Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the contested ground does not address the court's actual reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the specific legal ground raised by the appellant did not correspond to the actual reasoning used by the lower court. The lower court ruled against the notary based on a failure to follow the parties' explicit request for tax assessment based on cadastral value, which triggered a subsequent tax recovery procedure. The appellant's argument focused on a different aspect of the notary's liability that the lower court did not explicitly address, rendering the appeal procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376, comma 1, c.p.c.; Art. 377, comma 1, c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not correspond to the specific reasons given by the court in the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso 15754/2019 proposto da: NAPOLETANO FRANCESCA PAOLA, elettivamente domiciliata in Roma V.le Regina Margherita 278 presso lo studio dell'avvocato MARCO FERRARO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO MARIA BAGNARDI; - ricorrente - contro DAMATO RENATA FRANCESCA, in proprio e nella qualità di socio accomandatario di IMAC S.A.S. di DAMATO RENATA FRANCESCA & C., PIAZZOLLA BENEDETTA, PIAZZOLLA SALVATORE, elettivamente domiciliati in Roma Via Filippo Civinini 111 presso lo studio 2022, dell'avvocato FRANCESCA MARINO, rappresentati e difesi r-0 dall'avvocato NICOLA MARINO; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 271/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 5/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA.
FATTI DI CAUSA Damato Renata Francesca, in proprio e nella qualità di socio accomandatario di I.M.A.C. s.a.s. di Damato Renata Francesca & C., Piazzolla Benedetta e Piazzolla Salvatore nel 2007 convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, il notaio Francesca Paola Napoletano sostenendo che la medesima avesse errato nella liquidazione della tassazione dell'atto di cessione di immobile, in misura inferiore e difforme rispetto alla volontà espressa dalle parti in atto pubblico, con il quale avevano alienato alla I.C.A.M. S.r.l. l'azienda con l'immobile di cui erano proprietari, e da cui sarebbe scaturito un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, con conseguenti maggiore tassazione e sanzioni.
Rappresentarono gli attori che la I.C.A.M. S.r.l. (poi Cima di Amoroso Felice & C. s.a.s.) era stata posta in liquidazione e successivamente dichiarata fallita, per cui l'Amministrazione Finanziaria aveva eseguito l'accertamento e la riscossione nei loro confronti, solidalmente obbligati con l'acquirente verso lo Stato; conclusero chiedendo «accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del Notaio convenuto nella determinazione della pretesa creditoria vantata da parte dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti degli attori; condannare la dr.ssa Francesca Paola Napoletano, Notaio in Barletta, alla corresponsione delle somme iscritte a ruolo, pari ad C 112.819,61, oltre interessi moratori maturati e maturandi sino al soddisfo, per tutti motivi indicati in Ric. 2019 n. 15754 sez.
S3 - ud. 14-04-2022 -7- premessa; - in via meramente subordinata, previa declaratoria di responsabilità della dr.ssa Francesca Paola Napoletano, Notaio in Barletta, per quanto esposto in premessa, condannarlo in solido al pagamento della somma pari ad C 82.459,85, rinveniente dall'esatta liquidazione dell'imposta di registro per l'atto pubblico de quo, in quanto responsabile di imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del d.P.R. n. 131/86; e per l'effetto condannare il predetto Notaio al pagamento delle ulteriori somme pari ad C 30.320,66 per sanzioni pecuniarie ed interessi maturati e maturandi dall'Amministrazione Finanziaria; - in ogni caso, condannare la stessa dr.ssa Francesca Paola Napoletano, Notaio in Barletta, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dai sigg.ri Damato Renata Francesca, Piazzola Salvatore, Piazzola Andrea e Piazzola Benedetta, ognuno per quanto di ragione, nella misura che sarà determinata in corso di causa ovvero equitativamente liquidata dall'Ill.mo Giudicante adito», il tutto con il favore delle spese.
La convenuta si costituì contestando la domanda e sostenendo il corretto espletamento dell'incarico, il difetto del nesso causale e l'insussistenza di un danno ingiusto. Il Tribunale adito, con sentenza n. 184/2011, rigettò la domanda e condannò gli attori alle spese di lite. Avverso tale decisione i soccombenti proposero appello, del quale la Napoletano, costituendcsíanche in secondo grado, chiese il rigetto. La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 271/2019, pubblicata il 5 febbraio 2019, accolse l'impugnazione per quanto di ragione e, per l'effetto, condannò l'appellata al pagamento, in favore di Damato Renata Francesca in proprio, al pagamento della somma di C 82.495,85, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, Ric. 2019 n. 15754 sez.
S3 - ud. 14-04-2022 -3- nonché al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del doppio grado del giudizio di merito. Avverso la sentenza della Corte di merito il notaio Francesca Paola Napoletano ha proposto ricorso per cassazione, basato su un solo motivo e illustrato da memoria. Damato Renata Francesca, in proprio e nella qualità di socio accomandatario di I.M.A.C. s.a.s. di Damato Renata Francesca & C., Piazzolla Benedetta e Piazzolla Salvatore hanno resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, lamentando:
«Violazione e falsa applicazione dell'art. 3-ter d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 463 ex art. 360 n. 3 c.p.c.», la ricorrente - come dalla stessa sintetizzato a p. 2 del ricorso - censura la sentenza impugnata «per aver la Corte d'Appello ritenuto applicabile all'atto di cessione di azienda ai rogiti del notaio dott.ssa Francesca Paola Napoletano del 27 maggio 2002 il regime di autoliquidazione delle imposte con procedure telematiche per la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari (D.P.R. 18/8/200 n. 308 all'art. 3-ter) che è, invece, divenuto possibile solo nell'ottobre 2003 (Provvedimento del 18 aprile 2003 dell'Agenzia del Territorio pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.94 del 23 aprile 2003)». 1.1.11 motivo è inammissibile.
Va infatti rilevato che, a prescindere dal riferimento contenuto nella prima parte di p. 8 della sentenza impugnata alla previsione di cui al d.P.R. 18/08/2020 n. 308 (Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari; si precisa che il richiamo all'art. 3-ter, non presente nella richiamata normativa, va evidentemente riferito Ric. 2019 n. 15754 sez. S3 - ud. 14-04-2022 -4- all'art. 3-ter del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alle procedure di controllo sulle autoliquidazioni con procedure telematiche) e al conseguente obbligo per il notaio di autoliquidare le imposte in modo conforme alla volontà delle parti, che avevano chiesto la tassazione in base al valore catastale degli immobili, il cuore della motivazione della sentenza impugnata, costituente ratio decidendi di per sé sufficiente a supportare il decisum, e non specificamente censurata con il motivo in scrutinio, si rinviene nella seconda parte di p. 8 della stessa, in cui si afferma la responsabilità del notaio per non aver comunque curato la tassazione dell'atto su conforme volontà delle parti, che avevano espressamente richiesto la tassazione sul valore catastale dei beni immobili, omettendo così di versare, attraverso la riscossione dal soggetto obbligato, la I.C.A.M.
S.r.l., nel frattempo fallita, l'intera somma dovuta all'Erario sulla base del valore catastale dei beni, così dando luogo all'avvio della procedura di recupero coattivo da pare dell'Ente di riscossione nei confronti degli attuali ricorrenti; la Corte territoriale ha pure evidenziato che se il notaio avesse dato seguito alla volontà espressa dai contraenti e indicato quale criterio per la liquidazione dell'imposta di registrazione quello del valore catastale dell'immobile, non sarebbe stato emesso da parte dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti degli attuali ricorrenti, perché l'imposta sarebbe stata corrisposta dalla società acquirente, all'epoca in bonis, e gli odierni ricorrenti non avrebbero subito il pregiudizio economico derivante dall'accertamento.
Il mezzo all'esame non si correla, all'evidenza, alla motivazione della sentenza ed in particolare alla ratio decidendi appena evidenziata.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Ric. 2019 n. 15754 sez. S3 - ud. 14-04-2022 -5- 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
3. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell