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Ordinanza — n. 24226/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed due to missing lawyer's certification of post-notice date in power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24226/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible because the power of attorney lacked the mandatory certification of its date relative to the notice of the contested decision. The Ministry of the Interior did not contest the appeal, leading the General Prosecutor to request rejection based on this procedural defect. The court ruled that without this specific certification, the document is null under the relevant decree, making the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/08; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A special power of attorney for cassation appeals in asylum matters must explicitly state the date subsequent to the notice of the contested decision, and the lawyer must certify this date and the authenticity of the grantor's signature; absence of such certification renders the document null and the appeal inadmissible.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility power of attorney defect lawyer certification requirement post-notice date mandate procedural nullity ruling persecuzione determinante per la fuga ritiro della querela penale motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/08
La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite
Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio - enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art.
Ordinanza interlocutoria n. 17970/2021
35-bis, comma 13 - sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza (Corte cost.
Corte cost. 20/01/2022 n. 13
17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza (Corte cost. 20/01/2022 n. 13).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35852/19 proposto da: -) Oparry William, elettivamente domiciliato a Fermo, v. Nicola Ciccolungo n. 50, presso l'avvocato Annunziata Ubaldi che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; - resistente - avverso il decreto del Tribunale di Ancona 12.10.2019 n. 12121; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. L'odierno ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento in epigrafe indicato, reiettivo della sua domanda di asilo o, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Il Ministero dell'interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato "atto di costituzione", al fine dell'eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza. Camera di consiglio del 28.3.2022 La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia rigettato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti (ciò che esime il Collegio dall'illustrare i motivi di censura proposti dal ricorrente). La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva della certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d. Igs. 25/08.

2. Su tale questione le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che "la procura speciale peri! ricorso per cassazione, per le materie regolate dall'art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente".

3. La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 - sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, è stata decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza (Corte cost. 20/01/2022 n. 13).

4. Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato Ministero. Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio - enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità Camera di consiglio del 28.3.2022 rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza".

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte