Ordinanza — n. 26105/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 25245/2019 proposto da: EDOARDO G.AROSI, elettivamente domiciliato in ROMA, Via G.B. Vico n. 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CARDARELLI e MARINO MARINELLI; - ricorrente - contro MARIO GAROSI, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Archimede n. 138, presso lo studio dell'avvocato GIULIO BELLINI che, unitamente all'avvocato FRANCA TONDINI, lo rappresenta e difende; ir - controricorrente - ‘2,02 e AW,2, BANOR SIM S.P.A., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Pinciana n. 25, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCI_AUDONE che, unitamente agli avvocati DAVIDE GIORGIO CONTINI e MARZIA LAURA ELENA MARTINOLI, la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché GUIDO SALVINI; - intimato - avverso la sentenza n. 822/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 101 c.p, art. 115 c.p, art. 2697 c.c; Ordinanza — n. 26105/2022 — snciv · Corte di Cassazione: n. 25245/2019 proposto da: EDOARDO G.AROSI, elettivamente domiciliato in ROMA, Via G.B. Vico n. 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CARDARELLI e MARINO MARINELLI; - ricorrente - contro MARIO GAROSI, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Archimede n. 138, presso lo studio dell'avvocato GIULIO BELLINI che, unitamente all'avvocato FRANCA TONDINI, lo rappresenta e difende; ir - controricorrente - ‘2,02 e AW,2, BANOR SIM S.P.A., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Pinciana n. 25, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCI_AUDONE che, unitamente agli avvocati DAVIDE GIORGIO CONTINI e MARZIA LAURA ELENA MARTINOLI, la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché GUIDO SALVINI; - intimato - avverso la sentenza n. 822/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere Dott.
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seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 25245/2019 proposto da: EDOARDO G.AROSI, elettivamente domiciliato in ROMA, Via G.B. Vico n. 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CARDARELLI e MARINO MARINELLI; - ricorrente - contro MARIO GAROSI, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Archimede n. 138, presso lo studio dell'avvocato GIULIO BELLINI che, unitamente all'avvocato FRANCA TONDINI, lo rappresenta e difende; ir - controricorrente - ‘2,02 e AW,2, BANOR SIM S.P.A., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Pinciana n. 25, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCI_AUDONE che, unitamente agli avvocati DAVIDE GIORGIO CONTINI e MARZIA LAURA ELENA MARTINOLI, la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché GUIDO SALVINI; - intimato - avverso la sentenza n. 822/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere Dott.
M_ARCO DELL'UTRI. R.G.N. 25245/2019 - Adunanza del 14/06/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 21/5/201.9, la Corte d'appello di Brescia, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato Edoardo Garosi al pagamento, in favore del fratello Ilario Garosi, della somma di euro 2.100.000,00 a titolo di restituzione di indebito; a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della de- cisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto come, sulla base degli elementi istruttori documentali e testimoniali complessiva- mente acquisiti nel corso del giudizio, fossero rimaste comprovate le circostanze relative all'avvenuto prelevamento, dal conto di gestione acceso da Ilario Carosi presso Banknord Sim s.p.a. (ora Banor Sim s.p.a.), dell'importo di euro 2.100.000,00, e il succ:essivo accredita- mento della medesima somma sul conto corrente acceso presso il Banco di Desio e della Brianza intestato ad Edoardo Garosi, nonché l'avvenuto riconoscimento, da parte di quest'ultimo:
1) del ricevimento di dette somme;
2) dell'inesistenza di alcun valido tmtolo giustificativo dello spostamento patrimoniale e 3) del proprio obbligo restitutorio nei confronti del fratello; ciò posto, il giudice d'appello ha riconosciuto l'avvenuto perfezio- namento, nel caso in esame, di una fattispecie di delegazione di paga- mento (disposta su iniziativa di Ilario Garosi, in qualità di delegante, ed eseguita da Banknord Sim s.p.a.„ quale delegata, in favore di Edoardo Garosi, quale delegatario) rimasta priva di giustificazione cau- sale, come tale idonea a fondare la legittimazione attiva di Ilario Garosi all'esercizio della condictio indebiti nella specie fondatamente proposta nei confronti del fratello Edoardo; avverso la sentenza d'appello, Edoardo Garosi propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d'impugnazione;Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 25245/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri Ilario Garosi e la Banorm Sim s.p.a. resistono ciascuno con un pro- prio controricorso;
Guido Salvini, originariamente convenuto in qualità di responsabile per la Banknord Sim s.p.a. (ora Banorm Sim s.p.a.) nei confronti dell'attore, non ha svolto difese in questa sede; le parti costituite hanno depositato memoria; considerato che con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza o del procedimento con riguardo all'art. 101 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale posto a fondamento della propria decisione la sussistenza di una delegatio so/vendi nell'ambito dell'operazione oggetto di causa: schema negoziale mai dedotto dalla controparte e illegittimamente rilevata d'ufficio senza aver assegnato alle parti i termini per il deposito in cancelleria di memorie contenenti eventuali osservazioni delle parti sulla questione dedotta dal giudi- cante; il motivo è infondato; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo del giudice di stimolare il con- traddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valu- tazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso ri- spetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Sez. 2, Sentenza n. 1617 del 19/01/2022, Rv. 663636 - 01;
Sez.. 3, Sentenza n. 11724 del 05/05/2021, Rv. 661322 - 03); nel caso di specie, la corte territoriale, lungi dal prospettare una diversa ricostruzione dei fatti di causa sulla base di prove dal contenuto diverso rispetto a quelle richieste dalle parti, si è limitata a qualificare, Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 25245/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri in termini giuridici, le stesse affermazioni contenute nella sentenza di primo grado in ordine al significato dell'ordine impartito da Ilario Garosi alla Banknord di trasferire somme di denaro sul conto corrente inte- stato Edoardo Garosi: si tratta, pertanto, di mere questioni di diritto, ovvero dell'esercizio del compito giudiziale di qualificazione giuridica di fatti rimasti totalmente immutati nel corso del giudizio, senza alcuna violazione del contraddittorio tra le parti, e senza, peraltro, che il ricor- rente abbia mai neppure specificato quale eventuale violazione di pre- rogative processuali proprie fosse derivata dall'operato del giudice as- seritamente posto in essere in violazione dell'art. 101 c.p.c.; con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenza o del procedimento con riguardo all'art. 132 n. 4 c.p.c., in com- binato disposto con l'art. 156, co. 2, c.p.c. (in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione mera- mente apparente o 'di facciata' in relazione al punto concernente l'av- venuto perfezionamento, nel caso in esame, di un'ipotesi di delegatio so/vendi, senza indicare gli elementi fondanti il proprio convincimento o gli estremi argomentativi indispensabili ai fini della ricostruzione del percorso logico seguito dalla corte territoriale; il motivo è infondato; osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sen- tenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la mo- tivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 25245/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intes- suta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica con- dotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis„ Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permet- tere di ricostruirne e comprenderne agevolmente i percorso logico, avendo la corte d'appello espressamente indicato gli elementi fondanti il proprio convincimento e gli estremi argomentativi posti a sostegno del percorso logico seguito, avendo sottolineato il valore decisivo, ai fini del riscontro della descritta delegatio so/vendi, dell'ordine impartito da Ilario Garosi alla Banknord (docurnentalmente comprovato) e l'av- venuta esecuzione dello stesso attraverso l'accreditamento degli im- porti oggetto di quell'ordine sul conto corrente intestato ad Edoardo Garosi; l'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse probatorie e argomentative è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensi- bile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 25245/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1268, 1269, 1270 e 1180 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamente ritenuto sussistente, nel caso di specie, la legittimazione attiva di Ilario Garosi all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito fronte del fratello Edoardo, avendo ingiustificatamente richiamato l'isti- tuto della delegazione di pagamento in relazione al caso in esame, avendo Ilario Garosi, sin dall'originaria introduzione del giudizio, reci- samente negato di aver mai emesso alcun ordine di pagamento nei confronti della Banknord Sim s.p.a. (cui peraltro risaliva, non già l'eser- cizio di funzioni bancarie in favore dei Garosi, bensì il diverso ruolo di fiduciaria di questi), tantomeno in favore del fratello Edoardo, né avendo la banca mai indicato di aver proceduto all'accreditamento di somme sul conto corrente bancario di Edoardo Gai -osi allo scopo di adempiere a un ordine impartito dal fratello Ilario, avendo piuttosto proceduto a detto accreditamento direttamente da un proprio conto; il motivo è infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente dato conto delle fonti di cognizione del proprio ragionamento probato- rio e della ricostruzione in iure operata in sentenza, rilevando come, sulla base della consulenza grafologica espletata nel corso del giudizio, fosse rimasta comprovato la provenienza, dalla volonl:à di Ilario Garosi, dell'ordine di accreditamento dell'importo di euro 2.100.000,00 sul conto corrente (comprovato come) intestato a Edoardo Garosi e, dun- que, la corrispondenza di tale procedimento negoziale allo schema po- sitivo della delegazione di pagamento, a nulla rilevando quanto soste- nuto nel proprio atto di citazione da Dario Garosi (clocumentalmente smentito dalle risultanze probatorie), né la circostanza che Banknord non svolgesse funzioni bancarie (non essendo ciò indispensabile ai fini Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 25245/2019 - rei. cons. Marco Dell'Utri della realizzazione della struttura negoziale della delegazione di paga- mento), né che la banca avesse trascurato di esplicitare l'avvenuta esecuzione di un ordine proveniente da Ilario Garosi o che l'accredita- mento procedesse direttamente dal conto della banca, avendo la corte territoriale specificamente indicato le fonti probatorie di cognizione po- ste a fondamento della ritenuta coincidenza tra l'importo accreditato in favore di Edoardo Carusi e quello addebitato a Dario Garosi (cfr. pag. 45 della sentenza impugnata); in breve, il giudice d'appello ha ritenuto oggettivamente compro- vata l'avvenuta emissione di un ordine proveniente da Ilario Garosi di trasferire somme su un conto intestato a Edoardo Garosi (secondo lo schema proprio della delegazione di pagamento, a nulla rilevando le eventuali erroneità dispositive o esecutive che ne furono alla base o ne discesero) e, risultata altresì adeguatamente e oggettivamente com- provata (siccome riconosciuta dallo stesso Edoardo Carosi, secondo quanto deposto dal teste Tellaroli) l'assenza di alcuna giustificazione causale di detto trasferimento di somme, ha correttamente ritenuto fondata (in coerenza a quanto accertato dal giudice di primo grado) la domanda di restituzione dell'indebito avanzata da Ilario Garosi nei con- fronti del fratello Edoardo; con il quarto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenza o del procedimento con riguardo all'art. 115 c.p.c., agli artt. 2730 e 2735 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dal teste Tellaroli, senza neppure percepirne in maniera corretta i contenuti, con particolare riguardo all'erronea percezione della ridetta testimonianza in relazione al luogo in cui il teste avrebbe ascoltato la pretesa dichia- razione confessoria di Edoardo Garosi in ordine al presunto debito re- stitutorio nei confronti del fratello Ilario, con la conseguente utilizza- zione di elementi di prova non concretamente acquisti al giudizio;Adunanza dei 14 giugno 2022 - R.G. n. 25245/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri il motivo è infondato; osserva il Collegio come, nella proposizione della censura in esame, il ricorrente, nell'adombrare l'ipotesi di una sorta di travisamento della prova (fondata sull'art. 115 c.p.c.), abbia totalmente omesso di argo- mentare le ragioni della pretesa decisività dell'erronea percezione del luogo in cui il teste avrebbe collocato la vicenda riferita, atteso che, in precedenza, lo stesso giudice d'appello, nel riproporre i contenuti della sentenza di primo grado, aveva correttamente riportato le dichiarazioni testimoniali senza l'aggiunta del luogo sbagliato (cfr. pagg. 34-35 ri- spetto a pag. 45 della sentenza impugnata); varrà sottolineare, al riguardo, come la dimensione essenziale della testimonianza resa dal Tellaroli, ai fini dell'odierna controversia, debba rinvenirsi nel contenuto delle sue dichiarazioni concernenti la rilevata confessione di Edoardo Garosi, e non già nella materiale erroneità, con- tenuta nella sentenza impugnata, della collocazione spaziale di tale confessione (la sede di Banca nord a Milano piuttosto che lo studio privato di un professionista);
è appena il caso di richiamare, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte là dove, in tema di ricorso per cassa- zione, sottolinea la deducibilità della violazione dell'art. 115 c.p.c. qua- lora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudi- zio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legit- timità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo as- sunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di pro- Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 25245/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri spettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi proba- tori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specifi- care come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022, Rv. 664816 - 01); con il quinto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c., agli artt. 101, 116, 183, 244 e 257 c.p.c. (relazione allo art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente appa- rente in relazione al punto concernente il rigetto della richiesta di Edoardo Garosi di essere ammesso alla prova contraria relativa alle circostanze sopravvenute all'esito della testimonianza resa dal teste Tellaroli (con particolare riguardo all'affermazione di quest'ultimo con- cernente la pretesa confessione di Edoardo Garosi in ordine al proprio presunto debito restituitorio nei confronti del fratello Ilario), e per avere, in ogni caso, illegittimamente escluso l'ammissione di tale deci- siva prova contraria in violazione del principio del contraddittorio; il motivo è infondato; osserva il Collegio come, diversamente da quanto asserito dall'odierno ricorrente, la corte territoriale abbia correttamente riferito (sia pure in forma sintetica) le ragioni del condiviso rigetto della richie- sta di ammissione di prova contraria avanzata da Edoardo Garosi, nella specie individuate nella tardività della richiesta e nell'impossibilità di ritenerla riferita a circostanze nuove, avendo il teste Tellaroli riferito su circostanze di fatto comunque coerenti (o necessariamente implicate) dalle circostanze di fatto sulle quali erano state originariamente richie- ste le prove dirette da Ilario Garosi; si tratta di una motivazione pienamente idonea a rendere conto del percorso logico-giuridico seguito, ai fini dell'adozione della decisione Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 25245/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri istruttoria assunta; percorso da ritenere, a sua volta, del tutto immune dai vizi d'indole logico-giuridica denunciati dall'odierno ricorrente, una volta rilevata l'originaria appartenenza (per necessaria implicazione) delle circostanze di fatto tardivamente dedotte dal ricorrente all'ambito dei mezzi di prova già precedentemente dedotti e ammessi dal giudice istruttore; con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto raggiunta la prova che le somme oggetto del bonifico accreditato sul conto corrente di Edoardo Garosi provenissero da provviste proprie di Ilario Garosi, essendosi avvalso, ai fini del proprio ragionamento pro- batorio, di elementi istruttori di carattere testimoniale erroneamente percepiti, e sostanzialmente destinati ad essere smentiti dalle prove contrarie illegittimamente non ammesse; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la censura in esame risulti argomentata sul presupposto del carattere viziato degli elementi istruttori di carat- tere testimoniale acquisiti al giudizio (presupposto il cui ricorso è stato già in precedenza negato, nel decidere sul quarto motivo di ricorso), ovvero sul presupposto (anch'esso già in precedenza negato) relativo alla pretesa inefficacia di quella testimonianza, siccome smentita dal contenuto di prove illegittimamente non ammesse; deve conseguentemente ritenersi che, attraverso l'odierna cen- sura, il ricorrente si sia sostanzialmente limitato a prospettare una mera rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; con il settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1325, nn. 2 e 3, e Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 25245/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 1346 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- toriale erroneamente omesso di rilevare la nullità del (preteso) impe- gno restitutorio (asseritamente) assunto da Edoardo Garosi nei con- fronti del fratello, in totale assenza di alcuna causa giuridica che lo giustificasse, e in ragione dell'assenza o dell'indeterminatezza dell'og- getto dell'obbligazione eventualmente assunta, non essendo mai emersa alcuna dimostrazione della provenienza delle somme (asseri- tamente) oggetto del (presunto) pagamento indebito da provviste di Ilario Garosi; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la censura in esame non risulti aver còlto con esattezza la ratio della decisione resa sul punto dal giudice d'ap- pello; varrà considerare, sull'argomento specificamente dedotto dal ricor- rente, come la corte territoriale non abbia fatto valorizzato il contenuto 'negoziale' delle dichiarazioni rese da Edoardo Garosi così come ripor- tate dal teste Tellaroli (ossia la rilevanza negoziale dell'impegno avente ad oggetto la restituzione delle somme, di cui si sarebbe dovuta rile- vare la nullità per difetto di causa o indeterminatezza dell'oggetto), bensì il significato propriamente 'probatorio' della dichiarazione di scienza (di valore confessorio) resa da Edoardo Garosi: in tal senso, una volta accertato l'effettivo riconoscimento, da parte di quest'ultimo, di aver ricevuto indebitamente somme dal fratello Ilario, la circostanza della (eventuale o ipotetica) invalidità dell'impegno a restituirle non valse in alcun modo a infirmare il valore probatorio della confessione stragiudiziale resa; ciò posto, l'odierna censura del ricorrente, nel riproporre la que- stione della nullità dell'impegno restitutorio assunto da Edoardo Garosi nei confronti del fratello, dimostra di non essersi punto confrontata con Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 25245/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della cen- sura per le specifiche ragioni in precedenza indicate; sulla base di tali premesse, rilevata complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei contro- ricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, li- guidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ul