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Ordinanza — n. 25602/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of indissoluble logical connection between implicit res judicata and appeal question.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25602/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged implicit res judicata did not logically necessitate the decision on the renewal of the lease contract. The appellants argued that the lower court's finding of the lessee's continued possession implied a refusal to renew, but the Court found no indissoluble logical link between the expiration date and the alleged non-renewal intent. Consequently, the issue raised was not covered by the prior judgment, rendering the appeal inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Art. 2909 c.c.: The principle of implicit res judicata applies only when the issue raised is logically dependent on the matter already decided, lacking such a connection renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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implicit res judicata logical dependency indissoluble connection lease contract renewal Article 360 c.p.c. Cassation appeal inadmissibility tenancy dispute disdetta della locazione commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Esso denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 2909 c.c.
- violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.
Art. 324 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2909 cod. civ
- violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, sent. 21 maggio 2007, n. 11672
Cass. Sez. Un., sent. 29 aprile 2003, n. 6632
Cass. Sez. Un., sent. 29 aprile 2003, n. 6632, Rv.
Cass. Sez. 2, sent. 27 ottobre 2011, n. 22416
Cass. Sez. 2, sent. 27 ottobre 2011, n. 22416, Rv.
Cass. Sez. Lav., sent. 6 aprile 2012, n. 5581
620138-01; Cass. Sez. Lav., sent. 6 aprile 2012, n. 5581, Rv.
Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2020, n. 7115
621797-01; Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2020, n. 7115, Rv.
Cass. Sez. 1, sent. 5 luglio 2013, n. 16824
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste a carico dei ricorrenti l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'a mminisl:razione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
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Ordinanza — n. 5605/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal against landlord eviction, upholding lower court's finding of timely lease termination.
Sentenza — n. 15678/2024 — snciv
Court dismisses appeal regarding non-habitat lease renewal denial, ruling management acts during execution are ineffective.
Ordinanza — n. 27296/2021 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal against eviction for non-payment, citing lack of specific grounds and statutory rules on commercial start-up fees.
Ordinanza — n. 885/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal on business loss indemnity calculation timing under Law 392/1978. The court rules the indemnity is calculated at lease termination, not release. The court rejects the tenant's argument that delayed return affects the base calculation. The decision confirms the established legal principle regarding lease termination events. The appeal is inadmissible due to lack of new legal interpretation. The tenant must pay court costs and unified contribution fees. The ruling clarifies the timing of business loss indemnity calculations. The court emphasizes the statutory text and legislative rationale. The decision upholds the lower court's judgment on lease termination. The tenant's claim for adjusted indemnity is rejected. The court maintains the established jurisprudence on this issue.
Ordinanza — n. 13360/2026 — snciv
Court dismisses appeal regarding indemnity for possession without title in bankruptcy proceedings.

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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28262-2018 proposto da: LADU PIETRINA, DAGA FABIO, quali eredi di Daga Giovanni, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppe ONORATO, Maria Paola CABITZA; - ricorrenti - contro PASSINO CARLO, PASSINO ROBERTO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Di Porta Pinciana 6, presso lo studio dell'Avvocato Monica SQUINTU, rappresentati e difesi dall'Avvocato Roberto PASSINO; - controricorrenti - a2.2_ avverso la sentenza n. 87/2018 della Corte di Appello di CAGLIARI, sezione distaccata di SASSARI, depositata il 15/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. Pietrina Ladu e Fabio Daga, quali eredi di Giovanni Daga, ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 87/18, del 15 marzo 2018, della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che - respingendone il gravame esperito contro la sentenza n. 1407/16, del 24 ottobre 2016, del Tribunale di Sassari - ha confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Carlo e Roberto Passino, in relazione ad un provvedimento monitorio che ingiungeva loro di pagare la somma di C 17.055,90, quale indennità ex art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti c:he tra il proprio dante causa Giovanni Daga (rispettivamente, marito di Pietrina Ladu e padre di Fabio Daga) e Carlo e Roberto Passino era intervenuto un contratto di locazione immobiliare ad uso non abitativo, destinato a scadere il 21 novembre 2014, come accertato dal Tribunale di Sassari con sentenza n. 1013/12, passata in giudicato. Sul presupposto che detta pronuncia avesse dato atto della "palese volontà dei locatori" - i predetti Passino - di "non rinnovare comunque il contratto" alla scadenza "e di non consentire la ulteriore permanenza del conduttore nella detenzione dell'immobile", gli eredi del Daga, una volta cessata la locazione, adivano l'autorità giudiziaria affinché ingiungesse agli ex locatori il pagamento dell'indennità di avviamento commerciale.

Avverso il concesso provvedimento monitorio veniva proposta, come detto, opposizione dai Passino, i quali vedevano accogliere la propria iniziativa dal Tribunale, con decisione poi confermata in appello, sul presupposto dell'assenza di prova che il contratto di locazione, già corrente tra i Passino e Giovanni Daga, fosse venuto meno per mutuo consenso o per volontà della parte locatrice.

3. Avverso la sentenza della sezione sassarese della Corte sarda ricorrono per cassazione la Ladu e il Daga, sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., sul rilievo che la pronuncia impugnata avrebbe violato il giudicato implicito, di cui alla citata sentenza n. 1013/12 del Tribunale di Sassari, che aveva accertato la "palese" volontà dei locatori di non rinnovare il contratto alla scadenza e di non consentire la ulteriore permanenza del conduttore nella detenzione dell'immobile.

Nel rilevare come il giudicato copra non solo il "dedotto", ma pure il "deducibile", i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che l'estensione oggettiva del giudicato riguarda tutte le questioni che si pongono "come antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia", così da doversi "ritenere precluso alle stesse parti proporre, in un altro giudizio, qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni giuridiche soggettive incompatibili con il diritto accertato". Nella specie, l'affermazione relativa alla palese volontà dei locatori di non rinnovare il contratto alla scadenza - lungi dal costituire un mero "obiter dictum", come ritenuto da ambo i giudici di merito - si poneva, appunto, "come antecedente logico necessario per stabilire che il termine di scadenza del contratto di locazione, la cui esistenza era stata accertata, sarebbe stato il 21 novembre 2014, giorno in cui il Daga avrebbe dovuto liberare l'immobile per volontà dei Passino".

4. I Passino hanno resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. Evidenziano, in particolare, come il giudizio definito con la sentenza n. 1013/12 avesse avuto ad oggetto la loro pretesa di conseguire il rilascio dell'immobile sul presupposto che esso fosse detenuto "sine titulo" dal Daga, avendo essi, allora, dedotto la morosità dello stesso solo a fronte della sua domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza del contratto. Di conseguenza, l'affermazione relativa alla volontà dei locatori di non rinnovare il contratto alla scadenza non avrebbe costituito affatto la premessa di alcuna statuizione adottata dal giudice, il quale si sarebbe limitato a riconoscere l'esistenza della locazione, nonché la circostanza del suo inizio il 21 novembre 1972, per poi prorogarsi più volte, fino alla data di scadenza, individuata - come, in allora, ancora a venire - nel 21 novembre 2014.

RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Conduce a tale esito, innanzitutto, la constatazione che il ricorso neppure riproduce i passaggi della sentenza che si assumono affetti dal vizio di violazione di legge. Al riguardo, pertanto, trova applicazione il principio secondo cui "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura", non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" (ciò che nella specie è avvenuto), ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr.

Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "diE...cisu m" che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esp[cato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammssibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass.

Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872- 01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01). 5.2. D'altra parte, l'esito dell'inammissibilità del ricorso si impone pure per una concomitante ragione. Nel caso che occupa, infatti, va dato seguito all'affermazione secondo cui "il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve„ a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione" (Cass.

Sez. 2, sent. 23 giugno 2017, n. 15737, Rv. 644674-01), occorrendo, in particolare, il "richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo" (Cass. Sez. Lav., sent. 8 marzo 2018, n. 5508, Rv. 647532-01). Peraltro, tali adempimenti non sono i soli imposti dall'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ, occorrendo, in base a detta norma, non solo che il giudicato esterno "risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito", ma anche che "la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato" provveda ad "indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti" (Cass.

Sez. Un., sent. 27 gennaio 2004, n. 1416, Rv. 569717-01).

6. Nel merito, peraltro, il motivo risulta anche infondato. Difatti, questa Corte, sebbene abbia riconosciuto - tra l'altro, proprio in relazione ad un contratto di locazione - che "gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte le statuizioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio", ha precisato che "l'operatività di tale efficacia" deve "intendersi limitata alle statuizioni necessarie ed indispensabili per giungere alla decisione, non estendendosi, invece, alle enunciazioni puramente incidentali, nonché alle considerazioni prive di relazione causale con quanto abbia formato oggetto della pronuncia, ovvero di collegamento con il contenuto del dispositivo", e "prive pertanto di efficacia decisoria", chiarendo, infine, che, allo stesso modo, "il giudicato implicito può ritenersi formato solo quando tra la questione risolta espressamente e quella considerata implicitamente decisa sussista non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza così indissolubile che l'una non possa essere decisa senza la preventiva decisione dell'altra, poiché, diversamente, ne risulterebbero illegittimamente pregiudicati i diritti delle parti" (Cass.

Sez. 3, sent. 21 maggio 2007, n. 11672, Rv. 596710-01). Nel caso che occupa, la questione risolta dalla pronuncia della quale si invoca l'efficacia di giudicato implicito atteneva esclusivamente all'esistenza, tra le parti, di un contratto di locazione e alla sua data di scadenza. Ne consegue, quindi, che la questione relativa alla (supposta) esistenza di una volontà della parte locatrice di "non rinnovare comunque il contratto" alla scadenza "e di non consentire la ulteriore permanenza del conduttore nella detenzione dell'immobile", oltre a non costituire affatto presupposto - quale antecedente logico necessario - di quella decisione, non era affatto legata a quel "thema disputandum" da "un nesso di dipendenza così indissolubile" da porre entrambe le questioni in una relazione che "l'una non possa essere decisa senza la preventiva decisione dell'altra".

La necessità, del resto, di tale "rapporto di dipendenza indissolubile", tra la questione effettivamente decisa e quella che si assume oggetto di implicita decisione, "tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione", è stata più volte rimarcata da questa Corte - anche nell'esercizio della sua più alta funzione nomofilattica - come presupposto indispensabile affinché possa dirsi operante il principio per cui il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche "il deducibile" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 29 aprile 2003, n. 6632, Rv. 562504-01;

Cass. Sez. 2, sent. 27 ottobre 2011, n. 22416, Rv. 620138-01; Cass. Sez. Lav., sent. 6 aprile 2012, n. 5581, Rv. 621797-01; Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2020, n. 7115, Rv. 657491-01), precisandosi che tale nesso sussiste quando "l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza" - del quale si invoca l'efficacia di giudicato implicito - "attenga a questioni" che "costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile" di quelle decise (Cass. Sez. 1, sent. 5 luglio 2013, n. 16824, Rv. 627047-01).

7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanl:o poste a carico dei ricorrenti e liquidate come da dispositivo. g. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste a carico dei ricorrenti l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'a mminisl:razione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Pietrina Ladu e Fabio Daga a rifondere, a Carlo e Roberto Passino, le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1,7, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a no