unico, STEFANO SCOTI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio degli avvocati GUIDO MARIA POTTINO e CARLO ORAZI, che la rappresentano e difendono; - ricorrente incidentale condizionato - nei confronti di GUITGIA TOURIST SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore , COSTANZA NUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI, 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALFREDO ROTILI , rappresentata e difesa dal PROF. AVV.

ROBERTO NATOLI; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 84/2019 depositata il 14/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI; Tenuto conto della richiesta del Sostituto Procuratore, FULVIO TRONCONE, di dichiarare l’estinzione del giudizio. Rilevato che: La società a responsabilità limitata Guitgia Tourist Service ricorre per la cassazione della sentenza n. 84/2019, resa pubblica in data 24 gennaio 2019, notificata il successivo 25 gennaio 2019, articolando tre motivi.

Resiste e propone ricorso incidentale condizionato, basato su un solo motivo S.C.A.I. S.r.L. – Società per la Costruzione di Alberghi nelle Isole. Ad esso replica con controricorso Guitgia Tourist Service. La sentenza impugnata, accogliendo l’appello proposto da S.C.A.I. S.r.L., ha riformato la sentenza n. 1532/2016, con la quale il Tribunale di Agrigento aveva accertato e dichiarato risolto per inadempimento dell’odierna ricorrente il contratto di affitto di ramo d’azienda dell’albergo ubicato in Lampedusa Linosa e l’aveva condannata al rilascio dell’immobile ed al pagamento dei canoni scaduti fino al rilascio.

In particolare, la sentenza della Corte d'Appello ha ritenuto ancora in corso il contratto di affitto di ramo d’azienda e impossibile per il conduttore eccepire l’inadempimento del locatore, allo scopo di sottrarsi al pagamento del canone, ed ha dichiarato risolto di diritto il contratto alla luce della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 21 e condannato la società ricorrente al rilascio dell’immobile ed al pagamento del canoni insoluti. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore, FULVIO TRONCONE, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio. Considerato che: Ricorso principale 1) Con il primo motivo è denunciata « Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3), c.p.c., dell'art. 16 bis, comma 9 ter, del D.L. 179/2012, conv. dalla L. 221/2012, aggiunto dall'articolo 44, comma 2, lettera c) del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, ex art. 360, n. 3), cod.proc.civ.».

2) Con il secondo motivo alla sentenza impugnata si rimprovera «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3), c.p.c., degli articoli 667 e 426 c.p.c.».

3) Con il terzo motivoè denunciata « Violazione e falsa applicazione, exart. 360, n. 3), c.p.c., degli articoli 1458, 1382 cod. civ. e 102 c.p.c. » . Ricorso incidentale condizionato 4) La ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione degli Artt. 1453 e 1456 c.c. con riferimento all'Art. 360, no 3, cod.proc.civ.».

5) Deve darsi atto che, in data 9 maggio 2022 , la società ricorrente ha fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso, a seguito del raggiungimento con la controricorrente di un accordo bonario a tacitazione di tutte le vicende pendenti, con richiesta di compensazione delle spese di lite e con rinuncia dei difensori costituiti alla solidarietà professionale.

5) La controricorrente, a sua volta, ha fatto pervenire un atto di accettazione della suddetta rinuncia, come comunicata dalla società ricorrente, con richiesta di compensazione delle spese del presente giudizio e con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla legge professionale.

6) La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione, dando atto che, giusta il principio di diritto di cui a Cass. (ord.) n. 1878 del 2011, la presente decisione deve adottarsi con ordinanza.

7) Nulla deve essere disposto per le spese di lite.

8) Deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del doppio contribu