Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26107/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26107/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26107/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 826/2020 R.G. proposto da: SANTANGELI ELISABETTA, SANTANGIELI EMANUELA, SANTANGELI RAFFAELLA, PIZZICANNELLA ANNA MARIA, tutte rappresentate e difese, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Chiara Fiore, elettivamente domiciliate in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - ricorrenti - contro CASCIOTTI MAURO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Arturo Principe, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla via Cartagine, n. 38 - controricorrente - nonché CASCIOTTI GIAMPIERO - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1794/2019, pubblicata in data 16 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 617 cod. proc. civ, art. 480 cod. proc. civ, art. 648 cod. proc. civ, art. 654 cod. proc. civ, art. 118 disp. att. cod. proc. civ, art. 618 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 26107/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e lamentano che nella sentenza impugnata viene omessa qualsiasi indicazione in relazione ai precedenti conformi sui quali il Tribunale si sarebbe basato per assumere la propria decisione.

Parole chiave

Generato dall'IA
corretta notificazione violazione delle forme sostanziali prescrizione opposizione al precetto esecutivo allegazioni insufficientemente motivate prelegato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 617 cod. proc. civ
Mauro Casciotti e Giampiero Casciotti proposero opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
art. 480 cod. proc. civ
avverso l'atto di precetto notificato in data 5 marzo 2018 da Elisabetta Santangeli, Emanuela Santangeli, Raffaella Santangeli e Anna Maria Pizzicannella, deducendo che non era stato preceduto dalla notifica del titolo munito di formula esecutiva, con conseguente violazione dell'art. 480 cod.
art. 648 cod. proc. civ
Osservò che il precetto opposto menzionava nel suo corpo la data di notifica del decreto ingiuntivo, la data di concessione della provvisoria esecutorietà di tale decreto (giusta ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648 cod.
art. 654 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 654 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 618 cod. proc. civ
Ne segue che, secondo quanto disposto dall'art. 618 cod. proc. civ., la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri non era appellabile, ma solo ricorribile in cassazione.
art. 285 cod. proc. civ
civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione ex art. 285 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 826/2020 R.G. proposto da: SANTANGELI ELISABETTA, SANTANGIELI EMANUELA, SANTANGELI RAFFAELLA, PIZZICANNELLA ANNA MARIA, tutte rappresentate e difese, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Chiara Fiore, elettivamente domiciliate in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - ricorrenti - contro CASCIOTTI MAURO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Arturo Principe, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla via Cartagine, n. 38 - controricorrente - nonché CASCIOTTI GIAMPIERO - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1794/2019, pubblicata in data 16 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A.

P. Condello Fatti di causa 1. Mauro Casciotti e Giampiero Casciotti proposero opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l'atto di precetto notificato in data 5 marzo 2018 da Elisabetta Santangeli, Emanuela Santangeli, Raffaella Santangeli e Anna Maria Pizzicannella, deducendo che non era stato preceduto dalla notifica del titolo munito di formula esecutiva, con conseguente violazione dell'art. 480 cod. proc. civ., essendo il precetto carente dell'indicazione della data di notifica del relativo titolo esecutivo. Assumevano che le creditrici avrebbero dovuto notificare il decreto ingiuntivo, già ritualmente notificato, una seconda volta, dopo che il decreto era stato munito della formula esecutiva.

Si costituirono le opposte evidenziando che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 20 giugno 2017 e che nell'atto di precetto era stata indicata la data nella quale era stata apposta la formula esecutiva.

2. Il Tribunale di Velletri accolse l'opposizione e dichiarò nullo l'atto di precetto. Osservò che il precetto opposto menzionava nel suo corpo la data di notifica del decreto ingiuntivo, la data di concessione della provvisoria esecutorietà di tale decreto (giusta ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ.), nonché la data di spedizione in forma esecutiva (6 febbraio 2018), ma che non poteva operare la disciplina di cui all'art. 654, secondo comma, cod. proc. civ., che trovava applicazione solo nell'ipotesi di procedimento di opposizione conclusosi con modalità diverse da quelle di cui all'art.653 cod. proc. civ. Il decreto, secondo il Tribunale, era, quindi, nullo per omessa indicazione della data di notifica agli opponenti del titolo esecutivo.

3. Contro la suddetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione Elisabetta Santangeli, Emanuela Santangeli, Raffaella Santangeli e Anna Maria Pizzicannella, con due motivi. Mauro Casciotti ha resistito mediante controricorso. Giampiero Casciotti non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di c:onsiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell'adunanza camerale le ricorrenti e Mauro Casciotti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 654 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e censurano la decisione gravata là dove il giudice ha affermato che il precetto sarebbe nullo perché non preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva, benché il decreto ingiuntivo, notificato in data 20 giugno 2017, fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza resa in data 18 gennaio 2018 e fosse stato poi munito di formula esecutiva in data 6 febbraio 2018.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e lamentano che nella sentenza impugnata viene omessa qualsiasi indicazione in relazione ai precedenti conformi sui quali il Tribunale si sarebbe basato per assumere la propria decisione.

3. Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni sollevate da Mauro Casciotti, il quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché proposto per saltum dalle ricorrenti che avrebbero dovuto impugnare la sentenza del Tribunale di Velletri con appello, in difetto di accordo tra le parti di omettere l'appello, nonché la nullitàdella notifica del ricorso perché eseguita all'avv. Ianaro in unica copia, sebbene lo stesso difendesse nel giudizio di merito entrambi gli opponenti. 3.1. Il controricorrente non contesta la qualificazione dell'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e costituisce principio consolidato quello secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass., sez. 6 - 3, 31/10/2013, n. 24662;

Cass., sez. 3, 4/07/2006, n. 15275). Ne segue che, secondo quanto disposto dall'art. 618 cod. proc. civ., la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri non era appellabile, ma solo ricorribile in cassazione. 3.2. Infondata è pure l'eccezione di nullità della notifica del ricorso perché effettuata in singola copia all'avv. Ianaro, sebbene quest'ultimo rappresentasse in primo grado Mauro e Giampiero Casciotti, alla luce della recente giurisprudenza di questo giudice di legittimità che, a Sezioni unite, ha affermato che la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc.

Cif., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione ex art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo (Cass., sez.

U, 15/12/2008, n. 29390). É stato peraltro affermato da questa Corte che la notifica all'unico difensore di più parti di un unico atto di appello non è nulla e non determina l'inammissibilità del gravame, giacché quest'ultima non può mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi costituzionalmente protetti, quali l'effettività del contraddittorio (Cass., sez. 12/05/2011, n. 10386; Cass., sez. 8/02/2008, n. 3042) e che tale principio, ben può ritenersi valido per le impugnazioni in generale e, quindi, anche per il ricorso per cassazione (Cass., sez. 3, 4/10/2013, n. 22751).

4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia però improcedibile per violazione dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, pur avendo le stesse parti ricorrenti dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 30 ottobre 2019, non risulta però depositata copia autentica della sentenza notificata con la relata di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza, ma senza però che sia stata versata in atti anche la relata di notifica, ed in particolare, le copie dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione avvenuta a mezzo Pec, con relativa attestazione di conformità (Cass., sez. 2, 22/07/2019, n. 19695).

Peraltro, la copia autentica della sentenza con la relata di notifica non si rinviene nemmeno nella produzione di parte contraricorrente. Occorre, al riguardo, rammentare che, secondo a giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato della parte ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella di notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cas.:;s., sez. 6-3, 30/04/2019, n. 11386).

Siffatta prova di resistenza, tuttavia, nel caso di specie, dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 16 ottobre 2019, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato in data 26 dicembre 2019.

5. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna, in solido, le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r