Italian Court dismisses late appeal against inheritance inventory ruling due to procedural time bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed late, violating strict procedural deadlines. The appellants argued the inventory deadline was extended by the court's holiday suspension of terms, while the respondent maintained the filing was untimely. The court rejected the time suspension defense, ruling that the appeal did not qualify for the extended semester term applicable to first-instance judgments from 2010.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742; Art. 92 dell'ordinamento giudiziario: The opposition to a precetto does not benefit from the suspension of procedural terms during holidays, rendering a late appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
20 ORDINANZA sul ricorso 1644/2020 proposto da: Conti Giuseppe, Conti Assuta Anna, Conti Claudio, Conti Maria Concetta, nella qualita' di eredi di: Fanara Giuseppa, elettivamente domiciliati "ex lege" in Roma presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Barbera Michele, domiciliazione p.e.c. michele.barbera©avvsciacca.legalmaiLit, e Galluzzo Salvatore, domiciliazione p.e.c. salvatore.galluzzo©avvsciacca.legalmailjt; -ricorrenti - contro Marcianò Maria Antonietta in proprio e nella qualita' di erede di:
De Caro Ada Maria Concetta, elettivamente domiciliata in Roma Via Di Torrevecchiia n. 118 presso lo studio dell'avvocato Sepiacci Fabrizio Maria, rappresentata e difesa dagli avvocati Palmigiano Alessandro, Tavormina Licia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1093/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore PORRECA PAOLO; Considerato che Giuseppe Conti, Assunta Anna Conti, Claudio Conti, Maria Concetta Conti, quali eredi di Giuseppa Fanara, vedova di Mario Conti, ric:orrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1093 del 2019 della Corte di appello di Palermo, esponendo che: - Maria Antonietta Marcianò e sua madre Ada Maria Concetta, quali creditrici di Mario Conti, avevano intimato precetto allo stesso e proceduto a pignoramento immobiliare; - deceduto Mario Conti i deducenti eredi avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario; - Fanara si era opposta prima al precetto poi al pignoramento, deducendo l'accettazione beneficiata; - il Tribunale, riuniti i giudizi sulle due opposizioni, aveva dichiarato l'inefficacia del precetto; - la Corte di appello aveva riformato la decisione di prime cure, ritenendo decaduto il beneficio d'inventario per tardiva redazione di quest'ultimo; resiste con controricorso, corredato da memoria, Maria Antonietta Marcianò;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 164, 286, 328, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di appello per mancata integrazione del contraddittorio necessario con tutti gli eredi; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 164, cod. proc. civ., per pretermissione dell'erede Giovanni Conti; con il terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 484, 485, 487, 769, RG n 1644 del 2020 Cons. rel.
Paolo Porreca 775, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l'inventario, posto che era stata tempestiva l'istanza al Tribunale perché nominasse il pubblico ufficiale deputato a redigerlo, e tenuto conto del momento di conoscenza della devoluzione ereditaria; Rilevato che preliminarmente, deve osservarsi che, come pure. eccepito da parte controricorrente, il ricorso è tardivo; questa Corte ha chiarito che l'opposizione a precetto (peraltro qui riunita a successiva opposizione all'esecuzione iniziata) con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi d'impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e 92 dell'ordinamento giudiziario (Cass., 22110/2014, n. 22484 e succ. conf.); in tal caso il ricorso sarebbe stato tempestivo solo considerando la suddetta sospensione e il termine c.d. lungo semestrale trattandosi di giudizio introdotto in prime cure nel 2010; spese secondo soccombenza;
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P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.600,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, e accessori legali. Spese distratte in favore degli avvocati Alessandro Palmigliano e Licia Tavormina. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei RG n 1644 del 2020 Cons. rel. Paolo Porr a ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a