Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to request jurisdiction regulation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to meet the procedural requirements of Article 366 of the Code of Civil Procedure. The applicant did not specify the violated legal norms nor demonstrate a waiver of the appeal, while also omitting a preliminary request to regulate jurisdiction regarding the administrative court's lack of competence. Consequently, the court ruled that the appeal was insufficient to establish the specific grievances necessary for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 7, 30 D.Lgs. 104/2010: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks the specific grounds required by law, fails to indicate the violated norms, and does not include a preliminary request to regulate jurisdiction when the competence of the court is doubtful.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 31682/2019 proposto da: De Vita Giuseppe, domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Aliperta; -ricorrente - contro Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura Torino in persona del Legale Rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza San Bernardo N. 101 presso lo studio dell'avvocato Piazza Angelo che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Abbinente Annunziata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1601/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 02/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 da PELLECCHIA ANTONELLA; Rilevato che:
1. Giuseppe De Vita convenne in giudizio la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del 'provvedimento di rigetto dell'istanza di voltura della licenza di panificazione intestata alla Sig.ra Maria Spoto'. Si costituì in giudizio la Camera di Commercio eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di una materia che rientrava nella Giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 30, comma 1 e g, del D. Lgs. n. 104/2010 e contestando l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la vicenda era già coperta dal giudicato amministrativo, nonché l'infondatezza della domanda attorea.
Da quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Torino, impugnata in questa sede, il Sig. De Vita, in data 28 novembre 2003, concluse un contratto preliminare di acquisto dell'azienda della Sig.ra Spoto, rilevando la sua attività di panificio-pasticceria e commercio al dettaglio di prodotti alimentari e dolciumi. Al fine di un regolare e legittimo svolgimento di tale attivÈità commerciale, il Sig. De Vita propose istanza di voltura della licenza di titolarità della Spoto, il cui accoglimento era subordinato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di Piossasco.
In data 15 gennaio 2004, in attesa del rilascio del provvedimento positivo di voltura, il ricorrente concluse altresì un contratto di affitto dell'azienda della Spoto, della durata di 4 anni. La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino con determinazione n. 180 del 24.10.2004 rigettò l'istanza di voltura, sostenendo come non fosse stata prodotta l'autorizzazione sanitaria richiesta.Il Sig. De Vita impugnò, davanti al TAR Torino, tale provvedimento negativo, al fine di ottenerne l'annullamento e sentir condannare l'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni cagionati dal diniego, deducendo come l'autorizzazione sanitaria del Comune di Piossasco fosse stata già debitamente prodotta.
Il Giudice amministrativo di prime cure con sentenza n. 329/2005 rigettò il ricorso, affermando la legittimità del provvedimento di diniego in ragione della carenza dell'autorizzazione sanitaria e della scadenza del contratto di affitto aziendale. Avverso tale sentenza, il De Vita ha proposto appello dinnanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3035/2011, ha confermato in loto la statuizione del Giudice di prime cure, determinando il formarsi del giudicato. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1601/2019, depositata il 2 aprile 2019, ha rigettato la domanda risarcitoria, accogliendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine a tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della parte convenuta e incidentalmente ha definito "fondatissima" l'eccezione di giudicato, seppur assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.
3. Avverso tale sentenza, il Sig. De Vita propone ricorso per Cassazione. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino resiste con controricorso. Considerato che:
4. A fondamento del ricorso, il ricorrente pone il reperimento fortuito, avvenuto mediante l'accesso agli atti effettuato in data 9 maggio 2012 c dunque, successiva all'emanazione della sentenza del Consiglio di Stato, dell'autorizzazione sanitaria richiesta ai fini dell'accoglimento dell'istanza di voltura della licenza che, a suo dire, sarebbe stata dolosamente taciuta e nascosta dalla controparte.Il ricorrente chiede di annullare la sentenza impugnata operando il rinvio al Giudice competente: dichiarare l'inesistenza del ne bis i.11 idem destituita di fondamento sia in fatto che in diritto; "respingere la dichiarazione in ordine alla presunta incompetenza del Giudicante ordinando la riassunzione della causa avanti il Giudice Amministrat[vo concedendo termine congruo per l'effettuazione della stessa" con condanna della controricorrente al risarcimento dei danni.
5. Il ricorso è inammissibile per violazione degli arti. 360, comma 2 e 366, comma 1, n. 3 e 4 cpc. Innanzitutto il ricorso difetta del tutto dell'indicazione dei motivi, essendosi il ricorrente limitato solo ed esclusivamente a domandare l'annullamento della sentenza impugnata mediante l'accertamento dell'inesistenza di una violazione del principio del ne bis in ;dem e la richiesta della riassunzione della causa dinnanzi al Giudice Amministrativo (malgrado richieda la riforma della statuizione del Tribunale con cui dichiara il suo difetto di giurisdizione in favore del Giudice \ mminis tra tivo) Nello specifico, nel ricorso non sono indicate le norme di legge che si ritengono essere state violate dal Giudice di prime cure all'interno della sentenza impugnata; né tantomeno è stato dedotto o documentato l'accordo mediante il quale le parti rinunciano ad esperire l'appello e decidono di proporre direttamente il ricorso per cassazione.
Per di più, il ricorso difetta di tutti i requisiti contemplati dall'art. 366 cpc a presidio del principio di autosufficienza: manca l'espos izione sommaria dei fatti, tanto che in assenza dell'esame degli altri atti processuali, sarebbe stato del tutto impossibile ricostruire la vicenda processuale, così come manca del tutto, sia a livello grafico che sostanziale l'esposizione chiara e precisa dei motivi del ricorso, di modo che è impossibile individuare le specifiche doglianze e censure concernenti la sentenza impugnata mediante l'analisi del ricorso medesimo.
Il ricorrente, comunque, avrebbe dovuto sollevare regolamento preventivo di giurisdizione per l'individuazione del giudice al quale spetta la competenza giurisdizionale a decidere la controversia, (Cass. S.U. 1083/2022). Infatti, quando emerge un ragionevole dubbio sulla giurisdizione da parte dello stesso soggetto che ha adito il giudice dinanzi al quale pende la controversia occorre proporre ricorso per regolamento di giurisdizione per individuare il giudice competente (Cass., Sez. Un., 27 .novembre 2019, n. 31029; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2021, n. 16082;
Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2021, n. 40953). Come, appunto, nel caso di specie.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.100,00 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell